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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17939/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 09/06/2021 per molteplici ragioni: (i) omessa astensione/incompatibilità di un componente del collegio (art. 34 e ss. c.p.p.); (ii) illegittimo rigetto della richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23 d.l. 149/2020 e violazione del diritto al contraddittorio per decisione in rito camerale dopo rinvio d'ufficio; (iii) vizi di motivazione e valutazione della prova, con contestata piena credibilità dei testi dell'accusa e ricostruzioni ritenute illogiche (anche in relazione ai reati di usura ed estorsione, nonché alla disciplina dell'ammissione della responsabilità e delle circostanze attenuanti/reato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso di Maranzano (relativo alla trattazione orale e alla nullità del rito camerale conseguente al rinvio d'ufficio), accertando la violazione del principio del contraddittorio tutelato dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU. Per tale motivo è stata dichiarata una nullità generale di procedimento e la sentenza impugnata è stata annullata; gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 34, 36, 37 cod. proc. pen.

    Rilevata l'eccezione di incompatibilità/astensione, la Corte osserva che tale tema doveva essere considerato ma il motivo è stato assorbito dalla decisione centrale sulla nullità del contraddittorio

  • art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149

    La richiesta di discussione orale si riferisce alla "decisione" dell'appello e non alla singola udienza; se la udienza viene rinviata per esigenze d'ufficio la difesa può proporre una nuova e tempestiva richiesta per la data effettiva della decisione; la mancata trattazione orale valida e poi la decisione in rito camerale determina nullità per violazione del contraddittorio

  • art. 111 Costituzione

    Invocato come fondamento costituzionale del diritto al contraddittorio e al giusto processo; la violazione di tale principio ha contribuito a configurare la nullità rilevata

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come norma sovranazionale che tutela il diritto a un processo equo; la Corte l'ha richiamata in relazione alla violazione del contraddittorio

  • art. 178, comma primo, lett. c) e art. 180 cod. proc. pen.

    La nullità accertata è qualificata come nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio e deducibile in sede di ricorso per cassazione

  • art. 393 cod. pen.

    Norma citata nei motivi relativi alla qualificazione del fatto (esclusione dell'estorsione in favore di esercizio arbitrario delle proprie ragioni); la Corte di Cassazione non è entrata nel merito per assorbimento

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata nei motivi di Giunta sul trattamento della scelta processuale di ammettere i fatti; la Corte di Cassazione non ha valutato il punto nel merito a seguito dell'annullamento per nullità

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro) e Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021 (Giaconi)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che consente la verifica documentale degli atti e per il principio secondo cui la richiesta di discussione orale riferita alla decisione non va reiterata in caso di rinvio d'ufficio, con la conseguenza che una tempestiva richiesta per la nuova data deve essere valutata

Massime di principio

  • Se un'udienza di decisione viene rinviata per esigenze dell'ufficio (es. mutamento del collegio), la richiesta di discussione orale va riferita alla data effettiva della decisione: la difesa deve poter formulare una nuova richiesta tempestiva per la nuova data; in caso di accertata tempestività, la decisione in rito camerale può integrare nullità per violazione del contraddittorio
  • La violazione del diritto al contraddittorio (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU), specie in procedimenti regolati da disposizioni emergenziali, configura una nullità di ordine generale deducibile anche in cassazione e può condurre all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio
  • Le questioni di incompatibilità/astensione ai sensi degli artt. 34 e ss. c.p.p. devono essere esaminate e motivate, ma possono risultare assorbite se la Corte di legittimità riscontra una nullità processuale più grave che impone l'annullamento
  • Quando la Corte di legittimità accerta una nullità procedurale che compromette il contraddittorio, essa può non esaminare nel merito gli altri motivi (vizi di valutazione della prova, qualificazione del fatto) e disporre il rinvio per nuovo giudizio
  • La difesa, in presenza di rinvii d'ufficio o di modifiche del calendario per esigenze dell'ufficio, ha l'onere di reiterare tempestivamente le richieste difensive rilevanti (es. trattazione orale) per evitare discussioni di ammissibilità; tuttavia, ove la prima richiesta fosse riferibile alla decisione definitiva, la Corte deve valutare la ragionevolezza di considerarla valida per la nuova data

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