Cassazione Penale, Sentenza n. 5100/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende pari a euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Cirrone è stato ritenuto colpevole di falsità ideologica (art. 483 c.p.) per avere, nella comunicazione di inizio lavori asseverata presentata al Comune di Cremona, attestato falsamente di essere proprietario dell'immobile (in realtà promissario acquirente). Ha impugnato sostenendo, tra l'altro, che la comunicazione non sarebbe atto pubblico/dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che la norma di riferimento (art. 6 DPR 380/2001 relativa all'attività edilizia libera) sarebbe stata abrogata con d.lgs. 222/2016 determinando un'abolitio criminis, che fosse assente il dolo, che il falso fosse innocuo e che fosse applicabile la causa di particolare tenuità. La Corte di cassazione ha esaminato tutte le censure e ha ritenuto che la comunicazione di inizio lavori asseverata assume funzione probatoria ai sensi dell'art. 6, comma 4, DPR 380/2001; che la modifica normativa non ha comportato abrogazione del precetto penale né applicazione dei principi di successione delle leggi penali nel tempo; che le doglianze sul dolo erano generiche; che il falso non era innocuo in quanto ha attestato un requisito che il dichiarante non possedeva ed era idoneo ad ingannare la fede pubblica; e che la richiesta di particolare tenuità era genericamente infondata, anche perché i delitti contro la fede pubblica sono plurioffensivi e tutelano interessi pubblici e privati.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
falso ideologico commesso da privato in atto pubblico
applicato perché la comunicazione di inizio lavori asseverata ha funzione probatoria e la menziona di requisiti falsi integra il reato quando una norma attribuisce all'atto funzione di provare i fatti attestati
art. 6, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
la comunicazione deve attestare la conformità dei lavori alle norme e agli strumenti urbanistici
attribuisce alla comunicazione asseverata funzione probatoria verso l'amministrazione, giustificando la rilevanza penale della falsa attestazione
d.lgs. n. 222/2016
modifiche all'art. 6 DPR 380/2001 (normativa urbanistica)
la modifica normativa non ha determinato abrogazione del precetto penale né una abolizione del reato, trattandosi di modifica di un requisito e non di una 'norma penale in bianco'
art. 2 cod. pen.
principi in materia di successione delle leggi penali nel tempo
richiamato per escludere l'applicazione dei principi di successione qualora la norma modificata non costituisca elemento essenziale del precetto penale
art. 616 cod. proc. pen.
conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso
applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
giurisprudenza della Cassazione
Sez. U, n. 28/1999; Sez. 5, n. 5365/2018; Sez. U, n. 2451/2007; Sez. 5, n. 26580/2018; Sez. 5, n. 6253/1998; Sez. 5, n. 5896/2020; Sez. 5, n. 8200/2018; Sez. 5, n. 52742/2017; Sez. U, n. 46982/2007; Sez. 3, n. 3067/2016
consolidano il principio secondo cui il falso ideologico del privato in atto pubblico è configurabile quando una norma attribuisce all'atto funzione probatoria e definiscono i criteri per valutare il falso innocuo e la natura plurioffensiva dei delitti contro la fede pubblica
Massime di principio
- Una comunicazione asseverata all'amministrazione ha rilevanza penale (art. 483 c.p.) se una norma le attribuisce funzione probatoria: non conta la denominazione formale ma la funzione riconosciuta dalla legge
- La modifica normativa che riguarda requisiti amministrativi non determina automaticamente una abolizione del reato: occorre verificare se la norma modificata fosse parte essenziale di un precetto penale 'in bianco'
- La valutazione del "falso innocuo" si fonda sull'idoneità dell'atto a ingannare la fede pubblica, non sull'effettivo uso o sulle conseguenze materiali intervenute
- Le doglianze sull'elemento soggettivo (dolo) devono essere articolate e supportate da motivazione precisa per essere ammesse in Cassazione; censure generiche sono inammissibili
- La particolare tenuità del fatto richiede una argomentazione puntuale e circostanziata: non è sufficiente una mera o generica contestazione della motivazione di merito
- I delitti contro la fede pubblica sono plurioffensivi: rilevano sia l'interesse pubblico sia gli interessi privati eventualmente lesi dall'atto falso
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