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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08483/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in nome collettivo per l'anno d'imposta 2010, con recupero a tassazione di maggiori redditi d'impresa e maggiore IVA in relazione a fatture ritenute relative a operazioni inizialmente qualificate come oggettivamente inesistenti. Dopo il contraddittorio in sede di accertamento con adesione, l'Ufficio aveva poi emesso un provvedimento di autotutela riqualificando le operazioni come soggettivamente inesistenti. La CTP aveva dichiarato il ricorso inammissibile per incertezza assoluta della domanda; la CTR aveva invece accolto l'appello della società, ritenendo estesa l'impugnazione anche all'atto di autotutela e valorizzando la buona fede della contribuente, escludendo la sua consapevolezza di partecipare a una frode. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sul processo tributario e dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR ritenuto automaticamente impugnato anche il provvedimento di autotutela; 2) violazione delle norme sull'IVA e sull'onere della prova, per avere la CTR erroneamente ritenuto non assolto dall'Ufficio l'onere probatorio e non considerato gli indizi di frode; 3) omesso esame di fatti decisivi concernenti gli indizi di soggettiva fittizietà; 4) violazione dell'art. 654 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR dato eccessivo rilievo al giudizio penale. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio un difetto originario di integrità del contraddittorio: trattandosi di società di persone, la lite sulle riprese fiscali coinvolgeva inscindibilmente anche i soci, litisconsorti necessari, che non risultavano evocati nei giudizi di merito. Ha quindi dichiarato la nullità dei giudizi di merito, cassato sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci. Le questioni di merito sui vizi dell'accertamento e sull'onere probatorio non sono state esaminate nel merito per effetto della nullità processuale rilevata d'ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il rilievo officioso sulla mancanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società di persone, ha dichiarato la nullità dei giudizi di merito, ha cassato la sentenza della CTR e quella di primo grado e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Le spese dei gradi pregressi sono state compensate integralmente. I motivi di ricorso dell'Agenzia, pur illustrati, sono rimasti assorbiti dalla declaratoria di nullità processuale.

Norme richiamate

  • art. 18 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla forma e all'oggetto del ricorso tributario e alla dedotta violazione delle regole processuali sull'impugnazione degli atti.

  • art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel primo motivo e nel ragionamento sull'impugnabilità degli atti impositivi e del successivo provvedimento di autotutela.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato per censurare la supposta ultrapetizione o l'erronea estensione dell'oggetto del giudizio da parte della CTR.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel secondo motivo come norma sulla detrazione IVA e sul regime dei rapporti oggetto di accertamento.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel secondo motivo in tema di IVA e relative regole applicative nell'accertamento delle operazioni fatturate.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel secondo motivo come base normativa dell'accertamento IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi secondo e quarto per la ripartizione dell'onere della prova nelle controversie fiscali.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla prova presuntiva e alla valorizzazione degli indizi.

  • art. 654 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per contestare il rilievo attribuito dalla CTR agli esiti del giudizio penale.

  • art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917

    Richiamato nella massima sul litisconsorzio necessario tra società di persone e soci in materia di accertamento dei redditi.

  • art. 14 d.lgs. 546/92

    Richiamato nel principio di diritto sul necessario intervento dei soci e sull'integrazione del contraddittorio.

  • art. 29 d.lgs. 546/92

    Richiamato incidentalmente come norma sulla riunione dei giudizi nel contesto del litisconsorzio necessario.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative ad accertamenti sui redditi di società di persone, l'unitarietà dell'accertamento comporta un litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • Se il giudizio tributario è stato instaurato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità è assoluta e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, imponendo la cassazione delle sentenze di merito e il rinvio per l'integrazione del contraddittorio.
  • Quando il vizio processuale è assorbente e determina la nullità originaria del giudizio, le censure di merito sull'accertamento fiscale, sulla prova indiziaria o sul rapporto con il giudizio penale restano assorbite e non vengono esaminate.
  • Nei giudizi riguardanti riprese fiscali riferite a società di persone, la mancata evocazione in giudizio dei soci non può essere superata dalla sola partecipazione della società, perché la decisione incide su elementi comuni della fattispecie impositiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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