Sentenza n. 3830/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento e/o declaratoria di nullità della nota ANAC, datata 23/9/2022 di contestazione del mancato invio della griglia di rilevazione di cui alla Delibera numero 201/2022, con relativo invito alla regolazione tardiva rivolta agli istituti scolastici; dell'Avviso ANAC, datato 5 ottobre 2022; dell'Avviso ANAC, datato 11 ottobre 2022; per quanto occorrer possa, dell'Avviso ANAC, datato 25 ottobre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione dei ricorrenti e, in applicazione del principio dispositivo, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non residuando un interesse attuale alla decisione. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione dell'esito processuale.
Atto impugnato: nota e avvisi ANAC relativi alla contestazione del mancato invio della griglia di rilevazione prevista dalla Delibera ANAC n. 201/2022 e all'invito alla regolarizzazione tardiva
Esito
Favorevole al resistente (autorità e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso era diretto all'annullamento e/o alla declaratoria di nullità della nota ANAC del 23 settembre 2022 e degli avvisi ANAC del 5, 11 e 25 ottobre 2022, concernenti gli obblighi di invio della griglia di rilevazione prevista dalla Delibera ANAC n. 201/2022 nei confronti degli istituti scolastici. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato, con atto depositato il 16 gennaio 2026, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria; il testo non esplicita un'ulteriore interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La dichiarazione, proveniente dai ricorrenti, del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso quando non residui un interesse attuale alla pronuncia.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte e definire il giudizio in rito, senza esaminare il merito delle censure.
- L'esito in rito per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, ove il giudice lo ritenga congruo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →