Sentenza n. 897/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso ai documenti relativi alla mobilità volontaria, alle assegnazioni provvisorie e al cronoprogramma della selezione per la C.O. 118
Esito
Favorevole al ricorrente (organizzazione sindacale)
Prevale il privato
La controversia
L’organizzazione sindacale ha impugnato il diniego formatosi con nota del 12 febbraio 2026 in relazione all’istanza di accesso del 30 gennaio 2026. La richiesta riguardava: il cronoprogramma della selezione relativa alla C.O. 118; la documentazione sulle assegnazioni provvisorie e sulle altre assegnazioni intervenute dopo la pubblicazione della graduatoria della mobilità volontaria per infermieri, distinte per tipologia; nonché qualsiasi altra documentazione relativa all’applicazione dell’istituto della mobilità. L’Azienda aveva negato l’accesso sostenendo che l’istanza fosse generica, meramente esplorativa, diretta a ottenere una rielaborazione di dati e priva di correlazione diretta tra posti vacanti e mobilità. Il sindacato ha dedotto la violazione della legge n. 241/1990, degli artt. 22 e 24, la violazione del giusto procedimento, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione, sostenendo di avere un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti per verificare la corretta gestione delle procedure di mobilità e la tutela delle posizioni del personale infermieristico.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha riconosciuto la legittimazione del sindacato, anche se non rappresentativo, ad accedere a documenti concernenti sia le prerogative dell’organizzazione sia le posizioni lavorative dei singoli, purché la richiesta non si traduca in un controllo preventivo e generalizzato sull’intera attività dell’amministrazione datrice di lavoro. Ha ritenuto sufficientemente specifiche e delimitate le richieste relative al cronoprogramma della selezione per la C.O. 118 e alla documentazione sulle assegnazioni successive alla pubblicazione della graduatoria della mobilità volontaria. Il diniego è stato giudicato stereotipato e genericamente riferito a tutti i documenti, senza un esame distinto delle singole richieste. Quanto al cronoprogramma, l’Azienda deve consentirne l’accesso oppure dichiararne espressamente e motivatamente l’inesistenza; il giudice ha rilevato che l’accesso può riguardare dati o documentazione già formati, ma non impone all’amministrazione di creare documenti nuovi o di svolgere un’attività di elaborazione. Quanto alla documentazione sulle assegnazioni, l’accesso è stato ordinato perché la richiesta era specifica e l’interesse del sindacato era stato puntualmente dichiarato; ai fini dell’accesso è sufficiente verificare in astratto l’inerenza dei documenti all’interesse rappresentato, senza anticipare il giudizio sull’utilità concreta o sulla fondatezza di eventuali pretese successive. È stata invece respinta la richiesta di qualsiasi altra documentazione relativa all’applicazione della mobilità, perché priva di limiti temporali o settoriali e idonea a configurare un controllo generalizzato. L’Azienda è stata condannata a consentire l’accesso e l’estrazione di copia entro trenta giorni, con facoltà di oscurare i dati sensibili ai sensi della normativa privacy. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione nella misura di 1.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
L’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti e deve riguardare atti specificamente individuati o individuabili; non può imporre alla pubblica amministrazione la creazione di documenti nuovi o una rielaborazione dei dati.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
Non sono ammissibili richieste finalizzate a un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione; il limite opera quando la domanda è ampia, indeterminata e priva di delimitazioni temporali o oggettive.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Il giudice richiama la disposizione nel quadro dell’interesse difensivo all’accesso, ma la decisione si fonda principalmente sulla specificità delle richieste e sulla loro inerenza all’interesse sindacale rappresentato.
art. 5, comma 2, d.P.R. 184/2006
È richiamato dall’amministrazione quale fondamento del diniego per genericità e natura esplorativa dell’istanza; il TAR esclude che tale motivazione, formulata in termini stereotipati e senza distinguere le singole richieste, sia sufficiente per negare integralmente l’accesso.
art. 9 Regolamento (UE) 2016/679
Consente di individuare i dati sensibili da oscurare nell’ambito dell’ostensione documentale.
art. 60 d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per la protezione dei dati personali sensibili mediante oscuramento dei documenti accessibili.
Massime di principio
- Un’organizzazione sindacale, anche non rappresentativa, è legittimata a esercitare l’accesso documentale quando i documenti incidono sulle prerogative dell’organizzazione o sulle posizioni lavorative dei membri della categoria rappresentata, purché la richiesta non si trasformi in un controllo preventivo e generalizzato sull’intera attività dell’amministrazione.
- Una richiesta di accesso è sufficientemente specifica quando individua documenti riferiti a un determinato settore amministrativo e delimitati temporalmente, anche se comprende una pluralità di atti relativi a una medesima procedura o attività.
- Il diniego di accesso deve esaminare distintamente le diverse richieste documentali e indicare in modo concreto le ragioni per cui ciascuna di esse sarebbe generica, esplorativa o diretta a ottenere una rielaborazione di dati; una motivazione stereotipata e indistintamente riferita all’intera istanza non è sufficiente.
- L’accesso può riguardare una raccolta di dati o documenti già formati e acquisibili, ma non obbliga l’amministrazione a creare un documento inesistente, a confezionare una nuova elaborazione o a svolgere un’attività materiale di facere. Se il documento richiesto potrebbe esistere, l’amministrazione deve esibirlo oppure attestare espressamente e motivatamente la sua inesistenza.
- Ai fini della legittimazione all’accesso è sufficiente accertare in astratto l’inerenza dei documenti all’interesse rappresentato; non è necessario dimostrare in concreto l’utilità degli atti per una successiva azione né anticipare il giudizio sulla fondatezza o ammissibilità della pretesa sostanziale.
- Una richiesta formulata come accesso a qualsiasi altra documentazione relativa a un istituto amministrativo, senza delimitazioni temporali, oggettive o settoriali, è inammissibile perché idonea a configurare un controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione.
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