Sentenza n. 1898/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della prova orale del concorso docente cdc A022 Marche Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FERRACUTI ALESSANDRA il 30\5\2025: Per l’annullamento e/o nullità 1. delle graduatorie di merito del Concorso docenti di cui al DM n. 205/2023 per la classe di concorso A022 (Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado) nella regione Marche, pubblicate con il gravato decreto prot. n. 622 del 03/04/2025, a firma dell’USR Marche, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui è esclusa l’odierna ricorrente; 2. nonché delle graduatorie di merito rettificate del Concorso docenti di cui al DM n. 205/2023 per la classe di concorso A022 (Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado) nella regione Marche, pubblicate con il gravato decreto prot. n. 657 del 09/04/2025, a firma dell’USR Marche, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui è esclusa l’odierna ricorrente; 3. nonché di qualunque altro atto, elenco, calendario, anche dal protocollo non conosciuto, nella parte in cui dovesse essere inteso in senso escludente per l’odierna ricorrente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FERRACUTI ALESSANDRA il 9\10\2025 : 1. dell’elenco degli idonei per la classe di concorso A022 per la regione Marche e del relativo decreto di approvazione, di cui al prot. n. 1225 del 11/07/2025, a firma dell’USR Marche, nella parte in cui non è presente l’odierna ricorrente; 2. nonché dell’elenco rettificato degli idonei per la classe e regione di interesse e del relativo decreto di approvazione, di cui al prot. n. 1395 del 29/07/2025, a firma dell’USR Marche, nella parte in cui è esclusa l’odierna ricorrente; 3. nonché dell’elenco degli idonei ulteriormente rettificato per la classe e regione di interesse e del relativo decreto di approvazione, di cui al prot. n. 1460 del 04/08/2025, a firma dell’USR Marche, nella parte in cui non compare l’odierna ricorrente; 4. nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche dal protocollo non conosciuto, tramite cui sono state modificate o rettificate le graduatorie di merito con l’integrazione degli idonei ivi compreso il relativo decreto di approvazione nella parte in cui è esclusa la ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione di 70/100 nella prova orale del concorso docente per la classe A022 nelle Marche, nonché graduatorie di merito ed elenchi degli idonei dai quali la ricorrente è stata esclusa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la valutazione della prova orale, deducendo violazione del bando, dei principi di buon andamento, merito e non contraddizione, eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 97 Cost. e della legge n. 241/1990. Ha sostenuto che il voto di 70/100 all'orale fosse illogico rispetto al servizio pregresso e al voto di 90/100 conseguito allo scritto. Con i motivi aggiunti ha impugnato le graduatorie dei vincitori e gli elenchi degli idonei, lamentando la mancata pubblicazione di una graduatoria generale degli idonei, il mancato scorrimento della graduatoria e il mancato riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento nonostante il superamento delle prove. Ha inoltre prospettato, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale e unionale della disciplina, anche con riferimento alla direttiva 70/99/CE e alla giurisprudenza europea sui contratti a termine.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalle eccezioni in rito per la ritenuta manifesta infondatezza nel merito. Quanto alla prova orale, ha affermato che i voti della prova scritta e di quella orale sono autonomi e misurano capacità differenti: lo scritto riguarda competenze pedagogiche, psicopedagogiche, didattico-metodologiche, linguistiche e digitali, mentre l'orale riguarda soprattutto la disciplina della classe di concorso e comprende una lezione simulata. La divergenza tra il voto di 90/100 allo scritto e quello di 70/100 all'orale non costituisce quindi, di per sé, illogicità o anomalia. La ricorrente non ha indicato specifici vizi della valutazione né fornito una prova di resistenza, limitandosi a sostenere l'incompatibilità astratta tra i due punteggi; è stata ritenuta generica anche la richiesta istruttoria. Quanto alla mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei, il TAR ha ritenuto la censura tardiva e comunque infondata: la