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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18447/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso in qualità di amministratore di Nuova Era s.r.l. Il ricorrente articolava tre motivi: (1)-(2) deduceva violazione di legge e vizi di motivazione circa la mancanza del dolo specifico richiesto per la configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la documentazione e le dichiarazioni sull'esistenza di finanziamenti e garanzie personali a favore della società dimostravano l'intento di salvarla e dunque erano incompatibili con l'atteggiamento del "bancarottiere"; lamentava inoltre che la Corte avrebbe tratto il dolo dalla sola prova dell'elemento materiale senza motivare sulla possibile derubricazione in bancarotta semplice documentale; (3) censurava la mancata commisurazione della pena nei minimi edittali e la negata concessione del beneficio di cui all'art. 175 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con decisione del 23/03/2022. I primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e generici: la Corte ha ritenuto le prospettazioni difensive meramente assertive e non comprovate da documentazione specifica (il ricorrente non ha indicato quali documenti e quando sarebbero stati prodotti) e ha osservato che anche se fosse provato l'intervento del ricorrente per tentare di salvare la società, ciò non escluderebbe il dolo specifico qualora la sottrazione della contabilità sia avvenuta successivamente a tale tentativo, idonea a recare pregiudizio ai creditori. La censura sulla pena e sul diniego del beneficio della non menzione è stata ritenuta inammissibile poiché la pena è stata irrogata al minimo edittale e il beneficio della non menzione non era stato richiesto specificamente in appello; la Corte territoriale non aveva quindi l'obbligo di motivare il mancato esercizio del potere discrezionale (art. 597, comma 5, c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 175 c.p.

    Riferito al beneficio della non menzione; la Corte ha osservato che il riconoscimento del beneficio non era stato richiesto in modo specifico in appello e pertanto la mancata concessione non costituisce motivo di cassazione.

  • art. 597, quinto comma, c.p.p.

    Norma che conferisce alla Corte territoriale il potere discrezionale di applicare d'ufficio il beneficio della non menzione; la Cassazione ha ricordato che, in assenza di specifica richiesta, la Corte d'appello non era tenuta a motivare il mancato esercizio di tale potere.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata come base per la condanna alle spese processuali e per l'ordine di versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, Sentenza n. 10495 del 09/10/1996 (Nastasi)

    Giurisprudenza richiamata in tema di esercizio del potere discrezionale delle Corti territoriali circa il beneficio della non menzione; conferma il principio per cui il mancato esercizio d'ufficio del beneficio, se non oggetto di specifica richiesta, non legittima automaticamente la cassazione.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione in Cassazione il ricorrente deve indicare con precisione la documentazione e le prove a sostegno delle proprie affermazioni; deduzioni meramente assertive e generiche sono valutate inammissibili o infondate.
  • Il tentativo di salvare la società da parte dell'amministratore non esclude automaticamente il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale: se la sottrazione o l'occultamento della contabilità avviene dopo il fallimento del tentativo, tale comportamento può essere comunque indice dell'intento di recare pregiudizio ai creditori.
  • La Corte d'appello non è obbligata a motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di applicare d'ufficio benefici (es. non menzione) se tali benefici non sono stati richiesti specificamente dalle parti in sede di gravame.
  • Le censure sulla pena sono deboli quando la sanzione imposta corrisponde al minimo edittale; per ottenere una rideterminazione occorre contestare in modo concreto e specifico la valutazione del giudice di merito.
  • La Corte di Cassazione è incline a dichiarare inammissibili i ricorsi che non si confrontano in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata, o che non deducono in maniera non equivoca i mezzi di prova contestati.

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