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Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 5990 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, che aveva confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 1998-2003. Ha dedotto: un vizio di motivazione per il riferimento errato al PRG del Comune dell’Aquila anziché a quello di Pineto; violazione dell’art. 112 c.p.c. per presunta extrapetizione; violazione della normativa urbanistica, sostenendo che la decadenza del vincolo espropriativo non avrebbe escluso l’edificabilità dell’area; e violazione della disciplina ICI, sostenendo che le aree destinate a “verde pubblico attrezzato” dovessero essere considerate edificabili e quindi imponibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha ritenuto il riferimento al Comune dell’Aquila un semplice errore materiale, ha escluso l’extrapetizione e ha stabilito che un’area destinata dal PRG a “verde pubblico attrezzato” non è edificabile ai fini ICI, perché il vincolo urbanistico preclude ai privati le trasformazioni del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Mancando il presupposto impositivo, gli avvisi ICI sono stati correttamente annullati. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.000 euro oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 2

    Le aree urbane sono soggette all’ICI in quanto terreni fabbricabili, destinati all’edificazione per espressa previsione degli strumenti urbanistici o, in via suppletiva, in base alle effettive possibilità di edificazione.

    La Corte ha interpretato la disciplina nel senso che un’area è imponibile solo se presenta una concreta edificabilità. La destinazione a verde pubblico attrezzato, impedendo ai privati l’edificazione tecnica, esclude il presupposto dell’ICI.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2

    Area fabbricabile è l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

    La qualificazione fiscale di area fabbricabile richiede un’effettiva possibilità di utilizzazione edificatoria; non è sufficiente una generica inclusione dell’area nel territorio urbanizzato.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non vi è extrapetizione quando il giudice valuta un diverso aspetto della medesima causa petendi, senza modificare la domanda o i fatti costitutivi dedotti dalle parti.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione devono riguardare errori effettivi e decisivi; un mero refuso nell’indicazione del Comune o dello strumento urbanistico non determina automaticamente la cassazione della sentenza.

  • L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 11, e L. 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2

    La disciplina dei vincoli urbanistici ed espropriativi è stata invocata dal Comune, ma la Corte ha ritenuto decisiva la concreta destinazione dell’area a uso pubblicistico, che esclude l’edificabilità privata ai fini fiscali.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2; D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16

    Le disposizioni richiamate dal Comune non modificano la conclusione quando lo strumento urbanistico preclude in concreto al privato qualsiasi edificazione ordinaria sull’area.

  • Art. 365 c.p.c. e art. 83 c.p.c.

    La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida anche se apposta su un foglio separato, purché materialmente unito al ricorso e riferibile con certezza al giudizio.

Massime di principio

  • Ai fini dell’imposizione sulle aree edificabili, non è sufficiente che il terreno sia inserito in una zona urbana o che il vincolo espropriativo sia decaduto: occorre verificare se il proprietario privato possa concretamente realizzare trasformazioni riconducibili all’edificazione.
  • Le aree destinate dal piano regolatore a verde pubblico, attrezzature pubbliche o altre finalità esclusivamente pubblicistiche non sono normalmente edificabili ai fini ICI, quando tali destinazioni impediscono ai privati qualsiasi edificazione autonoma.
  • Le opere eventualmente consentite su un’area a verde pubblico attrezzato, se finalizzate esclusivamente alla fruizione collettiva e non all’edificazione privata, non fanno perdere la natura non fabbricabile dell’area.
  • La decadenza di un vincolo espropriativo non comporta automaticamente il ritorno dell’area a una destinazione edificatoria: bisogna esaminare la disciplina urbanistica concretamente vigente.
  • Un errore materiale nella sentenza, come l’indicazione del Comune sbagliato, non determina di per sé l’annullamento della decisione se il contenuto complessivo consente di individuare correttamente la fattispecie esaminata.

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