Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10383/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 06/04/2023 che aveva respinto l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati già giudicati con diverse sentenze. Il ricorrente, tramite difensore, ha sostenuto che la partecipazione associativa di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) ha natura permanente e non viene automaticamente interrotta dalla detenzione; perciò le condanne relative a periodi differenti (dal 1995 al 2016) rappresenterebbero tranche di un unico reato associativo e andrebbero riunite in continuazione per applicare un'unica pena. Ha inoltre sostenuto che la parziale diversità della composizione del clan non esclude l'unicità del disegno criminoso e che le condanne dimostrano un'adesione ininterrotta al clan Santapaola-Ercolano.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta e logicamente motivata l'ordinanza impugnata che aveva escluso la continuazione fra il reato di associazione mafiosa commesso tra il 1995 e il 2006 e quello commesso a partire dal 2015. Tale esclusione è stata motivata dalla rilevante distanza temporale (circa nove anni), dallo stato di detenzione dal 2008 al 2015 che ha presumibilmente interrotto i rapporti con il clan, dall'accertamento nella sentenza del 16/12/2020 che il reinserimento nel clan è avvenuto solo dopo la scarcerazione del 25/02/2015 e dalla diversa composizione associativa accertata nelle varie sentenze. La Corte ha richiamato il principio che il giudice dell'esecuzione non può riesaminare criticamente i contenuti delle sentenze definitive e ha sottolineato l'onere a carico del ricorrente di allegare elementi sintomatici che dimostrino l'esistenza di una preventiva programmazione unitaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Il reato associativo di tipo mafioso è richiamato come fattispecie contestata; tuttavia la sua natura «permanente» non determina di per sé il riconoscimento della continuazione tra condanne distanziate nel tempo: è necessario dimostrare l'unità di un disegno criminoso.

  • art. 81, comma secondo, c.p.

    La disciplina della continuazione non va applicata automaticamente in caso di mera reiterazione del reato; richiede la prova di una preventiva e unitaria programmazione criminosa per evitare che il meccanismo sanzionatorio si traduca in un beneficio automatico.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 28659/2017; Sez. 3, n. 17738/2018)

    Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.

    Applicazione del principio secondo cui il giudice deve verificare specifici indici fattuali per dichiarare la continuazione; in assenza di tali indici, e se le sentenze definitive attestano un'interruzione o una diversa dinamica, la continuazione va esclusa.

Massime di principio

  • Chi chiede il riconoscimento della continuazione ha l'onere di allegare e, se possibile, provare elementi concreti e sintomatici che colleghino i reati a una preventiva programmazione unitaria; la mera reiterazione del reato non è sufficiente.
  • Un lungo iato temporale tra le condotte e periodi di detenzione possono costituire fondati elementi indicativi di interruzione della partecipazione associativa e quindi ostare al riconoscimento della continuazione, salvo prova contraria di continuità programmatoria.
  • Le sentenze definitive che accertano fatti e temporalità vincolano il giudice dell'esecuzione: non è ammessa una loro riconsiderazione sulla sostanza per modificare l'esito sulla continuazione.
  • Gli indicatori rilevanti per valutare la continuità sono: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ruoli e abitudini programmate di vita, e la prova che i reati successivi fossero già delineati al momento del primo.
  • La variazione nella composizione associativa non esclude automaticamente la continuazione, ma costituisce un elemento valutabile — insieme ad altri — che può contrastare con l'ipotesi di una programmazione originaria unitaria.
  • In pratica, per situazioni simili è necessario raccogliere e documentare elementi probatori specifici (comunicazioni, ruoli confermati nel tempo, ordini esecutivi, continuità operativa dimostrabile) per sostenere che reati commessi in periodi diversi facciano parte dello stesso disegno criminoso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.