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Ordinanza

Ordinanza n. 28/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento n. 251551 del 28 maggio 2025 con cui l’Amministrazione intimata ha “rettificato” il permesso di costruire A07/URB/158 del 7 agosto 2024, relativo alla pratica edilizia n. 982/2024.

Giustizia amministrativa202502738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di rettifica di un permesso di costruire relativo a una pratica edilizia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che ha rettificato un precedente permesso di costruire. Dall’ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non aveva depositato il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a base della sua emanazione, quelli richiamati nel provvedimento e quelli utili alla decisione.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all’Amministrazione intimata di depositare, entro il termine di legge e in vista dell’udienza di merito fissata per il 16 aprile 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e documenti posti a base della sua emanazione, quelli in esso citati e ogni altro atto utile al giudizio. Il Collegio ha precisato che la nozione di atti utili comprende qualsiasi atto potenzialmente incidente sulla decisione della controversia, anche in relazione all’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Non è stata assunta alcuna decisione sul merito del ricorso né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione deve depositare entro il termine per la costituzione in giudizio il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.

    La norma impone all’Amministrazione il deposito degli atti e documenti rilevanti per la controversia.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti.

    In caso di mancato deposito, il giudice può ordinare all’Amministrazione l’esibizione degli atti necessari o utili al giudizio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La valutazione degli atti potenzialmente rilevanti comprende anche quelli utili a verificare l’eventuale applicabilità della disciplina sui vizi formali o procedimentali non invalidanti.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non deposita il provvedimento impugnato e gli atti posti a base della sua emanazione, quelli richiamati e quelli utili alla decisione, il giudice amministrativo può ordinare l’esibizione ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
  • La nozione di atti “utili al giudizio” comprende ogni documento potenzialmente idoneo a incidere sulla decisione della controversia, inclusi quelli necessari a valutare l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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