Sentenza del 13/10/2020 n. 2986 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Cartella esattoriale - Perfezionamento - Onere della Prova - Produzione dell'avviso di ricevimento - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il perfezionamento della notifica della cartella esattoriale, sostenendo che l'agente della riscossione non avesse adeguatamente dimostrato la consegna o la data di notifica (richiedendo, in particolare, la copia della cartella di pagamento). La questione verteva sull'onere della prova relativo alla notificazione e sull'applicabilità della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la produzione dell'avviso di ricevimento (A/R) assolva l'onere probatorio circa il perfezionamento della notifica e della relativa data; non è necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento. Una volta che la cartella è pervenuta all'indirizzo del destinatario, si ritiene rituale la consegna in forza della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. Tale presunzione è superabile solo se il contribuente prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. Consegue il rigetto del ricorso (conferma della validità della notifica), in linea con Cass. n. 33563/2018.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/92, art. 16
Rilevato in riferimento all'onere probatorio nelle controversie tributarie: l'articolo è richiamato nel contesto del riparto degli oneri probatori tra contribuente e amministrazione/ente che notifica
art. 1335 c.c.
Applica la presunzione di conoscenza per le comunicazioni pervenute al domicilio del destinatario; la ricezione dell'atto (prove come l'avviso di ricevimento) fa sorgere la presunzione che il destinatario ne abbia avuto conoscenza, superabile solo dimostrando l'impossibilità non imputabile al destinatario
Cass. civ. n. 33563/2018
Giurisprudenza confermativa che stabilisce il principio secondo cui l'avviso di ricevimento è idonea prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e della data di ricezione
Massime di principio
- La produzione dell'avviso di ricevimento costituisce prova sufficiente del perfezionamento e della data della notifica della cartella esattoriale: l'agente della riscossione non è tenuto a produrre la copia della cartella per dimostrare la consegna.
- La regola della 'vicinanza della prova' e la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. fanno ritenere che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario sia stato conosciuto, salvo prova contraria specifica e valida da parte del contribuente.
- Spetta al contribuente l'onere di allegare e provare circostanze concrete che dimostrino l'impossibilità, senza sua colpa, di prendere cognizione dell'atto (es. prolungata assenza certificata, irreperibilità non imputabile, errore di recapito non determinato da lui).
- In una situazione analoga, se l'amministrazione produce l'A/R datato e riconducibile all'indirizzo del contribuente, difficilmente la notifica sarà annullata a meno che il contribuente non fornisca prove documentali e coerenti di impossibilità di conoscenza.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe raccogliere e produrre elementi probatori rilevanti (dichiarazioni sostitutive, certificati medici, documentazione di cambio di residenza non comunicata e simili) per superare la presunzione di conoscenza.
- Se la notifica è effettuata con modalità diverse (es. PEC o altri strumenti), occorre valutare le regole specifiche applicabili, ma il principio della prova della ricezione tramite evidenza oggettiva rimane centrale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 ott 2020Sentenza del 13/10/2020 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 13 ott 2020Sentenza del 13/10/2020 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 13 ott 2020Sentenza del 13/10/2020 n. 115 - Comm. Trib. Prov. Trieste
- Sentenza · 13 ott 2020Sentenza del 13/10/2020 n. 132 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 13 ott 2020Sentenza del 13/10/2020 n. 284 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 13 ott 2020Sentenza del 13/10/2020 n. 2293 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →