Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13533/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di convalida del fermo contestando l'omessa notificazione al difensore di fiducia (avv. Rosaria Di Dio) del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 390, comma 2 c.p.p.; a causa di un errore nella trasmissione della nomina il difensore di fiducia non fu avvisato e non poté comparire, mentre in udienza era presente un difensore nominato d'ufficio. I ricorrenti deducono la nullità assoluta dell'udienza di convalida, dell'interrogatorio e dell'ordinanza, con conseguente invalidità degli atti e richiesta di caducazione della misura cautelare ex art. 302 c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: - Ha dichiarato integrata la nullità assoluta dell'ordinanza di convalida del fermo per mancato avviso al difensore di fiducia (violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 c.p.p.). - Tuttavia la Corte ha precisato che la nullità dell'udienza di convalida non si trasmette automaticamente alle ordinanze applicative delle misure cautelari, che sono autonome. Se l'interrogatorio in sede di convalida è nullo, il giudice che ha adottato la misura cautelare deve comunque espletare l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.; qualora questo non venga svolto nei termini, la custodia cessa ai sensi dell'art. 302 c.p.p. e la difesa può chiedere la liberazione ai sensi dell'art. 306 c.p.p. - Considerata la natura perentoria della fase e l'impossibilità di ripetere utilmente l'udienza, la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e ha ritenuto inutile la trasmissione degli atti per una nuova convalida.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.; art. 12, commi 1, 3 lett. a), b), c), d), 3-bis, 3-ter lett. d) d.lgs. n. 286/1998

    Norme riferite ai fatti di reato per cui sono indiziati i ricorrenti; citate come quadro di accusa sottostante al provvedimento di fermo.

  • art. 390, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina l'avviso dell'udienza di convalida: la mancata comunicazione al difensore di fiducia imputata ai ricorrenti è il vizio su cui si fonda la nullità dell'udienza.

  • art. 123, cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di comunicazione tempestiva della nomina del difensore all'autorità; nel caso la comunicazione era stata effettuata ma l'avviso non è pervenuto al difensore per errore nella trasmissione.

  • art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'omesso avviso al difensore di fiducia, quando la sua presenza è obbligatoria, integra una nullità assoluta ai sensi di queste disposizioni; la presenza di un difensore diverso in udienza non sanifica il vizio se il titolare del diritto non è stato avvisato correttamente.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola le ipotesi di sostituzione del difensore; la Corte sottolinea che la sostituzione presuppone la regolarità dell'avviso al difensore titolare, quindi non può sanare l'omissione dell'avviso al difensore scelto.

  • art. 6 CEDU, comma 3, lett. c)

    Richiamata la tutela europea del diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; la designazione d'ufficio incongrua lede tale diritto se la nomina fiduciaria è stata tempestiva.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia; se l'interrogatorio in sede di convalida è nullo, il giudice deve comunque espletare l'interrogatorio ex art. 294 per legittimare la custodia.

  • artt. 291 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alle regole generali sull'esecuzione dei provvedimenti coercitivi e sui termini procedurali conseguenti alla nullità dell'udienza di convalida.

  • art. 302 cod. proc. pen.

    Prevede la cessazione della custodia cautelare ove non venga espletato l'interrogatorio di garanzia nei termini: la Corte conferma che l'eventuale mancata esecuzione comporta la cessazione dell'efficacia della custodia.

  • art. 306 e art. 310 cod. proc. pen.

    Art. 306: rimedio per la difesa per richiedere la liberazione; art. 310: possibilità di impugnare il rigetto, anche successivamente in Cassazione. Indicati come percorsi praticabili dalla difesa in caso di mancato interrogatorio di garanzia.

  • Giurisprudenza: Corte di Cassazione, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan) e altre pronunce citate (Stiranets, Salzano, Haxhija, Aliotta)

    La Corte ha richiamato costante giurisprudenza che afferma la nullità assoluta per omesso avviso al difensore di fiducia e il principio di autonomia tra ordinanza di convalida e ordinanza applicativa di misure cautelari; ha applicato tali principi al caso di specie.

Massime di principio

  • L'omesso avviso al difensore di fiducia, se la sua presenza è obbligatoria, integra una nullità assoluta degli atti compiuti in udienza (artt. 178 e 179 c.p.p.), e la presenza di un difensore d'ufficio non sana il vizio se il titolare non è stato regolarmente avvisato.
  • La nullità dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio in quella sede non si trasmette automaticamente alle ordinanze applicative di misure cautelari: le misure cautelari sono provvedimenti autonomi e possono rimanere validi a prescindere dalla convalida annullata.
  • Se l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p. non viene espletato in seguito alla nullità dell'interrogatorio in sede di convalida, la custodia cautelare cessa ai sensi dell'art. 302 c.p.p.; la difesa deve attivare i rimedi (richiesta di liberazione ex art. 306 e relative impugnazioni).
  • Quando la fase processuale è perente e la ripetizione dell'udienza non avrebbe effetti pratici, la Corte può annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata; il rinvio non è automatico e può essere omesso se la ripetizione sarebbe meramente formale.
  • Per evitare il vizio, è fondamentale che la nomina del difensore di fiducia sia tempestivamente comunicata e che l'avviso di fissazione dell'udienza sia effettivamente trasmesso al difensore scelto; la difesa deve verificare e, se necessario, segnalare tempestivamente eventuali omissioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.