Cassazione Penale, Sentenza n. 46727/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di riparazione per errore giudiziario relativa alla pena espiata in conseguenza di una condanna poi annullata in sede di revisione. Il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza impugnata per manifesta contraddittorietà e illogicità: la Corte di appello avrebbe ritenuto che Sansone avesse causato l'errore giudiziario fornendo informazioni agli autori della rapina, fondando tale valutazione su elementi (in particolare le dichiarazioni e la attendibilità di Tropea) che la sentenza di revisione aveva invece trattato in modo difforme e, secondo il ricorrente, escluso come prova della responsabilità diretta di Sansone.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova per un nuovo giudizio. La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice della riparazione non ha operato il necessario confronto con i passaggi dirimenti della sentenza di revisione (che aveva escluso un collegamento probatorio diretto tra Sansone e Tropea), avendo invece riutilizzato la stessa ricostruzione fattuale su cui si era basata la condanna, in contrasto con il principio che impedisce di fondare la decisione di riparazione su fatti espressamente esclusi dalla revisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per errore giudiziario il giudice deve valutare se il comportamento dell'istante (se in dolo o colpa grave) abbia concretamente causato l'errore, ma non può fondare la propria decisione su fatti che siano stati espressamente esclusi dalla sentenza di revisione.
- Se il giudice della riparazione intende utilizzare elementi del compendio istruttorio della cognizione, è obbligato a confrontarli esplicitamente con le ragioni e i passaggi motivazionali della sentenza di revisione, in modo da verificare la compatibilità tra la ricostruzione probatoria iniziale e la nuova valutazione assolutoria.
- L'accertamento di una condotta 'ostativa' alla riparazione richiede prova della correlazione causale tra tale condotta e l'errore giudiziario; l'assenza di prova di contatti diretti o di passaggi causali interrotti dalla revisione impedisce di ritenere sussistente tale condotta ostativa.
- Se il giudice della riparazione omette il confronto con la sentenza di revisione o riutilizza argomentazioni già invalidate dalla revisione, la decisione è vulnerabile a annullamento e rinvio in Cassazione.
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