Sentenza n. 432/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento: - della determinazione dell’Autorità di gestione PSR Puglia n. 504 del 23 dicembre 2019 e allegati, successivamente pubblicata e resa nota con il BURP n. 1 del 2 gennaio 2020; - nonché ogni atto preordinato, pregresso, conseguente e collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dell’Autorità di gestione del PSR Puglia che ha dichiarato irricevibile la domanda di sostegno presentata nell’ambito della Misura 16, Sottomisura 16.2
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale deducendo, in primo luogo, eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria, carenza e illogicità della motivazione e travisamento dei fatti. Secondo l’azienda, la Regione avrebbe erroneamente ritenuto che il soggetto capofila della domanda fosse la Rete SPAC, anziché l’azienda agricola stessa; la menzione della Rete SPAC sarebbe stata meramente descrittiva e funzionale all’attribuzione di un punteggio premiale relativo alla partecipazione di imprese agricole e reti di impresa. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, sostenendo che l’Amministrazione, nonostante i chiarimenti forniti durante il procedimento e il contraddittorio conseguente al preavviso di rigetto, avrebbe mantenuto l’erronea identificazione del capofila e adottato illegittimamente il provvedimento di esclusione. La Regione ha eccepito anche il difetto di legittimazione e di interesse, sostenendo che la domanda era stata presentata dalla Rete SPAC, quale capofila del costituendo Gruppo Operativo Pro Capitanata, ma il giudice ha ritenuto di poter prescindere dall’esame preliminare dell’eccezione, essendo il ricorso infondato nel merito.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla base della documentazione della domanda di sostegno, dalla quale risultava che la Rete SPAC si era espressamente qualificata come soggetto capofila del costituendo Gruppo Operativo Pro Capitanata e aveva richiesto il contributo. La domanda era stata sottoscritta dal legale rappresentante della Rete SPAC e la dichiarazione di impegno a costituirsi, sottoscritta dai partner, gli aveva conferito il mandato collettivo con rappresentanza per presentare le domande e svolgere gli adempimenti connessi. L’avviso pubblico prevedeva che, per i raggruppamenti privi di soggettività giuridica, il soggetto richiedente fosse il capofila e imponeva la designazione del referente nella dichiarazione congiunta. Le successive dichiarazioni procedimentali del rappresentante, che avevano alternativamente indicato come capofila la Rete SPAC e l’azienda agricola, non erano idonee a superare il contenuto originario della domanda; anzi, avevano introdotto elementi contraddittori. La Regione aveva inoltre correttamente ritenuto necessaria l’integrazione della documentazione antimafia relativa a tutti i partner del progetto e a tutte le imprese aderenti alla Rete SPAC. Tale esigenza era coerente con l’assimilazione delle reti di impresa ai raggruppamenti temporanei e con l’applicazione dei requisiti generali a tutte le imprese della rete partecipanti alla procedura. Il giudice ha quindi ritenuto legittima la valutazione regionale circa la mancata produzione della documentazione richiesta e la conseguente irricevibilità della domanda. È stato respinto anche il secondo motivo: il contenuto della domanda, la documentazione allegata e il soccorso istruttorio avevano già chiarito il ruolo della Rete SPAC quale capofila, sicché non risultava violato l’art. 2 della legge n. 241/1990. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità dell’esclusione; il giudice ha ritenuto insussistente la violazione, poiché l’Amministrazione aveva esaminato la domanda, attivato il soccorso istruttorio e considerato la documentazione e i chiarimenti acquisiti.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato comunicato nel corso del procedimento; la successiva determinazione è stata adottata dopo il contraddittorio procedimentale.
art. 45, comma 2, lett. f), d.lgs. 50/2016
le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
La norma riconosce le reti di impresa come operatori economici; ciò sostiene la necessità di considerare le imprese aderenti alla rete nell’ambito della verifica dei requisiti e della documentazione richiesta.
art. 48, comma 14, d.lgs. 50/2016
alle imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lettera f), si applicano le norme relative ai consorzi ordinari e le A.T.I. in quanto compatibili
La disposizione consente di applicare alle imprese aderenti alle reti le regole previste per consorzi ordinari e raggruppamenti temporanei, nei limiti della compatibilità.
art. 80 d.lgs. 50/2016
I requisiti generali sono stati ritenuti applicabili a tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura, con conseguente necessità della documentazione antimafia relativa a tutti i retisti coinvolti.
Massime di principio
- Quando un avviso pubblico individua nel capofila del raggruppamento privo di soggettività giuridica il soggetto richiedente, la qualificazione del capofila deve essere ricavata anzitutto dal contenuto della domanda e dalla dichiarazione congiunta di impegno a costituirsi, che conferisce il mandato a presentare la domanda e a svolgere gli adempimenti connessi.
- Le dichiarazioni successive rese nel procedimento non possono superare o sostituire il contenuto della domanda originaria quando introducono versioni contraddittorie sull’identità del capofila e non risultano accompagnate dalla formalizzazione richiesta dall’avviso pubblico.
- Quando una rete di imprese partecipa come capofila di un raggruppamento privo di soggettività giuridica, l’Amministrazione può richiedere la documentazione relativa a tutte le imprese aderenti alla rete coinvolte nel progetto, ai fini della verifica dei requisiti generali e antimafia.
- L’assimilazione delle reti di impresa ai raggruppamenti temporanei, prevista dalla disciplina applicabile, comporta l’estensione alle imprese aderenti partecipanti delle regole sui requisiti generali e sui controlli richiesti per il raggruppamento, nei limiti della compatibilità.
- L’attivazione del soccorso istruttorio e del contraddittorio procedimentale non impone all’Amministrazione di recepire chiarimenti successivi che siano contraddittori con la domanda e con la documentazione originaria; l’Amministrazione può decidere sulla base dell’identità del richiedente risultante dagli atti e della documentazione necessaria non prodotta.
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