Cassazione Civile, Ordinanza n. 06177/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (vettore aereo)
La controversia
Due passeggeri avevano acquistato un volo andata e ritorno da Bologna a Siviglia con una compagnia aerea; entrambi i voli erano stati cancellati senza preavviso. I passeggeri avevano quindi dovuto acquistare altri biglietti con altra compagnia, con ulteriore disguido sul rientro, e avevano sostenuto spese ulteriori, compresa la perdita del noleggio auto già pagato in Spagna. Essi avevano agito per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento UE n. 261 del 2004. Nei gradi di merito il giudice di pace e poi il tribunale avevano dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice irlandese, anche sulla base di una clausola contrattuale di proroga della giurisdizione. La compagnia aerea ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 33 della Convenzione di Montreal, sostenendo che essa si applicasse anche alla domanda di compensazione pecuniaria e anche in caso di cancellazione del volo; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 1362 c.c., lamentando l'erronea interpretazione della clausola contrattuale sulla giurisdizione in Irlanda, che a suo dire faceva comunque salve le disposizioni convenzionali contrarie; il terzo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi. Ha affermato che, in tema di trasporto aereo internazionale di persone, la domanda di compensazione pecuniaria e di risarcimento del danno per soppressione del volo rientra nell'ambito applicativo della Convenzione di Montreal e che la giurisdizione va individuata secondo i criteri dell'art. 33 della stessa Convenzione, anche se il contratto contenga una clausola di proroga della giurisdizione. Ha inoltre escluso che, per il solo fatto che la domanda sia di compensazione forfettaria, trovi applicazione il regolamento UE n. 261 del 2004 al posto della Convenzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione affinché riesamini la questione alla luce dei principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 33 Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999
"la giurisdizione sulla domanda di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per soppressione del volo si individua, anche se il contratto contenga una clausola di proroga della giurisdizione, sulla base dei criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal"
La norma convenzionale disciplina la giurisdizione nelle controversie da trasporto aereo internazionale e prevale sulla clausola contrattuale di proroga della giurisdizione.
art. 1362 c.c.
La clausola contrattuale sulla giurisdizione deve essere interpretata tenendo conto del senso complessivo dell'accordo e delle riserve espresse dalle parti in favore delle disposizioni convenzionali eventualmente contrastanti.
Regolamento (CE) n. 261/2004
Il regolamento non esclude l'applicazione della Convenzione di Montreal quanto alla giurisdizione nelle controversie relative alla compensazione pecuniaria per cancellazione del volo.
art. 71 Regolamento (CE) n. 261/2004
"il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari"
Le convenzioni internazionali in materia speciale restano applicabili e non sono derogate dal regolamento europeo quando disciplinano la competenza giurisdizionale.
Considerando n. 35 Regolamento (CE) n. 261/2004
"il presente regolamento non incide sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche"
Il regolamento europeo non prevale sulle convenzioni internazionali speciali aderite dagli Stati membri.
Massime di principio
- In materia di trasporto aereo internazionale, la giurisdizione sulla domanda di compensazione pecuniaria per cancellazione del volo si determina secondo l'art. 33 della Convenzione di Montreal, anche se il contratto contiene una clausola di proroga della giurisdizione.
- La Convenzione di Montreal si applica anche alle domande di compensazione pecuniaria forfettaria e non solo alle controversie per ritardo del volo; la cancellazione del volo non esclude l'operatività della disciplina convenzionale.
- Il regolamento UE n. 261/2004 non sostituisce la Convenzione di Montreal quanto alle regole di giurisdizione quando quest'ultima disciplina una materia specifica e prevede un proprio criterio di collegamento.
- Le clausole contrattuali sulla giurisdizione non possono derogare preventivamente alle regole imperative di giurisdizione stabilite dalla Convenzione di Montreal.
- Quando un motivo di ricorso è accolto e rende superflua l'analisi di un ulteriore motivo, quest'ultimo resta assorbito.
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