Sentenza n. 1232/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento del decreto prot. -OMISSIS- emesso 5 settembre 2022 e notificato in data 12 settembre 2022, con cui lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Roma ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente in data 4 luglio 2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare per carenza del requisito reddituale del datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della dichiarazione di emersione presentata in suo favore, deducendo un’unica articolata censura. Ha sostenuto che il dichiarante possedesse un reddito superiore alla soglia minima prevista dalla disciplina, benché tale reddito non risultasse dalle dichiarazioni fiscali, e che comunque non fosse necessaria la dimostrazione del requisito reddituale perché era stata presentata una sola domanda di emersione e il dichiarante versava in una condizione di invalidità. L’amministrazione ha resistito, sostenendo la legittimità del diniego fondato sull’assenza della capacità economica richiesta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto necessario il rispetto del requisito reddituale perché, al momento della domanda, il dichiarante risultava avere alle proprie dipendenze quattro lavoratori; la successiva cessazione di tre rapporti era intervenuta dopo la presentazione della domanda. Inoltre, il dichiarante aveva già regolarmente assunto una badante e, pertanto, la fattispecie non rientrava nell’eccezione prevista per la dichiarazione di emersione relativa a un unico lavoratore da parte di soggetto assistito da un singolo collaboratore. Secondo il Collegio, tale espressione identifica il datore di lavoro che abbia un solo collaboratore domestico, non il soggetto che presenti una sola domanda, poiché altrimenti l’eccezione consentirebbe sempre almeno una domanda indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati e dal reddito percepito. Accertata quindi l’applicabilità della soglia reddituale, il TAR ha ritenuto legittimo il diniego, essendo stato verificato un reddito annuo di 6.525 euro, inferiore alla soglia minima di 20.000 euro. La diversa allegazione di un reddito superiore non era accompagnata neppure da un principio di prova o da un indizio. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 103, comma 15, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
La disposizione costituisce la base normativa del requisito di capacità economica richiesto per la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare.
art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020
Prevede la soglia reddituale minima applicabile al dichiarante; nel caso concreto la soglia di 20.000 euro è stata ritenuta non raggiunta, essendo stato accertato un reddito annuo di 6.525 euro.
art. 9, comma 5, d.m. 27 maggio 2020
dichiarazione di emersione per un unico lavoratore
L’espressione è stata interpretata nel senso che l’eccezione riguarda il soggetto assistito da un solo collaboratore domestico, e non chi abbia semplicemente presentato una sola domanda di emersione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Ai fini dell’emersione dal lavoro irregolare, l’eccezione relativa alla dichiarazione concernente un unico lavoratore, presentata da una persona invalida o assistita, va riferita alla situazione sostanziale del datore di lavoro e al numero complessivo dei lavoratori alle sue dipendenze, non al numero di domande di emersione presentate.
- Il requisito reddituale previsto per la dichiarazione di emersione deve essere verificato con riferimento alla situazione esistente al momento della domanda; la cessazione successiva di alcuni rapporti di lavoro non elimina il requisito richiesto né sana la carenza originaria.
- Quando l’amministrazione accerta un reddito inferiore alla soglia minima prevista dalla disciplina dell’emersione, la mera allegazione del richiedente circa l’esistenza di redditi superiori, non accompagnata da documenti, indizi o un principio di prova, non è sufficiente a superare l’accertamento amministrativo.
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