Sentenza n. 204/2026 - Catania, Sezione 2
Azione avverso il silenzio serbato dal Comune di Ispica sull’istanza in data 12 settembre 2025 con cui la società ha richiesto l’adozione di un provvedimento di imposizione di servitù e di occupazione temporanea, con contestuale determinazione dell’indennità provvisoria, ai sensi dell’art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di imposizione di servitù e occupazione temporanea, con determinazione dell'indennità provvisoria, per opere di connessione elettrica a un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto al Comune l'adozione dei provvedimenti espropriativi necessari alla realizzazione e all'esercizio di una rete di connessione a 20 kV, relativa a un impianto fotovoltaico già autorizzato e dichiarato di pubblica utilità, indifferibile e urgente. Dopo l'istanza del 12 settembre 2025 e i successivi solleciti del 17 settembre e del 7 ottobre 2025, il Comune è rimasto inerte. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di provvedere, fondato sull'art. 52-sexies, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche di rilevanza o interesse esclusivamente locale. È stata inoltre chiesta la fissazione di una somma dovuta per ogni giorno di ritardo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda avverso il silenzio. Il TAR ha accertato l'inadempimento del Comune all'obbligo di provvedere, ritenendo che la competenza comunale prevista dall'art. 52-sexies, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 costituisca il fondamento dell'obbligo di pronunciarsi sull'istanza. Il Comune è stato condannato ad adottare una decisione espressa entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, con un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere in via sostitutiva. È stata respinta la domanda di penalità giornaliera, poiché tale misura non è prevista dall'art. 117 c.p.a. e la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta sufficiente ad assicurare la definizione della pretesa in tempi ragionevoli. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 52-sexies, comma 2, d.P.R. n. 327/2001
Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.
La disposizione attribuisce al comune le funzioni amministrative espropriative relative alle infrastrutture lineari energetiche di rilevanza o interesse esclusivamente locale e costituisce il fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza.
art. 52-octies d.P.R. n. 327/2001
È indicato quale base normativa dell'istanza privata per l'imposizione della servitù, l'occupazione temporanea e la determinazione dell'indennità provvisoria.
art. 12 d.P.R. n. 327/2001
È richiamato in relazione alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio; secondo il TAR non prevede la fissazione di una penalità giornaliera per il ritardo, diversamente dall'art. 114 c.p.a. nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
È richiamato come norma che, nei giudizi di ottemperanza, prevede la possibilità di fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.
Massime di principio
- Quando una norma attribuisce a un comune le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche di rilevanza o interesse esclusivamente locale, l'amministrazione comunale ha l'obbligo di pronunciarsi espressamente sull'istanza volta all'adozione dei relativi provvedimenti espropriativi.
- L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando l'amministrazione, pur essendo competente e destinataria di un'istanza procedimentale, omette di adottare una decisione espressa; il giudice può ordinare di provvedere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nel giudizio avverso il silenzio disciplinato dall'art. 117 c.p.a. non può essere disposta una penalità giornaliera ai sensi dell'art. 114 c.p.a., poiché tale misura è prevista per il giudizio di ottemperanza e non per il rito sul silenzio.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura idonea ad assicurare l'effettiva definizione della pretesa entro tempi ragionevoli, senza necessità di imporre anche una penalità giornaliera.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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