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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09006/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2009 emesso da un Comune nei confronti di una società proprietaria di un'area edificabile. La CTR aveva confermato il rigetto del ricorso introduttivo, ritenendo legittima la sostituzione in autotutela dell'avviso precedente e corretta la stima del valore dell'area ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 67 d.P.R. 600/1973, sostenendo che il Comune avesse emesso un secondo avviso identico senza annullare il primo, con conseguente violazione del divieto di doppia imposizione sul medesimo presupposto e mancata corretta valutazione della legittimità dell'autotutela sostitutiva; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992, assumendo che il valore venale dell'area edificabile fosse stato determinato senza considerare in modo vincolante i costi di urbanizzazione e bonifica, già noti o comunque conoscibili, che avrebbero dovuto ridurre sensibilmente la base imponibile. La ricorrente ha inoltre censurato l'apprezzamento di merito della CTR e invocato il vizio di omessa/erronea valutazione delle risultanze documentali.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura richiedesse un'indagine di merito non consentita in cassazione e che, comunque, la società non avesse assolto l'onere di autosufficienza, non avendo trascritto e localizzato adeguatamente gli atti e i documenti da cui desumere l'asserita mancata previa estinzione del primo avviso. La documentazione richiamata non dimostrava, secondo la Corte, che il precedente atto non fosse stato ritirato o annullato dall'ente impositore. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri legali di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992, osservando che la CTR aveva già detratto dal valore originario dell'area i costi di urbanizzazione primaria e di bonifica e altri importi forfettari legati all'andamento del mercato. La doglianza è stata giudicata inammissibile o comunque infondata perché non rispettosa dell'art. 366, n. 6, c.p.c., priva di specifica allegazione documentale e, in sostanza, diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove, non consentito in sede di legittimità. La Corte ha inoltre escluso la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. per difetto di specifica indicazione delle emergenze processuali che avrebbero reso non contestati i fatti allegati dalla contribuente. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma che impedirebbe la reiterazione dell'accertamento senza previa eliminazione del precedente; la Corte non ne accoglie la censura perché non adeguatamente supportata in fatto e perché implica un riesame del merito.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992

    Norma utilizzata per determinare il valore venale in comune commercio dell'area edificabile; la Corte ritiene corretta l'applicazione dei criteri legali da parte del giudice di merito, inclusa la detrazione dei costi di urbanizzazione e bonifica.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che non è più ammesso censurare in cassazione la mera insufficienza della motivazione o sollecitare una rivalutazione del fatto, salvo omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Richiede la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la sua violazione rende la censura inidonea per difetto di autosufficienza.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Impone l'allegazione dei documenti rilevanti al ricorso per cassazione; la Corte lo richiama in relazione all'onere di produzione degli atti.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione della norma sulla contestazione dei fatti perché la ricorrente non indica specificamente le emergenze processuali da cui il fatto sarebbe risultato non contestato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Consente di dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che deduce violazione di legge è necessario indicare in modo specifico i fatti storici e i documenti rilevanti, localizzandoli nel fascicolo: il mero richiamo a stralci di atti o a documenti non allegati non consente il controllo di legittimità.
  • La deduzione di un vizio di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, soprattutto quando il giudice di appello abbia già applicato criteri legali alla quantificazione del tributo.
  • In materia di determinazione del valore venale di un'area edificabile ai fini ICI, il giudice di merito deve fare applicazione dei parametri normativi, potendo considerare i costi di urbanizzazione e bonifica; in cassazione la censura è ammissibile solo se indica specificamente l'errore di diritto e il materiale processuale decisivo.
  • La contestazione ex art. 115 c.p.c. richiede che il ricorrente individui con precisione quali fatti sarebbero stati non contestati e in base a quali atti processuali; in difetto, la doglianza è inidonea.
  • L'eccezione relativa alla reiterazione di un avviso di accertamento presuppone una compiuta dimostrazione documentale dell'assenza di previa eliminazione del precedente atto, non essendo sufficiente il richiamo generico a precedenti giudizi o a parti della motivazione di decisioni pregresse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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