Cassazione Civile, Ordinanza n. 14397/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto aveva presentato domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della l. 3/2012. Il Tribunale, su reclamo di un creditore, aveva revocato il decreto di apertura della procedura e dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che nei cinque anni precedenti l'apertura fossero stati compiuti plurimi atti dispositivi del patrimonio integranti atti in frode ai creditori e, comunque, un difetto di un requisito di ammissibilità della proposta. Il debitore ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 14-quinquies l. 3/2012, con riguardo alla nozione di atti in frode ai creditori e alla sua applicazione al caso concreto.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato, cioè il decreto del Tribunale che aveva accolto il reclamo del creditore revocando l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio per difetto di un requisito di ammissibilità, non avesse carattere di decisorietà né di definitività. Ne ha tratto la conseguenza che il ricorso straordinario per cassazione non era ammissibile, perché il provvedimento non preclude la reiterazione della domanda di accesso alla procedura. Per questo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 14-ter l. 3/2012
Disciplina la domanda di liquidazione del patrimonio nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento; il suo mancato soddisfacimento, ove rilevato dal giudice, comporta l'inammissibilità della domanda.
art. 14-quinquies l. 3/2012
Il provvedimento che accoglie il reclamo contro l'apertura della procedura per difetto di ammissibilità non è considerato definitivo e decisorio, quindi non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro provvedimenti con carattere di decisorietà e definitività; tali requisiti mancano nel caso di provvedimenti che si limitano alla verifica dell'ammissibilità della domanda di sovraindebitamento.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, i provvedimenti che si limitano a dichiarare l'inammissibilità della domanda o a revocare l'apertura della procedura per difetto di presupposti di accesso non hanno natura decisoria e definitiva, perché non statuiscono su diritti soggettivi in modo stabile e non impediscono la riproposizione della domanda.
- Contro un provvedimento privo di decisorietà e definitività non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
- La distinzione rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione dipende dal contenuto sostanziale del provvedimento: sono ricorribili quelli che decidono su diritti contrapposti con stabilizzazione assimilabile al giudicato, non quelli che si arrestano alla verifica dell'ammissibilità della proposta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze economiche processuali previste in tema di spese e contributo unificato aggiuntivo.
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