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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25562/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La persona condannata ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze irrevocabili di condanna. I fatti richiamati riguardavano condanne per reati commessi in periodi diversi, tra cui una sentenza della Corte d'appello di Milano per fatti del 2007 e una del Tribunale di Milano per una rapina del 2009; il provvedimento impugnato aveva escluso l'unicità del disegno criminoso valorizzando la distanza temporale, la diversità dei luoghi e l'inserimento dei fatti in uno stile di vita delinquenziale. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge sulla competenza del giudice dell'esecuzione, sostenendo che il Tribunale adito non fosse competente perché, in presenza di provvedimenti emessi sia in composizione monocratica sia collegiale, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 665, comma 4-bis, c.p.p. e quindi la competenza del collegio del giudice che aveva emesso l'ultimo titolo definitivo rilevante; con il secondo motivo ha denunciato vizi motivazionali sulla negazione della continuazione, sostenendo che il giudice avesse trascurato indicatori favorevoli all'unitarietà del disegno criminoso, tra cui la ridotta distanza temporale, il medesimo contesto territoriale, le modalità esecutive sovrapponibili e l'uso costante dello stesso alias.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato per ragioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente, e lo ha ritenuto assorbente rispetto al secondo. Ha precisato che la competenza del giudice dell'esecuzione è inderogabile e rilevabile d'ufficio; nel caso concreto, poiché i provvedimenti irrevocabili provenivano da autorità giudiziarie diverse, si applica la regola generale dell'art. 665, comma 4, c.p.p., secondo cui è competente il giudice che ha pronunciato l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile. Ha quindi escluso l'applicabilità dell'art. 665, comma 4-bis, c.p.p., che vale solo per più provvedimenti emessi dallo stesso tribunale in composizione monocratica e collegiale. Rilevata l'incompetenza del Tribunale che aveva deciso sull'istanza, la Corte ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata, annullandola senza rinvio e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo in composizione monocratica.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma richiamata quale base dell'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 665, comma 4, c.p.p.

    regola generale di competenza dell'esecuzione: quando l'esecuzione concerne provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha pronunciato l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile.

  • art. 665, comma 4-bis, c.p.p.

    criterio speciale applicabile solo quando l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dallo stesso tribunale in composizione monocratica e collegiale; non opera per provvedimenti di autorità giudiziarie diverse.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    richiamato in relazione alla richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 416 c.p.

    reato oggetto di una delle sentenze richiamate nel provvedimento impugnato.

  • art. 628 c.p.

    reato di rapina richiamato tra i titoli esecutivi.

  • art. 576 c.p.

    reato contestato in una delle sentenze richiamate.

  • art. 582 c.p.

    reato di lesioni richiamato tra i titoli esecutivi.

  • art. 585 c.p.

    norma aggravatrice richiamata tra i titoli esecutivi.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    circostanza aggravante richiamata in relazione ai fatti giudicati.

  • art. 56 c.p.

    norma sul tentativo richiamata tra i titoli esecutivi.

  • art. 624 c.p.

    reato di furto richiamato tra i titoli esecutivi.

Massime di principio

  • La competenza del giudice dell'esecuzione ha natura funzionale e inderogabile; la sua violazione determina nullità del provvedimento ed è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando l'esecuzione riguarda provvedimenti irrevocabili emessi da autorità giudiziarie diverse, la competenza spetta al giudice che ha pronunciato per ultimo il provvedimento divenuto irrevocabile, indipendentemente dal fatto che si tratti di giudice monocratico o collegiale.
  • Il criterio speciale dell'art. 665, comma 4-bis, c.p.p. ha applicazione limitata alla pluralità di provvedimenti emessi dal medesimo tribunale in composizione monocratica e collegiale e non può essere esteso a decisioni provenienti da uffici giudiziari diversi.
  • Se il giudice adito per l'esecuzione è incompetente, il provvedimento reso è nullo e va annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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