Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26165/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (emittente)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di un buono postale fruttifero della serie "Q/P", emesso nel 1988, rispetto al quale i titolari chiedevano l'applicazione dei rendimenti più favorevoli indicati nella tabella originaria del titolo o comunque di una diversa ricostruzione degli interessi, mentre la società emittente sosteneva che dovessero applicarsi i tassi previsti dal D.M. 13 giugno 1986 per la nuova serie, richiamato dall'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973. I ricorrenti hanno censurato la sentenza di appello con cinque motivi: violazione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973; errata attribuzione di natura imperativa al D.M. 13 giugno 1986; omesso rilievo del vincolo contrattuale derivante dalla sottoscrizione del modulo e della regola interpretativa contro il predisponente; erronea applicazione dell'eterointegrazione ex art. 1339 c.c.; illegittima presunzione di conoscenza della serie "Q/P" e del decreto ministeriale, nonché del conseguente regime dei tassi. La società resistente ha proposto a sua volta ricorso incidentale tardivo lamentando un errore nei conteggi della Corte d'appello per mancata applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei risparmiatori perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di questioni già risolte in modo conforme all'orientamento nomofilattico consolidato sulle modifiche dei tassi dei buoni postali fruttiferi. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo della società emittente, perché l'inammissibilità del ricorso principale priva di efficacia l'impugnazione incidentale proposta con il controricorso. La Corte ha quindi posto le spese a carico dei ricorrenti principali e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 173 d.P.R. n. 156/1973

    Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie

    La pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale rende opponibile e immediatamente efficace la variazione dei tassi per la nuova serie; la disciplina ministeriale, se difforme dal testo del titolo, prevale e integra il rapporto.

  • art. 1339 c.c.

    La disciplina imperativa sui tassi dei buoni postali si inserisce automaticamente nel rapporto e sostituisce le clausole del titolo incompatibili.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del titolo non può condurre a combinazioni arbitrarie tra disciplina della nuova serie e quella della vecchia serie quando il decreto chiarisce la serie effettivamente applicabile.

  • art. 1370 c.c.

    La regola contro il predisponente non opera per sovvertire una disciplina legale chiara e cogente sui rendimenti dei buoni.

  • art. 1326 c.c.

    La sottoscrizione del modulo non consente di isolare il contenuto negoziale dal regime legale inderogabile richiamato dal decreto istitutivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando pretende di rimettere in discussione principi già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti nuovi idonei a mutare l'orientamento.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva diventa inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 7 D.M. 23 giugno 1997

    È richiamato dalla società nel ricorso incidentale per contestare il criterio di calcolo degli interessi al netto della ritenuta fiscale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte rileva i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Per i buoni postali fruttiferi soggetti all'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, la variazione dei tassi disposta con decreto ministeriale, una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è opponibile ai sottoscrittori e integra automaticamente il contenuto del rapporto.
  • Quando il titolo reca l'indicazione della nuova serie e il decreto istitutivo chiarisce che essa si applica anche ai moduli cartacei provvisoriamente utilizzati, non è consentito far prevalere la tabella originaria del vecchio regime per ricostruire in parte i rendimenti.
  • L'incompletezza materiale del timbro apposto sul buono non vale, di per sé, a fondare un affidamento tutelabile nella persistenza dei tassi della precedente serie, se dal complesso della documentazione risulta chiaro che il titolo appartiene alla nuova serie disciplinata dal decreto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando mira soltanto a riproporre questioni già definite da un consolidato orientamento nomofilattico senza indicare elementi nuovi o decisivi per mutarlo.
  • Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo proposto con il controricorso resta inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di creditoMutuo
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.