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Sentenza

Sentenza n. 868/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza emessa dal Comune di Milano, avente Prot. -OMISSIS-, con la quale veniva disposta la chiusura dell’istruttoria su istanza di riesame e la conferma dell’ordinanza di regolarizzazione della rete interna di fognatura e relativa sanzione amministrativa, adottato dal Responsabile del Procedimento; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, preordinato o consequenziale alla medesima, anche ove non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che ha chiuso l’istruttoria in autotutela e confermato l’ordine di regolarizzazione della rete interna di fognatura con sanzione amministrativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza comunale del 16 aprile 2024, sostenendo che l’intervento sulla rete fognaria fosse consistito nella mera sostituzione di tubazioni, qualificabile come manutenzione ordinaria, e che pertanto non fossero applicabili il Regolamento comunale per il Servizio della Fognatura e l’Allegato 2 del Regolamento Edilizio. Ha inoltre dedotto che l’intervento edilizio complessivo fosse riconducibile al risanamento conservativo e non a una ristrutturazione totale. La ricorrente ha contestato analiticamente le irregolarità rilevate dal Comune — tra cui l’inaccessibilità del gruppo finale ISB, l’assenza di pozzetti per il prelievo dei campioni, la presenza di scarichi a valle, il mancato collegamento dei pluviali, la piletta del cortile a perdere, l’assenza di caditoie e la difformità dello stato dei luoghi — lamentando difetto di istruttoria, irragionevolezza ed eccesso di potere. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avesse considerato adeguatamente l’istanza di riesame e la relazione tecnica di parte, limitandosi a riproporre le contestazioni del 2021, e che avesse imposto opere riguardanti parti dell’impianto non interessate dai lavori oggetto della SCIA. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’originaria ordinanza del 9 marzo 2021, ritenendo l’atto del 2024 meramente confermativo.

La decisione

Il TAR ha prescisso dall’eccezione di inammissibilità, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha affermato che il Regolamento comunale per il Servizio della Fognatura del 1920 è tuttora vigente e costituisce lex specialis in materia di scarichi nella pubblica fognatura, obblighi dei frontisti, caratteristiche degli impianti privati e modalità di allacciamento. La mera vetustà del regolamento non ne determina l’abrogazione o l’inefficacia, in assenza di abrogazione espressa o di un contrasto insanabile con norme successive; il Regolamento di Fognatura e l’Allegato 2 del Regolamento Edilizio sono ritenuti fonti integrabili e non incompatibili. Il Collegio ha poi escluso che l’intervento potesse essere qualificato come semplice manutenzione ordinaria, rilevando che esso si inseriva in un più ampio intervento edilizio comprendente il recupero abitativo del sottotetto e una diversa distribuzione degli spazi interni. In ogni caso, le verifiche avevano accertato modifiche sostanziali, tra cui l’inserimento di nuove bocche di scarico sotto la quota stradale, prive della prescritta autorizzazione e dei necessari dispositivi di sicurezza. Tale circostanza era sufficiente a legittimare l’esercizio dei poteri comunali di controllo e sanzionatori. Sono state respinte anche le censure istruttorie: il procedimento aveva compreso una segnalazione, un sopralluogo in contraddittorio nel 2020, l’ordinanza del 2021, la riapertura dell’istruttoria in autotutela, la sospensione dell’efficacia dell’atto e un ulteriore sopralluogo in contraddittorio nel 2024. La mancata conoscenza immediata di ogni dettaglio della pratica da parte del tecnico incaricato non è stata ritenuta invalidante. Le valutazioni tecniche comunali sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica e non sono risultate manifestamente illogiche, irragionevoli, travisate o inattendibili; la perizia di parte esprimeva soltanto una valutazione tecnica alternativa. Il TAR ha inoltre ritenuto legittime le prescrizioni relative al collegamento dei pluviali, all’accessibilità del gruppo finale ISB e al riposizionamento delle tubazioni, in quanto funzionali alla salubrità, alla sicurezza, alla manutenibilità e al corretto funzionamento della rete. I principi di invarianza idraulica e separazione delle acque non potevano legittimare una situazione di fatto contraria alle prescrizioni vigenti. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Regolamento per il Servizio della Fognatura del Comune di Milano del 1920

    Il regolamento è stato ritenuto vigente e applicabile quale lex specialis in materia di scarichi nella pubblica fognatura; la sua anteriorità rispetto a normative successive non comporta, di per sé, abrogazione o illegittimità.

  • Allegato 2 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano

    Le prescrizioni dell’Allegato 2 integrano quelle del Regolamento di Fognatura e impongono, tra l’altro, che le parti ispezionabili della rete siano collocate in luoghi accessibili e comuni.

  • d.lgs. 152/2006

    È stato richiamato quale normativa statale sovraordinata rispetto alla quale la ricorrente non ha dimostrato un contrasto insanabile con il Regolamento comunale di Fognatura.

Massime di principio

  • La mera vetustà di un regolamento comunale non ne determina l’abrogazione o l’inefficacia: occorre dimostrare un’abrogazione espressa o un contrasto insanabile con una norma successiva di pari o superiore grado.
  • Quando un intervento sulla rete fognaria introduce nuovi punti di scarico o altera sostanzialmente la configurazione dell’impianto, esso non può essere qualificato come mera manutenzione ordinaria e può essere assoggettato alle prescrizioni regolamentari vigenti per l’adeguamento e il controllo degli scarichi.
  • L’obbligo di adeguamento della rete fognaria può sorgere anche al di fuori delle ipotesi di nuova costruzione o ristrutturazione totale, ogniqualvolta i lavori modifichino la configurazione dell’impianto o introducano elementi di potenziale criticità.
  • Il difetto di istruttoria non ricorre quando l’amministrazione abbia effettuato plurimi sopralluoghi, anche in contraddittorio con l’interessato, abbia riaperto il procedimento a seguito delle contestazioni e abbia verbalizzato gli accertamenti tecnici posti a fondamento dell’atto.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione resta limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o inattendibilità; la mera contrapposizione di una perizia tecnica di parte non dimostra, da sola, l’illegittimità della valutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInquinamento ed emissioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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