Sentenza del 07/10/2016 n. 20166 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Avviso di accertamento - Motivazione "per relationem" - Rinvio a verbale di constatazione notificato al fallito "in bonis" - Obbligo di allegazione - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato un avviso di accertamento notificato al curatore fallimentare. L'avviso era motivato per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione notificato alla società quando era ancora in bonis, ma non nuovamente comunicato al curatore dopo la dichiarazione di fallimento. L'Agenzia ha inoltre contestato la validità dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio, sostenendo che fosse privo di motivi specifici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti il primo e il quarto, nonché il ricorso incidentale della curatela. Ha ritenuto che le carenze dell'atto di riassunzione potessero essere sanate mediante una memoria tempestiva contenente le domande e i motivi originari. Soprattutto, ha stabilito che è legittimo l'avviso di accertamento notificato al curatore e motivato per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione già notificato alla società prima del fallimento: la dichiarazione di fallimento non estingue l'impresa, ma trasferisce al curatore la legittimazione sostanziale e processuale. Gli atti tributari anteriori al fallimento restano quindi opponibili alla curatela e non devono essere necessariamente notificati o allegati nuovamente. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, per l'esame degli ulteriori motivi non trattati e per la nuova liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63
La riassunzione, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, avviene nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
Nel processo tributario l'atto di riassunzione serve a riattivare il giudizio dopo la cassazione con rinvio. Non costituisce una nuova impugnazione e le sue carenze possono essere sanate, anche successivamente, purché entro il termine per la riassunzione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24
Le memorie depositate nel processo tributario hanno normalmente funzione illustrativa; tuttavia, nel giudizio di rinvio, una memoria tempestiva che riproduca le domande e i motivi originari può concorrere a sanare le carenze dell'atto di riassunzione.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
L'obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati non impone una nuova allegazione quando l'atto presupposto era già stato validamente notificato al contribuente prima del fallimento e risulta conoscibile dalla curatela.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 1
La disposizione è stata invocata in relazione alla comunicazione degli atti tributari al destinatario, ma la Corte ha escluso che il fallimento renda necessaria la rinnovazione degli atti già validamente notificati alla società in bonis.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1
Il principio di collaborazione e buona fede non comporta l'obbligo dell'Amministrazione di ripetere la comunicazione di documenti già notificati alla società e presumibilmente entrati nella disponibilità del curatore.
Codice di procedura civile, artt. 91 e 92
La decisione sulle spese è stata dichiarata assorbita e dovrà essere rinnovata dal giudice di rinvio in conseguenza della cassazione della sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, artt. 392 e 394; art. 125 disp. att. c.p.c.
Le norme disciplinano la riassunzione e la prosecuzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio, confermando la natura prosecutoria dell'atto e la possibilità di sanarne le carenze.
Massime di principio
- Il fallimento non cancella l'impresa né rende automaticamente inefficaci gli atti tributari già formati e notificati prima della procedura concorsuale: il curatore subentra nella posizione processuale del fallito.
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio a un verbale di constatazione già notificato alla società quando era in bonis, senza obbligo generalizzato di nuova notifica o allegazione al curatore.
- La validità del rinvio per relationem presuppone comunque che l'atto richiamato sia identificabile, conosciuto o conoscibile e idoneo a consentire un'effettiva difesa.
- La consegna al curatore della documentazione amministrativa dell'impresa crea una presunzione, superabile con prova contraria, che anche il verbale precedentemente notificato sia entrato nella sua disponibilità.
- Nel giudizio di rinvio l'atto di riassunzione non introduce una causa nuova, ma riattiva quella già definita dalla sentenza cassata; eventuali omissioni possono essere sanate tempestivamente riproponendo domande ed eccezioni originarie.
- La cassazione con rinvio elimina anche la precedente statuizione sulle spese, che deve essere nuovamente regolata dal giudice del rinvio.
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