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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46314/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena unica complessiva. Il ricorrente deduce: 1) violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e divieto di reformatio in peius, perché in sede di cognizione era stato riconosciuto un aumento di 5 mesi per il reato di associazione di tipo mafioso (capo R) mentre il giudice dell'esecuzione ha attribuito una porzione di pena molto maggiore (sei anni); 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione degli aumenti per i reati-satellite, per mancata indicazione dei profili di gravità e della congrua motivazione richiesta dagli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché mancato rispetto dei criteri di parametrazione delle porzioni di pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al giudice a quo in diversa persona per nuovo esame. La sentenza rileva violazioni del principio di non aumento degli aumenti fissati in sede di cognizione (Sez. U. Nocerino), carenza motivazionale circa l'entità degli aumenti per i reati-satellite (Sez. U. Pizzone) e mancata applicazione del criterio di ragguaglio/convertibilità della pena per reati con specie di pena eterogenee (Sez. U. Giglia). La Corte dispone il rinvio perché il giudice dell'esecuzione ridetermini la pena rispettando i limiti e la motivazione prescritti dalle norme e dalla giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati separatamente giudicati; la Corte ricorda che, nel rideterminare la pena, il giudice dell'esecuzione esercita i poteri del giudice della cognizione nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola il cumulo e gli aumenti per reati continuati; impone un limite (aumenti da contenere nel triplo della pena del reato più grave) e richiede che gli aumenti per i reati-satellite siano motivati e proporzionati rispetto alla pena base.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce il criterio per individuare il reato più grave (quello per il quale è stata inflitta la pena più grave), principio che il giudice dell'esecuzione deve osservare prima di calcolare gli aumenti per i reati-satellite.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulla disciplina delle sostanze stupefacenti; nel caso era il reato individuato come il più grave cui è stata collegata la pena base da cui partire per gli aumenti.

  • art. 7 d.l. n. 152/1991 conv. con l. n. 203/1991

    Aggravante applicata al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 che ha inciso sulla determinazione della pena base.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Disciplina la funzione della pena e i criteri di determinazione della pena (parametri e motivazione); la Corte richiama l'obbligo di motivazione specifica sugli aumenti e sulla parametrizzazione delle porzioni di pena per i reati-satellite.

  • art. 135 cod. pen.

    Regola il rapporto tra pene detentive e pecuniarie; la Corte ricorda che, nei casi di reati con pene eterogenee posti in continuazione, l'aumento deve rispettare il genere della pena previsto per il reato satellite e le necessarie trasformazioni (ragguaglio) tra pena detentiva e pecuniaria.

  • Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)

    Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna

    Principio di divieto di reformatio in peius rispetto alla misura degli aumenti già fissata in sede di cognizione: il giudice dell'esecuzione non può aggravare gli aumenti già stabiliti dal giudice della cognizione senza motivazione e rispetto dei limiti.

  • Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene

    Occorre motivare specificamente l'entità degli aumenti per ciascun reato-satellite, in proporzione alla pena base e agli altri reati, e per dimostrare il rispetto dei limiti legali evitando un cumulo materiale.

  • Sez. U., n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia)

    Nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen.

    Quando i reati-satellite prevedono specie di pena diverse, l'aumento va calcolato con il criterio di pena unitaria progressiva e, nel rispetto del favor rei, va garantito che il genere della pena del satellite sia rispettato mediante il ragguaglio/convertibilità previsto dall'art. 135.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione e nel rideterminare la pena, deve individuare preventivamente il reato più grave ai sensi dell'art. 187 disp. att. e partire dalla pena già fissata in sede di cognizione per quell'illecito.
  • Non è consentito al giudice dell'esecuzione aumentare gli incrementi già definiti dal giudice della cognizione (divieto di reformatio in peius) salvo manifesta e motivata giustificazione nei limiti di legge.
  • Ogni incremento di pena per i reati-satellite richiede motivazione specifica e congrua, correlata all'entità dell'aumento, per consentire il controllo della proporzione fra le pene e l'esclusione di un cumulo materiale.
  • Se i reati posti in continuazione prevedono pene di specie diverse (detentive e pecuniarie), l'aumento deve essere calcolato secondo il criterio della pena unitaria progressiva e il genere della pena del satellite deve essere rispettato mediante il ragguaglio/convertibilità previsto dall'art. 135 cod. pen.
  • In caso di annullamento per vizi nella rideterminazione della pena il rinvio deve essere al giudice a quo in diversa persona fisica.

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