Ordinanza n. 881/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Questore di Caserta n. 231 del 4.11.2025 di rigetto dell’istanza di rilascio permesso di soggiorno per lavoro subordinato mai notificato al ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Caserta di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, il difetto di istruttoria e di motivazione per omessa valutazione di elementi sopravvenuti rilevanti ai fini della verifica della sua posizione. In particolare, ha rappresentato di avere comunicato via PEC, il 22 maggio 2025, un nuovo domicilio, idoneo a sanare l'irregolarità abitativa originariamente riscontrata, prima dell'adozione del decreto del 4 novembre 2025. Ha inoltre documentato l'instaurazione di un nuovo e regolare rapporto di lavoro dal 2 gennaio 2026. Ha dedotto il periculum in mora derivante dalla perdita dello status di soggiornante regolare, dall'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa e dal rischio concreto di espulsione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, con il sommario esame proprio della fase cautelare, significativi profili di fumus boni iuris, ravvisando un possibile difetto di istruttoria e di motivazione. L'Amministrazione avrebbe omesso di valutare la comunicazione del nuovo domicilio, trasmessa prima dell'adozione del provvedimento finale, e il nuovo rapporto di lavoro regolare, elementi potenzialmente decisivi e idonei a modificare la valutazione della posizione dello straniero. Il giudice ha richiamato l'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, secondo cui devono essere considerati i nuovi elementi sopraggiunti e le mere irregolarità amministrative possono essere sanate, imponendo una valutazione attuale e complessiva della situazione dello straniero. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione del rigetto avrebbe potuto determinare la perdita della regolarità del soggiorno, l'interruzione del lavoro e l'esposizione al rischio di espulsione. Nel bilanciamento degli interessi ha quindi accolto la domanda cautelare, sospeso l'efficacia del decreto e ordinato all'Amministrazione di riesaminare l'istanza alla luce dei principi esposti e degli elementi sopravvenuti documentati. Le spese della fase cautelare sono state compensate e la trattazione del merito è stata fissata per la seconda udienza pubblica di gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
nuovi elementi sopraggiunti; mere irregolarità amministrative
In sede di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve considerare i nuovi elementi sopraggiunti e le mere irregolarità amministrative suscettibili di sanatoria, svolgendo una valutazione attuale e dinamica della posizione dello straniero.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, il procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno deve basarsi su una valutazione attuale e dinamica della posizione dello straniero, tenendo conto dei nuovi elementi sopraggiunti prima dell'adozione del provvedimento finale.
- L'Amministrazione non può fondare il diniego del permesso di soggiorno su una valutazione statica o apodittica, ma deve esaminare tutti gli elementi rilevanti della situazione complessiva dello straniero, comprese le sopravvenienze idonee a sanare irregolarità amministrative, il percorso di integrazione sociale e quello lavorativo.
- L'omessa valutazione, prima dell'adozione del provvedimento finale, della comunicazione di un nuovo domicilio potenzialmente idoneo a sanare un'irregolarità abitativa può integrare difetto di istruttoria e di motivazione.
- L'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare, se sopravvenuta e documentata, costituisce un elemento che l'Amministrazione deve considerare nella valutazione complessiva della posizione dello straniero ai fini del permesso di soggiorno.
- La sospensione cautelare di un diniego di permesso di soggiorno può essere disposta quando l'esecuzione comporti la perdita della regolarità del soggiorno, l'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa e il rischio concreto di espulsione, ove sussistano anche significativi profili di illegittimità dell'atto.
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