Cassazione Penale, Sentenza n. 36886/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 15/12/2022, dichiarò la sua incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Cosenza ma dispose la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Il Procuratore impugnò tale ordinanza per cassazione deducendo violazione di legge: la trasmissione degli atti al pubblico ministero avrebbe determinato l'indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari e pertanto il provvedimento doveva essere annullato
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Richiamando il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 39746/2017) e la giurisprudenza costituzionale, la Corte ha ritenuto che, trattandosi di reati ricompresi nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., e posto che il Tribunale di Cosenza appartiene allo stesso distretto del Tribunale di Catanzaro, gli atti dovevano essere trasmessi direttamente al giudice competente (Tribunale di Cosenza) con trasmissione orizzontale e non al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. La Corte ha qualificato la trasmissione al pubblico ministero come una patologia processuale macroscopica correggibile in sede di legittimità, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza
Norme richiamate
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Individua i parametri per l'individuazione dell'ufficio requirente distrettuale competente in relazione alle ipotesi delittuose ascritte; nella fattispecie è stato utilizzato per stabilire la competenza del Tribunale di Cosenza
art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della valutazione circa lo svolgimento delle funzioni da parte del giudice dell'udienza preliminare nel distretto; contribuisce a fondare la possibilità della trasmissione diretta al giudice competente quando le funzioni sono state già esercitate nel distretto
art. 50, comma 3, cod. proc. pen.
Principio dell'irretrattabilità dell'azione penale: impedisce al pubblico ministero di far venir meno l'azione penale in caso di regressione e limita le opzioni dell'organo requirente (non è ammessa la semplice archiviazione)
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato in relazione al principio della ragionevole durata del processo: la regressione inutile degli atti potrebbe determinare un ingiustificato allungamento dei tempi del processo in contrasto con tale principio
art. 6, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato come parametro sovranazionale collegato al diritto a un processo equo e alla ragionevole durata; la ripetizione inutile di udienze può violare l'art. 6, par. 1
Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017
«Il tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.»
Principio applicato estensivamente al caso: quando il giudice del capoluogo dichiara incompetenza e il giudice competente è nello stesso distretto, la trasmissione deve avvenire direttamente al giudice competente e non al pubblico ministero, per evitare regressioni inutili
Corte costituzionale, sentenze n. 70/1996 e n. 104/2021
Richiamate per confermare che la diretta trasmissione degli atti al giudice competente, quando le funzioni di PM e del GIP sono state esercitate nel distretto, non sottrae l'imputato al proprio giudice naturale e legittima la trasmissione diretta
Sez. 6, n. 20512 del 11/03/2003
Giurisprudenza citata per escludere che, in caso di regressione, il pubblico ministero possa chiedere l'archiviazione del procedimento
Sez. 1, n. 24617 del 10/04/2001
Ricorda che l'organo requirente, in virtù dell'irretrattabilità dell'azione penale, può soltanto esercitare l'azione penale con modalità diverse dalla precedentemente adottata, ma non sopprimere l'azione stessa
Massime di principio
- Quando un giudice del capoluogo del distretto dichiara incompetenza per reati ricompresi nell'art. 51, comma 3-bis, e il giudice competente è nello stesso distretto, gli atti devono essere trasmessi direttamente al giudice competente (trasmissione orizzontale) e non al pubblico ministero
- La trasmissione degli atti al pubblico ministero, determinando la regressione del procedimento alle indagini preliminari, costituisce una patologia processuale macroscopica che la Corte di cassazione può correggere annullando il provvedimento senza rinvio
- La regressione artificiosa agli atti d'ufficio può ledere il principio della ragionevole durata del processo e il diritto a un processo equo (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU), rendendo necessaria la diretta trasmissione al giudice competente quando le condizioni distrettuali sono soddisfatte
- Il principio di irretrattabilità dell'azione penale impedisce al pubblico ministero di risolvere la questione mediante archiviazione a seguito di regressione; l'azione penale deve proseguire, eventualmente con modalità diverse
- In casi analoghi è necessario verificare se le funzioni del pubblico ministero e del giudice dell'udienza preliminare siano state esercitate nel medesimo distretto: se sì, la trasmissione diretta al giudice competente è preferibile per evitare duplicazioni procedurali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36849/2023 del 06/09/2023
- Sentenza penale · 6 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36850/2023 del 06/09/2023
- Sentenza penale · 6 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36852/2023 del 06/09/2023
- Sentenza penale · 6 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36856/2023 del 06/09/2023
- Sentenza penale · 6 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36857/2023 del 06/09/2023
- Sentenza penale · 6 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36862/2023 del 06/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →