Sentenza n. 963/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di La Spezia, Sezione Lavoro, 15.10.2025, n. 287.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di La Spezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme per ferie non godute e il rilascio della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di La Spezia, Sezione Lavoro, n. 287 del 15 ottobre 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.881,45 per ferie non godute, oltre accessori, e al rilascio della carta elettronica del docente con una provvista di € 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023, oltre accessori. Dopo la notificazione del ricorso, il Ministero ha rappresentato di avere integralmente adempiuto mediante decreto del 27 maggio 2026. Non sono state contestate l'integralità del pagamento né l'avvenuta soddisfazione della pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, successivamente alla notificazione del ricorso, l'amministrazione ha integralmente adempiuto alla condanna contenuta nella sentenza del giudice ordinario. Le spese sono state tuttavia poste a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale: il pagamento successivo alla proposizione del giudizio rende l'amministrazione responsabile dell'insorgenza della controversia. La liquidazione, pari a € 500,00 oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ha tenuto conto del carattere seriale della controversia e dell'assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari. È stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato dopo la notificazione del ricorso e tale adempimento non è contestato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese di lite, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale quando il pagamento è intervenuto dopo la notificazione del ricorso.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il giudizio di ottemperanza può essere assimilato alle procedure esecutive mobiliari, anche considerando il carattere seriale della controversia.
- Quando i difensori dichiarano di avere anticipato le spese, la condanna può essere disposta con distrazione delle somme in loro favore.
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