Sentenza n. 1139/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro relativa al pagamento dell’indennità professionale docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento dell’indennità professionale docente per i periodi e i giorni la cui esigibilità era successiva al gennaio 2019, oltre agli accessori di legge. Ha dedotto l’inerzia del Ministero e chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato, nonché, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato un decreto dell’istituto scolastico del 19 febbraio 2026, con cui è stata disposta la liquidazione di 900 euro per il periodo dal 1° gennaio 2019 all’11 giugno 2021, in relazione ai periodi e ai giorni riconosciuti dalla pronuncia del giudice del lavoro. La ricorrente non ha contestato nel merito tale decreto, limitandosi a depositare una nota nella quale risultava l’indicazione “non pagata” e ribadendo, tra l’altro, che la sentenza avrebbe riconosciuto una somma di 3.526,92 euro. Il TAR ha rilevato che il dispositivo della sentenza da eseguire non aveva liquidato una somma determinata, ma aveva disposto il pagamento dell’indennità per i periodi indicati, oltre agli accessori.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha ritenuto che, nelle more del giudizio, il decreto dell’istituto scolastico avesse dato esecuzione alla sentenza mediante la liquidazione dell’indennità professionale docente e che, non essendo stato specificamente contestato dalla ricorrente, potesse considerarsi correttamente emanato in esecuzione del giudicato. Il Collegio ha inoltre escluso che la sentenza del giudice del lavoro avesse riconosciuto la somma specifica di 3.526,92 euro indicata dalla ricorrente, poiché il relativo dispositivo conteneva una condanna generica all’erogazione dell’indennità per i periodi e i giorni la cui esigibilità era successiva al gennaio 2019. La mancata contestazione del decreto di liquidazione ha reso non più utile la decisione sull’ottemperanza e ha impedito al TAR di esaminare, in quella sede, la doglianza relativa all’ammontare effettivamente dovuto. È stata disposta la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza, volto a ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Richiamato per la disciplina processuale dell’azione di ottemperanza.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione; il TAR lo ha applicato ritenendo che il decreto di liquidazione intervenuto nelle more avesse reso non più utile la pronuncia sull’ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione di un atto amministrativo diretto a dare esecuzione al giudicato può determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando il ricorrente non contesti specificamente tale atto e non dimostri la persistenza di un’utilità concreta e attuale della decisione.
- Quando il giudicato contiene una condanna generica al pagamento di una prestazione, senza liquidare una somma determinata, il giudice dell’ottemperanza non può considerare automaticamente vincolante l’importo unilateralmente indicato dal ricorrente come dovuto; l’atto amministrativo di liquidazione può essere ritenuto esecutivo del giudicato se non viene specificamente contestato nel relativo giudizio.
- La mera indicazione, in una nota di passaggio in decisione, che la somma liquidata non è stata pagata non equivale, in assenza di una puntuale contestazione dell’atto di liquidazione, alla deduzione di una persistente inesecuzione del giudicato idonea a escludere la sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un atto o un fatto intervenuto nel corso del giudizio rende sostanzialmente inutile la pronuncia richiesta; in tal caso il giudice deve dichiarare l’improcedibilità della domanda ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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