Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1269/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento del Dirigente ad Interim del Comune di Brindisi, Settore Pianificazione e Gestione del Territorio protocollo n. 0017965 del 16.02.2024, comunicato in pari data, con cui è stata respinta l’istanza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 22, comma7, del D.P.R. 380/2001, presentata dal ricorrente Maurizio Gaudio, acquisita al protocollo generale in data 27.12.2023 al n° 144368, per la realizzazione di un torrino scala, vano tecnico e serra solare a servizio dell’immobile ad uso residenziale sito in Brindisi in via Cavour n. 5; -di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare: del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 e ss.mm.ii. del 13 dicembre 2024; della relazione del responsabile della fase istruttoria; della proposta di provvedimento formulata dal Funzionario responsabile del servizio; del parere contrario 6.12.2023 n. 2; ove occorra e nei limiti dell’interesse del ricorrente, delle N.T.A dello Strumento di Coordinamento della Strumentazione Urbanistica relativa alla zona B1 di Completamento Aree Contermini ed Area Omogenea del Rione Mattonelle.

Giustizia amministrativa202400490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un torrino scala, un vano tecnico e una serra solare a servizio di un immobile residenziale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il proprietario ha impugnato il diniego comunale del 16 febbraio 2024, relativo al progetto per accedere al lastrico solare e realizzare un vano destinato ad apparecchiature di climatizzazione e una serra solare bioclimatica. Ha dedotto: violazione delle NTA del Censimento degli immobili di pregio e dell’art. 45 delle NTA del PRG, nonché della normativa regionale e del Regolamento edilizio tipo, per erronea qualificazione delle opere come sopraelevazione e per la loro asserita natura tecnica e finalità di risparmio energetico; violazione delle disposizioni sulle ristrutturazioni, poiché l’intervento sarebbe manutenzione straordinaria; erronea qualificazione edilizia alla luce delle definizioni del Regolamento edilizio tipo; illogicità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, oltre alla violazione delle norme urbanistiche, perché i manufatti non costituirebbero volume edificabile; infine, inefficacia e illegittimità delle NTA dello strumento di coordinamento urbanistico per avere modificato, anziché coordinato, le NTA del PRG e del Censimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salvo il riesercizio del potere comunale sull’istanza, emendato dai vizi riscontrati. Ha ritenuto fondate le censure centrali: il Comune si è limitato a richiamare le norme senza valutare le caratteristiche effettive dei manufatti e la loro funzione unitaria dichiarata di captazione e sfruttamento dell’energia solare. In presenza di più opere, l’impatto urbanistico va valutato considerando il progetto nel suo complesso, non atomisticamente. Il diniego non chiariva su quali elementi istruttori si fondasse l’esclusione della natura tecnica delle opere e la loro assimilazione a volumi destinati a uso abitativo; anche i chiarimenti comunali non colmavano tale lacuna e le tesi formulate in giudizio non potevano sostituire gli accertamenti amministrativi mancanti. La sola collocazione sopra il tetto non basta a qualificare l’intervento come sopraelevazione: occorrono approfondimenti sulle caratteristiche dimensionali e volumetriche. Il giudice ha inoltre precisato che le dichiarazioni contenute nell’atto di compravendita circa l’inedificabilità del lastrico non sono un parametro normativo per decidere l’istanza edilizia. Le residue censure sono state assorbite; spese compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 5.4 NTA del Censimento degli immobili aventi carattere storico, artistico e di particolare pregio – Aree Contermini

    “le ristrutturazioni edilizie sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare anche ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e/o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio nonché l’eliminazione , la modifica, l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.”

    La disposizione definisce gli interventi di ristrutturazione; la decisione rileva che il Comune ha richiamato la disciplina senza spiegare, sulla base delle caratteristiche concrete del progetto, perché le opere ricadessero nella categoria contestata.

  • art. 5.7 NTA del Censimento degli immobili aventi carattere storico, artistico e di particolare pregio – Aree Contermini

    “gli interventi di completamento, in elevazione, del piano terra esistente, teso anche alla uniformazione al profilo direttore della quinta stradale dell’isolato di riferimento nel rispetto delle NTA del PRG vigente”.

    La norma definisce le sopraelevazioni. La collocazione dei manufatti sopra il tetto non è, da sola, sufficiente a ricondurre il progetto a tale categoria senza l’esame delle caratteristiche effettive delle opere.

  • art. 6.1, comma 6, NTA del Censimento degli immobili aventi carattere storico, artistico e di particolare pregio – Aree Contermini

    “Sui piani di copertura è vietata la costruzione di manufatti di qualsiasi tipo , anche se provvisori o precari, quali verande, logge, tettoie e simili, ad eccezione dei volumi tecnici per ascensori e/o impianti tecnologici”.

    La disposizione vieta i manufatti sui piani di copertura salvo i volumi tecnici indicati. L’amministrazione deve motivare e istruire la qualificazione delle opere alla luce delle loro dimensioni, caratteristiche e funzione, senza limitarsi a un richiamo astratto alla norma.

  • art. 8.3 NTA del Censimento degli immobili aventi carattere storico, artistico e di particolare pregio – Aree Contermini

    “per gli immobili di pregio ambientale sono consentiti gli interventi di cui al punto 8.2 ( ovvero: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo) nonché la ristrutturazione edilizia e le sopraelevazioni”.

    La disposizione individua gli interventi consentiti sugli immobili di pregio ambientale; la decisione censura l’applicazione comunale perché non fondata su una valutazione concreta e adeguatamente istruita delle opere proposte.

  • art. 22, comma 7, d.P.R. 380/2001

    “ha respinta l’istanza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 22, comma7, del D.P.R. 380/2001”

    La norma è menzionata quale riferimento dell’istanza edilizia, ma il testo non ne sviluppa un’autonoma interpretazione decisiva.

Massime di principio

  • Quando un progetto edilizio comprende più manufatti dichiaratamente destinati a una funzione unitaria, la valutazione urbanistico-edilizia deve considerare l’intervento nel suo complesso; l’esame atomistico delle singole opere può non consentire di apprezzarne la reale portata.
  • Il diniego di un titolo edilizio fondato sulla qualificazione di opere come non tecniche o assimilabili a volumi abitativi deve essere sostenuto da un’istruttoria e da una motivazione riferite alle caratteristiche effettive del progetto, comprese le dimensioni, la consistenza volumetrica e la funzione dei manufatti. Il mero richiamo alle norme tecniche non è sufficiente.
  • La collocazione di un manufatto sul piano di copertura non consente, da sola, di qualificarlo come sopraelevazione: la qualificazione richiede l’esame concreto delle sue caratteristiche dimensionali e volumetriche e della funzione svolta.
  • Le tesi difensive formulate dall’amministrazione nel giudizio non possono sostituire gli accertamenti istruttori che avrebbero dovuto fondare il provvedimento impugnato.
  • Le dichiarazioni contenute in un atto di compravendita circa l’inedificabilità di un lastrico solare non costituiscono, di per sé, un parametro normativo per decidere un’istanza edilizia.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiPiani regolatori e varianti
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.