Cassazione Civile, Ordinanza n. 28616/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte di un ente pubblico, di compensi professionali richiesti da un avvocato per l'attività di patrocinio svolta in vari giudizi di espropriazione forzata immobiliare. Il professionista otteneva decreto ingiuntivo per una somma a saldo di diritti e onorari; l'ente proponeva opposizione, che il Tribunale accoglieva revocando il decreto. In appello, invece, la Corte territoriale accoglieva il gravame del professionista, ritenendo valido il contratto di patrocinio fondato su procura generale ad lites e sottoscrizione dell'atto difensivo, ritenendo sufficientemente determinabile l'oggetto del mandato, escludendo la nullità per violazione di buona fede o per causa illecita/fraudolenta, reputando sanato l'eventuale difetto di poteri del segretario generale per ratifica dell'ente, escludendo l'abusivo frazionamento del credito e confermando la validità della clausola derogatoria dei minimi tariffari. Il ricorso per cassazione dell'ente era proposto contro tale sentenza con un solo motivo, ma prima dell'udienza la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente prima dell'udienza e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato, non ricorrendone i presupposti indicati dalla normativa richiamata in sentenza.
Norme richiamate
artt. 390 e 391 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, depositata prima della decisione e accompagnata dal venir meno dell'interesse alla controversia, determina l'estinzione del giudizio di cassazione
art. 1343 c.c.
la nullità per illiceità della causa richiede la prova degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta, che nella specie è stata ritenuta mancante
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
la previsione sul contributo unificato aggiuntivo non è stata applicata, poiché la Corte ha escluso che ne ricorressero le condizioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non è stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per mancanza dei presupposti di legge
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta prima della decisione e accompagnata dalla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, comporta l'estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte provvede alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità a carico della parte ricorrente.
- La nullità del contratto per causa illecita o per violazione dei doveri di buona fede e correttezza non può essere affermata in assenza di prova degli specifici fatti costitutivi allegati a sostegno della nullità stessa.
- L'eventuale difetto di potere rappresentativo del soggetto che abbia sottoscritto la procura o il contratto può restare sanato da una successiva ratifica dell'ente, quando dagli atti emerga la volontà di far propri gli effetti dell'operato del rappresentante.
- In materia di compensi professionali, l'esistenza di distinti incarichi per singole controversie può escludere la configurabilità di un illegittimo frazionamento del credito.
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