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Sentenza

Sentenza n. 570/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1167/2025 pubblicata il 17/03/2025 emessa dal Tribunale di Catania, resa nell’ambito del proc. n. 9177/2024 r.g., divenuta esecutiva il 17/7/2025, avente ad oggetto carta elettronica del docente per il personale a tempo determinato.

Giustizia amministrativa202501807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente per complessivi 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica del docente per complessivi 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Ha chiesto l’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero e gli uffici scolastici si sono costituiti con atto di mero stile, senza contestare specificamente il titolo esecutivo né dimostrare l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l’azione riguardava una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, rientrante tra i titoli eseguibili ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, delle regole sul deposito del ricorso e degli adempimenti di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, compresa la notificazione della sentenza all’Amministrazione. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero: l’Amministrazione non aveva contestato l’idoneità del titolo all’esecuzione né provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi, come il pagamento, il cui onere grava su chi li eccepisce ai sensi dell’art. 2697 c.c. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo giustificabile il ritardo in ragione dell’improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione e della conseguente incidenza sulle capacità organizzative ministeriali. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e di attività ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza deve essere proposto entro il termine decennale indicato dalla disposizione.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, oppure per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali richiamati dalla sentenza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiede, ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione debitrice e il rispetto del termine dilatorio previsto dalla legge.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati dalla parte che ha interesse a eccepirli; pertanto l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuto pagamento o altro fatto impeditivo dell’esecuzione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale base per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione sulla somma dovuta dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le condanne derivanti dalla legge Pinto, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia un dirigente dell’amministrazione resistente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nei limiti previsti dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., purché siano rispettati i termini e gli adempimenti processuali applicabili.
  • Quando l’Amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non prova l’avvenuto adempimento, sussiste l’obbligo di dare esecuzione al giudicato; i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati dall’Amministrazione che li eccepisce, secondo l’art. 2697 c.c.
  • In presenza di perdurante inottemperanza, il giudice può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta quando il ritardo nell’esecuzione sia ricondotto a circostanze organizzative eccezionali e oggettive, quali un improvviso e ingente contenzioso seriale sulla medesima questione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto ricompreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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