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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33723/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (factor)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria per ottenere la revoca, ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., di tre cessioni di credito compiute nel periodo sospetto nell'ambito di un rapporto di factoring. In primo grado e in appello la domanda è stata respinta perché le cessioni sono state qualificate come atti a titolo oneroso, eseguiti a fronte di anticipazioni di pagamento del corrispettivo da parte del factor, e non come pagamenti anomali con funzione solutoria di debiti preesistenti. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., assumendo che le cessioni avessero in realtà funzione solutoria, poiché servivano a rientrare dagli anticipi già concessi e a estinguere esposizioni pregresse; 2) vizio motivazionale e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse trascurato la prova, anche presuntiva, della riduzione del debito pregresso; 3) ulteriore doglianza sul presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, che però non era stata oggetto della ratio decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi si risolvessero nella mera riproposizione delle difese già disattese nei gradi di merito, senza confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la finalità solutoria delle cessioni valorizzando il fatto che ciascuna fosse seguita da un'anticipazione a titolo di corrispettivo. La Corte ha inoltre osservato che le censure sul vizio motivazionale non indicavano in modo decisivo l'esistenza, già al momento della cessione, di un debito pregresso idoneo a mutare la qualificazione dell'operazione, e che la scelta di ricorrere o meno alle presunzioni semplici appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di riferibilità alla decisione impugnata, avendo la sentenza di merito deciso solo sull'assenza dei presupposti oggettivi del pagamento anomalo revocabile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.

    La cessione del credito può integrare un pagamento anomalo revocabile solo se conclusa solvendi causa, cioè con funzione solutoria di debiti preesistenti; se invece è eseguita come atto oneroso a fronte di un'anticipazione del factor, non ricorre il presupposto oggettivo della revocatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può tradursi nella mera contrapposizione di una diversa valutazione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale richiede la deduzione di un fatto decisivo realmente omesso; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o la mancata adozione di una determinata inferenza probatoria.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La valutazione sull'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo quanto al deposito di memoria nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito limitarsi a riproporre le medesime tesi già sottoposte ai giudici di merito: il motivo deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La cessione del credito nell'ambito di un rapporto di factoring non è di per sé un pagamento anomalo revocabile; lo diventa solo quando risulti che l'operazione sia stata posta in essere come mezzo di estinzione di un debito preesistente della cedente.
  • La censura per vizio di motivazione è inammissibile se non indica un fatto storico decisivo realmente trascurato dal giudice di merito e si risolve invece in una contestazione della valutazione delle prove.
  • La scelta di ricorrere alle presunzioni semplici e la loro valorizzazione probatoria appartengono al giudice di merito e non sono, di regola, sindacabili in cassazione.
  • Un motivo di ricorso deve essere riferibile alla statuizione effettivamente resa: è inammissibile la doglianza che colpisca un punto non deciso dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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