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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34246/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che, riformando la sentenza di primo grado, aveva assolto gli imputati perché il fatto non sussiste ritenendo le frasi rivolte alla segretaria comunale scriminate dall'esercizio del diritto di critica. La parte civile e il Procuratore generale hanno dedotto travisamento della prova, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che le espressioni («che se ne vada a casa, che si dimetta ... anche perché ci costa parecchio ... senza fare nenti ... è un segretario della Giunta») fossero offensive e diffamatorie e che il diritto di critica non fosse applicabile poiché il segretario comunale è soggetto estraneo all'agone politico; hanno inoltre evidenziato elementi probatori di preconcetta ostilità nei confronti della parte offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto Sabella e Calderaro perché il fatto non sussiste e aveva revocato le statuizioni civili. La Cassazione ha ritenuto che le critiche avessero un fondamento fattuale (riferite alle ripetute assenze e ai disagi nell'organizzazione delle sedute consiliari) e che le espressioni, pur severe, rientrassero nei limiti del diritto di critica (veridicità del nucleo fattuale, pertinenza degli argomenti e continenza espressiva), considerandole contestuali a una discussione assembleare e non mera invettiva personale. Ha altresì escluso il travisamento della prova e ha osservato che la menzione della nozione di "critica politica" nella motivazione non pregiudica la correttezza dell'assunto; ha condannato la sola parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    terzo comma (aggravante rilevata in primo grado)

    Natura del reato contestato in primo grado: gli imputati erano stati inizialmente condannati per diffamazione con applicazione delle attenuanti equivalenti all'aggravante prevista dal terzo comma dell'art. 595.

  • art. 51 cod. pen. (scriminante)

    Riconosce la possibilità che il diritto di critica scrimini la condotta diffamatoria se esercitato nel rispetto dei limiti di veridicità, pertinenza e continenza espressiva; è la norma invocata per giustificare l'assoluzione.

  • art. 21 Cost.

    Principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, richiamato come fondamento della protezione del diritto di critica.

  • art. 10 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Richiamato quale fonte sovranazionale che tutela la libertà di espressione e che limita l'intervento penale quando si valutano espressioni critiche.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme indicate come base delle censure in cassazione (travisamento della prova; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto infondate tali censure.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciato dei motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha illustrato i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione.

Massime di principio

  • Il diritto di critica può scriminare espressioni aspramente negative se esse si fondano su un "nucleo di veridicità" (esistenza oggettiva del fatto su cui si esprime il giudizio) e non travisino i fatti.
  • Per restare scriminante, la critica deve rispettare i limiti della pertinenza e della continenza espressiva: termini offensivi possono essere tollerati se hanno valenza di giudizio critico e non di gratuita denigrazione.
  • Il contesto in cui l'espressione è resa (es. seduta consiliare, discussione pubblica) è centrale nella valutazione della offensività e della legittimità della critica.
  • La qualifica istituzionale del soggetto verso cui è rivolta la critica (politico vs. funzionario amministrativo) incide sulla valutazione, ma anche il funzionario può essere oggetto di critica se il giudizio concerne l'efficacia della sua azione nell'ambito amministrativo.
  • La mera ripetizione di una frase pronunciata da altro soggetto può essere valutata diversamente rispetto all'uso originario della frase: occorre verificare adesione, commento o intenzione denigratoria del ripetitore.
  • Le censure per travisamento della prova in cassazione richiedono che la motivazione della Corte territoriale sia manifestamente illogica, contraddittoria o basata su dati non riscontrabili; valutazioni contestuali e di merito dei giudici di merito sono difficilmente riformabili in sede di legittimità.

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