Sentenza del 20/03/2015 n. 5642 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva ritenuto reali le operazioni immobiliari e annullato il recupero del credito IVA relativo a fatture considerate riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. La I.M. s.r.l. ha proposto ricorso incidentale, contestando preliminarmente la validità dell'avviso di accertamento perché notificato il 12 novembre 2007, appena 26 giorni dopo la consegna del processo verbale di constatazione, senza il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e senza specifiche ragioni di urgenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il motivo incidentale della contribuente e lo ha accolto. Ha stabilito che l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei 60 giorni è illegittimo, salvo la prova di specifiche ed effettive ragioni di urgenza. L'imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento non costituisce, di per sé, una ragione valida, poiché l'Amministrazione deve organizzarsi tempestivamente per garantire il contraddittorio. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della I.M. s.r.l. Tutti gli altri motivi, compresi quelli dell'Agenzia, sono stati dichiarati assorbiti. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.500 euro, mentre le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, salvo casi di particolare e motivata urgenza
Dopo la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente deve poter formulare osservazioni prima dell'emissione dell'atto impositivo. La violazione del termine comporta l'illegittimità dell'avviso, salvo che l'Ufficio dimostri specifiche, effettive e non imputabili ragioni di urgenza.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57
Disciplina i termini decadenziali per l'accertamento IVA. La prossima scadenza di tali termini non è sufficiente, da sola, a giustificare l'emissione anticipata dell'avviso prima dei 60 giorni.
Art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Artt. 53 e 97 Cost.
Sono richiamati come fondamento dei principi di collaborazione, buona fede, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa, che giustificano la tutela del contraddittorio procedimentale.
Cass. Sezioni Unite n. 18184/2013
Ha affermato che l'inosservanza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, determina l'illegittimità dell'avviso emesso anticipatamente, salvo specifiche ragioni di urgenza provate dall'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento segue un accesso, un'ispezione o una verifica presso i locali del contribuente, occorre verificare che siano trascorsi almeno 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura, salvo una specifica e concreta urgenza.
- L'urgenza deve riguardare il contribuente, il rapporto tributario o eventi eccezionali sopravvenuti; non può consistere nella semplice imminente scadenza del termine per l'accertamento.
- L'Amministrazione deve provare l'effettiva esistenza dell'urgenza: non è sufficiente una motivazione generica né il richiamo astratto a esigenze organizzative o alla scadenza dei termini.
- La violazione del termine incide sulla validità dell'avviso anche se la legge non prevede espressamente, con la formula della nullità, una sanzione testuale.
- La questione relativa al rispetto del termine dilatorio può essere esaminata con priorità rispetto alle contestazioni sul merito dell'accertamento, perché il suo accoglimento può rendere inutili tutti gli altri motivi.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe documentare la data di consegna del verbale e quella di notifica dell'avviso, verificare l'intervallo di 60 giorni e contestare l'assenza o l'inadeguatezza delle ragioni di urgenza.
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