Cassazione Penale, Sentenza n. 35130/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
De Lucia ha impugnato la sentenza di condanna per estorsione e lesioni confermata in appello, deducendo: (1) illegittimità della notifica del decreto di citazione per l'appello effettuata a mani della madre convivente e persona offesa, con possibile mancata conoscenza dell'atto; (2) omissione di motivazione sul diniego di riqualificazione del fatto nella fattispecie più lieve, richiamando una precedente sentenza con vincolo di continuazione; (3) vizio nella valutazione e nella mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello (richiesta di escutere i genitori/persona offesa); (4) mancata considerazione e valutazione del conflitto tra attenuanti generiche e aggravante e omissione di un minimo aumento per la continuazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e reiterazione di questioni di merito. In dettaglio: il primo motivo (notifica alla madre convivente) ritenuto infondato richiamando il principio secondo cui la notifica a persona offesa convivente non comporta nullità automatica e la rinnovazione va disposta solo se risultano elementi di probabile mancata conoscenza dell'atto, elementi che nel caso non sono stati forniti; il motivo relativo alla rinnovazione dell'istruttoria in appello inammissibile perché la rinnovazione è dovuta solo per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado e, comunque, la corte di merito ha dato spiegazioni sulle ragioni del rigetto; i restanti motivi sono mera ripetizione e critica delle valutazioni di merito operata dalla corte d'appello (esame della qualificazione del fatto, bilanciamento di circostanze attenuanti/aggravanti e congruità della pena) e pertanto inammissibili in cassazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. lett. c) ed e)
Individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e insufficienza di motivazione); qui i motivi dedotti sono stati esaminati e ritenuti manifestamente infondati o mera reiterazione di questioni di merito
art. 171 c.p.p.
lett. d) menzionata in motivazione
Disciplina le nullità della notificazione; la Corte conferma che la consegna dell'atto alla persona offesa convivente non produce automaticamente nullità della notifica
art. 157 c.p.p. comma 5
Prevede il dovere del giudice di disporre la rinnovazione della notificazione se risulta o appare probabile che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto; applicato per escludere la rinnovazione in assenza di elementi probatori
art. 393 c.p.
Norma richiamata dalla difesa per ottenere una riqualificazione in una fattispecie ritenuta meno grave; la Corte di merito ha escluso la sua applicabilità sulla base delle risultanze (assenza di pretesa azionabile e denaro effettivamente consegnato)
art. 603 c.p.p. comma 1
Regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la giurisprudenza indica che la rinnovazione trova ragione solo per prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado e che il giudice non è tenuto a motivare ampiamente il rigetto
art. 616 c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; usato per pronunciare la declaratoria di inammissibilità
artt. 62-bis, 69, 81 co. finale, 132 e 133 c.p.
Norme relative a recidiva/attenuanti/pena base e determinazione della pena; la corte d'appello ha effettuato il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante e valutato congruità della pena, decisione che è stata ritenuta non censurabile in cassazione
Giurisprudenza consolidata citata (es. Sez. 3 n.12280/2000, Sez.1 n.40705/2018 e altre)
La Corte di Cassazione ha richiamato precedenti principi: (i) notifica a persona offesa convivente non comporta nullità automatica; (ii) rinnovazione dell'istruttoria in appello richiesta solo per prove nuove; (iii) non ammissibilità della mera ripetizione di ragioni di merito già esaminate e motivate dalla corte di merito
Massime di principio
- La consegna di atti processuali ad una persona offesa convivente non comporta automaticamente la nullità della notifica: il giudice deve disporre la rinnovazione solo se vi sono elementi che rendono probabile la mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è giustificata principalmente da prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado; il rigetto può essere motivato in modo implicito se la sentenza d'appello mostra che gli elementi probatori sono sufficienti
- La Corte di Cassazione non è sede per rimettere in discussione valutazioni di merito chiaramente motivate dalla corte d'appello: la mera ripetizione dei motivi già esaminati comporta inammissibilità
- Per ottenere la riqualificazione del reato il difensore deve dimostrare in modo specifico e documentato la sussistenza degli elementi della nuova fattispecie; la valutazione sul punto compete al giudice di merito e non è agevolmente travisabile in cassazione
- Il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e la quantificazione della pena sono valutazioni di merito che richiedono censura specifica e motivata per essere recepite in cassazione; critiche generiche sono inammissibili
- Un ricorso manifestamente infondato o che ripropone in termini non specifici questioni di fatto già decise può comportare condanna alle spese e, se ravvisata colpa, il pagamento di somme alla cassa delle ammende
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