Cassazione Penale, Sentenza n. 13533/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di convalida del fermo contestando l'omessa notificazione al difensore di fiducia (avv. Rosaria Di Dio) del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 390, comma 2 c.p.p.; a causa di un errore nella trasmissione della nomina il difensore di fiducia non fu avvisato e non poté comparire, mentre in udienza era presente un difensore nominato d'ufficio. I ricorrenti deducono la nullità assoluta dell'udienza di convalida, dell'interrogatorio e dell'ordinanza, con conseguente invalidità degli atti e richiesta di caducazione della misura cautelare ex art. 302 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: - Ha dichiarato integrata la nullità assoluta dell'ordinanza di convalida del fermo per mancato avviso al difensore di fiducia (violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 c.p.p.). - Tuttavia la Corte ha precisato che la nullità dell'udienza di convalida non si trasmette automaticamente alle ordinanze applicative delle misure cautelari, che sono autonome. Se l'interrogatorio in sede di convalida è nullo, il giudice che ha adottato la misura cautelare deve comunque espletare l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.; qualora questo non venga svolto nei termini, la custodia cessa ai sensi dell'art. 302 c.p.p. e la difesa può chiedere la liberazione ai sensi dell'art. 306 c.p.p. - Considerata la natura perentoria della fase e l'impossibilità di ripetere utilmente l'udienza, la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e ha ritenuto inutile la trasmissione degli atti per una nuova convalida.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.; art. 12, commi 1, 3 lett. a), b), c), d), 3-bis, 3-ter lett. d) d.lgs. n. 286/1998
Norme riferite ai fatti di reato per cui sono indiziati i ricorrenti; citate come quadro di accusa sottostante al provvedimento di fermo.
art. 390, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina l'avviso dell'udienza di convalida: la mancata comunicazione al difensore di fiducia imputata ai ricorrenti è il vizio su cui si fonda la nullità dell'udienza.
art. 123, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di comunicazione tempestiva della nomina del difensore all'autorità; nel caso la comunicazione era stata effettuata ma l'avviso non è pervenuto al difensore per errore nella trasmissione.
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'omesso avviso al difensore di fiducia, quando la sua presenza è obbligatoria, integra una nullità assoluta ai sensi di queste disposizioni; la presenza di un difensore diverso in udienza non sanifica il vizio se il titolare del diritto non è stato avvisato correttamente.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Regola le ipotesi di sostituzione del difensore; la Corte sottolinea che la sostituzione presuppone la regolarità dell'avviso al difensore titolare, quindi non può sanare l'omissione dell'avviso al difensore scelto.
art. 6 CEDU, comma 3, lett. c)
Richiamata la tutela europea del diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; la designazione d'ufficio incongrua lede tale diritto se la nomina fiduciaria è stata tempestiva.
art. 294 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia; se l'interrogatorio in sede di convalida è nullo, il giudice deve comunque espletare l'interrogatorio ex art. 294 per legittimare la custodia.
artt. 291 e ss. cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alle regole generali sull'esecuzione dei provvedimenti coercitivi e sui termini procedurali conseguenti alla nullità dell'udienza di convalida.
art. 302 cod. proc. pen.
Prevede la cessazione della custodia cautelare ove non venga espletato l'interrogatorio di garanzia nei termini: la Corte conferma che l'eventuale mancata esecuzione comporta la cessazione dell'efficacia della custodia.
art. 306 e art. 310 cod. proc. pen.
Art. 306: rimedio per la difesa per richiedere la liberazione; art. 310: possibilità di impugnare il rigetto, anche successivamente in Cassazione. Indicati come percorsi praticabili dalla difesa in caso di mancato interrogatorio di garanzia.
Giurisprudenza: Corte di Cassazione, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan) e altre pronunce citate (Stiranets, Salzano, Haxhija, Aliotta)
La Corte ha richiamato costante giurisprudenza che afferma la nullità assoluta per omesso avviso al difensore di fiducia e il principio di autonomia tra ordinanza di convalida e ordinanza applicativa di misure cautelari; ha applicato tali principi al caso di specie.
Massime di principio
- L'omesso avviso al difensore di fiducia, se la sua presenza è obbligatoria, integra una nullità assoluta degli atti compiuti in udienza (artt. 178 e 179 c.p.p.), e la presenza di un difensore d'ufficio non sana il vizio se il titolare non è stato regolarmente avvisato.
- La nullità dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio in quella sede non si trasmette automaticamente alle ordinanze applicative di misure cautelari: le misure cautelari sono provvedimenti autonomi e possono rimanere validi a prescindere dalla convalida annullata.
- Se l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p. non viene espletato in seguito alla nullità dell'interrogatorio in sede di convalida, la custodia cautelare cessa ai sensi dell'art. 302 c.p.p.; la difesa deve attivare i rimedi (richiesta di liberazione ex art. 306 e relative impugnazioni).
- Quando la fase processuale è perente e la ripetizione dell'udienza non avrebbe effetti pratici, la Corte può annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata; il rinvio non è automatico e può essere omesso se la ripetizione sarebbe meramente formale.
- Per evitare il vizio, è fondamentale che la nomina del difensore di fiducia sia tempestivamente comunicata e che l'avviso di fissazione dell'udienza sia effettivamente trasmesso al difensore scelto; la difesa deve verificare e, se necessario, segnalare tempestivamente eventuali omissioni.
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