Ordinanza n. 570/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) - per l’accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo della sig.ra-OMISSIS- a beneficiare di un appropriato progetto terapeutico e/o riabilitativo individualizzato ai sensi del D.P.C.M. 12.01.2017 e delle Linee guida per le attività di riabilitazione in Regione Campania approvate con D.G.R. Campania n. 482/2004, previo accertamento e declaratoria, anche in via autonoma, dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Asl Napoli 2 Nord sull’istanza formulata in data 07.08.2025 dalla ricorrente, nella indicata qualità, al fine di ottenere, a seguito dell’eventuale rivalutazione del bisogno terapeutico e/o riabilitativo, l’elaborazione di un progetto terapeutico e/o riabilitativo individualizzato in favore della sig.ra-OMISSIS-, nonché, per l’effetto, per la condanna dell’Asl Napoli 2 Nord a provvedere sull’istanza medesima; 2) - anche in via autonoma, per l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dall’Asl Napoli 2 Nord sull’istanza formulata in data 07.08.2025 dalla ricorrente, nella indicata qualità, al fine di ottenere il rinnovo e/o la proroga dell’autorizzazione al trattamento riabilitativo estensivo rilasciata in favore della sig.ra-OMISSIS- con provvedimento recante prot. n.-OMISSIS- del Direttore responsabile del Distretto sanitario n. 42 Arzano-Casavatore; 3) anche in via autonoma, per l’accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo della sig.ra-OMISSIS- a fruire del trattamento riabilitativo estensivo in corso presso l’Istituto Carsic, a carico del S.S.N. ai sensi dell’art. 34, secondo comma del D.P.C.M. 12.01.2017 e quindi a carico dell’Asl Napoli 2 Nord, a far data dalla scadenza dell’ultimo piano autorizzato in data 10.03.2025 e fino alla esecuzione di un nuovo piano individualizzato, con ogni successiva eventuale statuizione di condanna anche a titolo di risarcimento del danno; per l’accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo della sig.ra-OMISSIS- a beneficiare di un appropriato progetto di vita ai sensi dell’art. 14 della Legge 328/2000 e degli artt. 18 e ss. del D.Lgs. 62/2024, previo accertamento e declaratoria, anche in via autonoma, dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Casavatore e dall’Asl Napoli 2 Nord sull’istanza formulata in data 07.08.2025 dalla ricorrente, nella indicata qualità, al fine di ottenere, a seguito dell’eventuale rivalutazione del bisogno terapeutico e/o riabilitativo e/o socio-assistenziale, l’elaborazione di un progetto di vita ai sensi dell’art. 14 della Legge 328/2000 e degli artt. 18 e ss. del D.Lgs. 62/2024; 4) - ove occorrer possa, per l’annullamento di ogni atto e/o provvedimento amministrativo, istruttorio, interlocutorio, regolamentare, presupposto e/o comunque connesso alla vicenda amministrativa in oggetto adottato dalle Amministrazioni convenute a seguito dell’istanza formulata in data 07.08.2025 dalla ricorrente, nella indicata qualità, ad oggi non noto, e con espressa riserva di motivi aggiunti; 5) - in via cautelare, per l’adozione di ogni più adeguata misura cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a. finalizzata a garantire alla sig.ra-OMISSIS- la prosecuzione, a spese del S.S.R., del trattamento riabilitativo in corso presso l’Istituto CARSIC S.R.L. di Venafro (IS), a far data dal termine di efficacia dell’autorizzazione al trattamento riabilitativo rilasciata in favore della sig.ra-OMISSIS- con provvedimento recante prot. n.-OMISSIS- del Direttore responsabile del Distretto sanitario n. 42 Arzano-Casavatore (prevista per il 02.05.2025) e fino alla definizione di un nuovo progetto terapeutico e/o riabilitativo individuale e alla effettiva presa in carico della sig.ra-OMISSIS-. II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29 gennaio 2026: per l’annullamento, previa sospensiva 1) della Nota della U.V.B.R. Distrettuale dell’ASL Napoli 2 Nord redatta in data 10.12.2025, e trasmessa in data 17.12.2025 (prot. 50103/u del 17.12.2025), avente ad oggetto “Relazione assistita-OMISSIS-”, nella parte in cui ha espressamente respinto l’istanza di proroga del trattamento riabilitativo estensivo in corso presso l’Istituto Carsic di Venafro e nella parte in cui ha implicitamente respinto le istanze di determinazione del fabbisogno assistenziale, terapeutico e riabilitativo della Sig.ra-OMISSIS-, nonché di redazione di un appropriato progetto individualizzato finalizzato alla prosecuzione del trattamento in corso ovvero alla definizione di un setting alternativo; 2) ove occorrer possa, della Deliberazione n. 164/2022 della Giunta Regionale della Campania del 06.04.2022, recante “Aggiornamento della disciplina per le attività residenziali di riabilitazione extraospedaliere, in attuazione del Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano”, nella parte in cui, all’art. 2, secondo comma, dell’Allegato 2 fissa - “in ogni caso” - in 180 giorni il termine di “durata massima dei trattamenti di riabilitazione estensiva” senza prevedere la verifica della persistenza del bisogno riabilitativo estensivo prima delle dimissioni o della collocazione del paziente in altro setting assistenziale più appropriato ovvero senza esentare dalla disciplina particolari categorie di pazienti come precedentemente previste dal Paragrafo 2.2 delle Linee guida per le attività di riabilitazione in Regione Campania approvate con D.G.R. Campania n. 482/2004 - in aggiunta alle sopra elencate domande contenute nel ricorso introduttivo del giudizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'ASL alla proroga del trattamento riabilitativo estensivo e silenzio sulle istanze di rivalutazione del bisogno assistenziale, terapeutico e riabilitativo e di elaborazione di un progetto individualizzato e di vita
Esito
Favorevole al ricorrente (amministratrice di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, quale amministratrice di sostegno, ha chiesto l'accertamento del diritto della persona assistita a un appropriato progetto terapeutico e/o riabilitativo individualizzato, nonché a un progetto di vita, contestando il silenzio-inadempimento dell'ASL Napoli 2 Nord e del Comune di Casavatore sulle istanze presentate il 7 agosto 2025. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla prosecuzione, a carico del Servizio sanitario regionale, del trattamento riabilitativo estensivo presso l'Istituto Carsic dopo la scadenza dell'ultimo piano autorizzato, nonché l'annullamento degli eventuali atti adottati dalle amministrazioni e, con motivi aggiunti, della relazione dell'unità di valutazione distrettuale del 10 dicembre 2025, comunicata il 17 dicembre 2025, nella parte in cui ha respinto la proroga del trattamento e implicitamente le istanze di rivalutazione del fabbisogno e di predisposizione di un progetto individualizzato o di un setting alternativo. È stata altresì impugnata, ove occorrente, la deliberazione regionale che stabilisce in 180 giorni la durata massima dei trattamenti di riabilitazione estensiva, lamentandone l'applicazione senza verifica della persistenza del bisogno riabilitativo e senza considerare particolari categorie di pazienti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limitati sensi indicati in motivazione, senza definire nel merito il diritto alla prosecuzione del trattamento, la legittimità del diniego dell'ASL, il silenzio delle amministrazioni o la legittimità della disciplina regionale. Ha ritenuto che le questioni richiedessero l'approfondimento proprio della fase di merito e ha disposto, nel bilanciamento degli interessi, la conservazione della continuità terapeutica e sociosanitaria in essere nelle more della decisione, considerando le condizioni di salute della persona disabile. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.C.M. 12 gennaio 2017
La ricorrente ha invocato la disciplina dei livelli essenziali di assistenza e della presa in carico riabilitativa a carico del Servizio sanitario nazionale; l'ordinanza non ne definisce in via conclusiva l'interpretazione.
art. 14 l. 328/2000
Indicato quale fondamento del diritto a un progetto individuale di vita per la persona con disabilità; la questione è rinviata alla fase di merito.
artt. 18 e seguenti d.lgs. 62/2024
Richiamati quale ulteriore fondamento normativo del progetto di vita; l'ordinanza non formula una decisione definitiva sulla loro applicazione.
D.G.R. Campania n. 482/2004
Richiamata in relazione alle linee guida regionali sulle attività di riabilitazione e alle categorie di pazienti eventualmente sottratte al limite temporale.
Deliberazione G.R. Campania n. 164/2022
art. 2, comma 2, dell'Allegato 2
Impugnata nella parte in cui fissa in ogni caso a 180 giorni la durata massima dei trattamenti di riabilitazione estensiva; la legittimità della disciplina non è stata definita cautelarmente.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare collegiale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in materia di trattamento e diffusione di dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In presenza di condizioni di salute che rendano attuale il rischio di interruzione di un trattamento terapeutico e sociosanitario, il giudice cautelare può disporre la conservazione della continuità assistenziale nelle more della definizione del merito, anche quando le questioni sulla spettanza della prestazione e sulla legittimità degli atti amministrativi richiedano un approfondimento incompatibile con la decisione cautelare definitiva.
- Il bilanciamento cautelare deve considerare in modo specifico le condizioni di salute della persona assistita e può privilegiare la conservazione dello status terapeutico in essere, mantenendo integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
- L'accoglimento della domanda cautelare volto a garantire temporaneamente la continuità del trattamento non comporta, di per sé, l'accertamento definitivo del diritto alla prestazione, né la definitiva illegittimità del diniego amministrativo o del limite temporale previsto dalla disciplina regionale.
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