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Sentenza

Sentenza del 02/08/2023 n. 23630 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sull'applicazione dell'addizionale regionale sul canone di concessione per aree del demanio marittimo (anno 2007) occupate dalla CILP nel porto di Livorno: la CILP contestava la pretesa regionale (174.877,81 Euro complessivi) sostenendo che la concessione era rilasciata dall'Autorità Portuale (non dalla Regione), che il canone era determinato discrezionalmente dall'Autorità Portuale e non predeterminato per legge, e che quindi mancavano i presupposti soggettivo e oggettivo dell'imposta; inoltre deduceva plurime violazioni di legge e costituzionali e chiedeva la non applicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di impugnazione, confermando che il presupposto dell'imposta è l'occupazione/use di beni demaniali statali indipendentemente dall'ente che ha rilasciato la concessione e che, ratione temporis (anno 2007), il tributo risultava applicabile. Ha però accolto in parte il quarto motivo concernente l'omessa pronuncia sulle sanzioni: ha ritenuto che sussistessero oggettive condizioni di incertezza (circolari/risoluzioni, lunga omissione di richieste da parte della Regione, atti di autotutela della Guardia di Finanza) e ha dichiarato non dovute le sanzioni amministrative; la sentenza di merito è stata cassata limitatamente a tale profilo e la Cassazione ha deciso nel merito (art. 384 c.p.c.), pronunciando l'annullamento delle sanzioni. Spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2

    "L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato... Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta... L'imposta è dovuta dal concessionario..."

    Individua il presupposto impositivo nella titolarità della concessione/statale e la base imponibile nel canone; principio centrale per ritenere applicabile l'imposta anche se la concessione è rilasciata da Autorità portuale.

  • D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 7

    "Gli enti portuali... potranno adottare, per le concessioni demaniali marittime... criteri diversi... che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso."

    Consente alle Autorità/Enti portuali di determinare i canoni con criteri diversi pur entro limiti di congruità; la Corte ritiene compatibile tale determinazione amministrativa con l'esistenza della base imponibile regionale.

  • D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8

    Ha trasformato, con decorrenza dal 1.1.2013, l'imposta in 'tributo proprio regionale', confermando la competenza regionale successiva ma senza incidere sulle annualità pregresse (2007).

  • L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1

    Legge regionale che ha istituito/disciplinato l'imposta regionale sulle concessioni in attuazione della L. n. 281/1970; usata per ricostruire il quadro normativo regionale vigente ratione temporis.

  • L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11, comma 1

    "L'imposta regionale... non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall'Autorità portuale..."

    Ha introdotto una esenzione a decorrere dal 2013; la Corte osserva che tale eliminazione non ha efficacia retroattiva e non implica che le pretese relative ad anni precedenti siano infondate.

  • L. 24 gennaio 1994, n. 84 (norme sul riordino portuale)

    Normativa che attribuisce funzioni e competenze alle Autorità portuali; la Corte ne tiene conto ma esclude che la competenza amministrativa a rilasciare concessioni escluda il presupposto impositivo regionale.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    "Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza..."

    Norma richiamata per escludere la punibilità/sanzionabilità del contribuente in presenza di oggettiva incertezza interpretativa: motivo principale per annullare le sanzioni.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    "La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni... quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza..."

    Richiamata come ulteriore fondamento giuridico per escludere l'applicazione delle sanzioni in presenza di incertezza normativa e amministrativa.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione... Non sono irrogate sanzioni... qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria..."

    Supporta l'esenzione dalle sanzioni quando il contribuente ha fatto affidamento su atti amministrativi (circolari/risoluzioni) che legittimavano un comportamento contrario.

  • Costituzione, art. 23

    Principio della riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali: la Corte ritiene che la disciplina statale e i criteri previsti siano sufficienti a soddisfare la riserva anche quando la determinazione numerica spetti a norme secondarie/autorità amministrative.

  • Costituzione, art. 117

    Richiamato dalle parti per censure di competenza legislativa; la Corte ha ritenuto non violata la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni nel caso di specie.

Massime di principio

  • Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali è l'occupazione/use del bene demaniale statale e non l'ente che materialmente rilascia la concessione: anche concessioni rilasciate da Autorità portuali possono dar luogo alla base imponibile regionale.
  • La determinazione amministrativa del canone da parte delle Autorità portuali non esclude l'applicabilità dell'imposta, purché la normativa primaria (statale/regionale) contenga criteri direttivi e limiti idonei a evitare arbitrii.
  • La trasformazione del tributo in 'tributo proprio regionale' con efficacia dal 2013 non ha effetti sulle annualità pregresse: esenzioni o soppressioni successive non retroagiscono.
  • Le circolari o atti dell'amministrazione finanziaria, pur non vincolanti, possono creare un legittimo affidamento del contribuente; se sussiste obiettiva incertezza interpretativa le sanzioni amministrative possono essere escluse.
  • Il giudice di legittimità può cassare solo la parte della sentenza affetta da vizio e decidere nel merito (art. 384 c.p.c.) quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; ciò evita rinvii inutili.
  • L'omessa allegazione dell'atto concessorio non inficia automaticamente l’accertamento quando il provvedimento è noto al destinatario; tuttavia questioni di motivazione dell'avviso possono richiedere specifica pronuncia se decisive.

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