Cassazione Civile, Ordinanza n. 04232/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo con piano di ammortamento rateale originariamente acceso con l'ente previdenziale poi divenuto creditore. Il tribunale aveva accolto la tesi del Comune, dichiarando prescritto il credito; la corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, rigettando l'accertamento negativo e accogliendo la domanda riconvenzionale del creditore, con condanna al pagamento della somma residua, ritenendo che nel mutuo la prescrizione decorra dalla scadenza dell'ultima rata e che vari solleciti e note di pagamento abbiano interrotto il termine. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione dei singoli ratei decorresse dalla loro scadenza e non dall'ultima rata del piano, con richiesta di rimessione alle Sezioni Unite; 2) violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., deducendo che gli interessi compensativi e moratori sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale e non decennale; 3) violazione degli artt. 167 e 112 c.p.c., assumendo che la domanda riconvenzionale fosse indeterminata quanto a oggetto e titolo, e quindi che la corte avesse pronunciato oltre i limiti della domanda. L'intimato non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, nel mutuo rateizzato, il debito restitutorio è unitario e la prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata, non già dalle singole rate; ha inoltre escluso l'applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. agli interessi previsti nel piano di ammortamento e agli interessi moratori connessi al medesimo debito unitario. Quanto al profilo dell'interruzione della prescrizione, ha ritenuto inammissibili e comunque infondate le doglianze del ricorrente, perché volte a contestare accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito e non adeguatamente specificate. Infine, ha escluso la violazione degli artt. 167 e 112 c.p.c., osservando che la domanda riconvenzionale era stata sufficientemente determinata già in comparsa di risposta e che il giudice aveva pronunciato nei limiti della domanda. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
"dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"
La prescrizione decorre da quando il diritto è effettivamente azionabile; nel mutuo rateale ciò coincide con la scadenza dell'ultima rata, perché il debito restitutorio è unitario.
art. 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione quinquennale riguarda gli interessi e le prestazioni periodiche; non si applica al mutuo rateizzato, né agli interessi inclusi nel piano di ammortamento quando accessori a un debito unitario.
art. 1817 c.c.
Rileva per affermare che il mutuatario può consumare la cosa mutuata e che la restituzione differita è compatibile con la natura del mutuo.
art. 1819 c.c.
La previsione di restituzione rateale consente al mutuante, in caso di mancato pagamento di una rata, di esigere l'immediata restituzione dell'intero; ciò conferma l'unitarietà dell'obbligazione restitutoria.
art. 167, secondo comma, c.p.c.
La nullità della riconvenzionale e l'obbligo del giudice di assegnare un termine per integrarla sussistono solo se l'oggetto della domanda è omesso o assolutamente incerto; non ricorrono se la domanda è sufficientemente determinata.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non incorre in ultrapetizione se decide entro i confini del petitum e della causa petendi effettivamente dedotti.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve essere autosufficiente, indicando e riportando i documenti rilevanti su cui si fondano le censure, altrimenti il motivo è inammissibile o comunque non scrutinabile.
art. 395, n. 4, c.p.c.
La critica che sostanzialmente mira a contestare un fatto erroneamente percepito dal giudice può integrare, semmai, un errore revocatorio e non un vizio di legittimità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel contratto di mutuo con rimborso rateale, il debito restitutorio mantiene natura unitaria: le singole rate sono solo modalità di adempimento frazionato e la prescrizione del credito decorre dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento.
- La prescrizione quinquennale prevista per gli interessi e per le prestazioni periodiche non si applica quando gli interessi sono accessori di un debito unitario rateizzato, perché manca una pluralità di obbligazioni autonome periodiche.
- L'atto interruttivo della prescrizione deve essere valutato in fatto dal giudice di merito; in cassazione non è consentito una rivalutazione del contenuto delle diffide o dei solleciti se la censura non si confronta specificamente con la motivazione impugnata.
- La domanda riconvenzionale è nulla solo se il suo oggetto è omesso o assolutamente incerto; se il petitum è determinato in modo sufficiente, il giudice può decidere senza dover assegnare un termine di integrazione.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto o altera gli elementi obiettivi dell'azione; non sussiste quando la pronuncia resta entro la domanda proposta.
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