disciplina del concorso, prevista dal bando e dall'art. 59, comma 11, del d.l. 73/2021, consente la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori e l'integrazione di quest'ultima in caso di rinuncia, senza imporre una graduatoria generale degli idonei. L'accesso agli atti resta comunque disponibile per conoscere il punteggio e la posizione. L'idoneità determina una mera aspettativa all'assunzione, rimessa alla discrezionalità amministrativa, e non attribuisce un diritto allo scorrimento. È stata respinta anche la censura relativa all'abilitazione: il concorso non ha valore abilitante per previsione normativa e né il superamento delle prove, né i principi di affidamento, continuità didattica e contrasto al precariato impongono l'assunzione o il riconoscimento automatico dell'abilitazione. Il TAR ha escluso infine la rilevanza di profili di illegittimità costituzionale o unionale della disciplina, ritenuta giustificata dal contesto PNRR e dalle esigenze di efficienza, buon andamento, programmazione del reclutamento e controllo della spesa. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro per spese in favore dell'Amministrazione e di ulteriori 1.000 euro in favore delle controinteressate, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6 d.d. n. 2575/2023
La prova scritta [...] è funzionale alla valutazione delle discipline trasversali propedeutiche all’insegnamento con quesiti volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 [...] e sulle competenze digitali.
La prova scritta valuta competenze trasversali, pedagogiche, psicopedagogiche, didattico-metodologiche, linguistiche e digitali, differenti da quelle oggetto della prova orale.
art. 7 d.d. n. 2575/2023
La prova orale [...] è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa.
La prova orale valuta soprattutto le conoscenze disciplinari e comprende una lezione simulata; essa è autonoma e non sovrapponibile alla prova scritta.
art. 59, comma 11, d.l. 73/2021
La disciplina del reclutamento, riferita al contesto straordinario del PNRR, consente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e l'integrazione in caso di rinuncia, senza imporre una graduatoria generale degli idonei; l'idoneità non attribuisce automaticamente il diritto allo scorrimento o all'abilitazione.
artt. 1, 2, 3, 4 e 97 Cost.
Il TAR ha escluso che la disciplina concorsuale e la mancata pubblicazione della graduatoria generale degli idonei violino i principi di uguaglianza, buon andamento, merito e imparzialità.
legge n. 241/1990
Il richiamo generale alla legge n. 241/1990 non ha evidenziato specifici vizi procedimentali idonei a invalidare la valutazione concorsuale o gli atti impugnati.
Massime di principio
- La differenza tra il punteggio conseguito nella prova scritta e quello conseguito nella prova orale di un concorso non costituisce, di per sé, indice di illogicità o anomalia, quando le prove abbiano oggetto, struttura e finalità differenti.
- Il candidato che contesti una valutazione concorsuale deve indicare specifici vizi della valutazione o della procedura e fornire elementi idonei a dimostrare l'utilità concreta dell'accoglimento; la mera deduzione dell'incoerenza tra punteggi ottenuti in prove diverse non integra una prova di resistenza.
- Quando la disciplina concorsuale prevede la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori e consente l'integrazione in caso di rinuncia, l'amministrazione non è tenuta a pubblicare una graduatoria generale degli idonei, purché resti garantito l'accesso agli atti per conoscere punteggi e posizione.
- Il superamento delle prove concorsuali e la condizione di idoneo attribuiscono, in assenza di una specifica previsione normativa, una mera aspettativa all'assunzione e non un diritto allo scorrimento della graduatoria.
- L'idoneità conseguita in un concorso non comporta automaticamente il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento quando il concorso non abbia valore abilitante secondo la disciplina normativa applicabile.
- Le esigenze di efficienza, programmazione del reclutamento, qualità dell'insegnamento e controllo della spesa possono giustificare una disciplina speciale e temporalmente limitata delle graduatorie concorsuali, senza che il superamento delle prove imponga l'assunzione o l'abilitazione degli idonei.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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