Cassazione Penale, Sentenza n. 21899/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma per due motivi principali: 1) violazione delle norme sulla recidiva (art. 99, comma 4 c.p.; artt. 62-bis e 69, comma 4 c.p.), sostenendo che la recidiva reiterata non poteva essere applicata in assenza di una precedente sentenza irrevocabile che avesse già contestato/applicato la recidiva; 2) vizio nella valutazione probatoria e erronea applicazione delle norme sulla particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e sulla determinazione della pena (art. 192 c.p.p., artt. 56, 133 c.p. nonché artt. 27, comma 3 e 3 Cost.), lamentando che il valore e le caratteristiche del televisore sottratto non erano acclarate e che perciò doveva essere applicata la causa di non punibilità o una più favorevole riduzione di pena per il tentativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la questione controversa circa i presupposti della recidiva reiterata fosse stata risolta dalle Sezioni Unite (sentenza 30/03/2023), articolando il principio per cui è sufficiente che al momento del fatto l'imputato sia gravato da più condanne definitive per reati precedenti rappresentativi di maggiore pericolosità sociale; pertanto la recidiva è stata correttamente applicata anche in assenza di una sentenza irrevocabile specifica anteriore. Sul secondo motivo ha dichiarato il motivo generico e comunque manifestamente infondato: la recidiva specifica reiterata è ostativa all'applicazione della particolare tenuità, e la valutazione del giudice di merito circa lo stato del tentativo (l'imputato si era già impossessato del televisore quando fu scoperto) e la determinazione della pena entro il range edittale risultano adeguatamente motivate e rientrano nella discrezionalità del giudice. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna inflitta in appello (reclusione di 1 anno, 9 mesi e 10 giorni e multa di euro 412) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 99, comma 4, cod. pen.
Riferita alla disciplina della recidiva; il ricorso lamentava applicazione indebita della recidiva reiterata, contestazione ritenuta infondata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; invocata dal ricorrente per sostenere la prevalenza delle attenuanti sulle recidive, ma la Corte ha confermato la prevalenza della recidiva dato il quadro delle precedenti condanne.
art. 69, comma 4, cod. pen.
Riguarda i criteri di prevalenza delle circostanze; dedotta ma non accolta in quanto la recidiva specifica è stata ritenuta applicabile e motivata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti del ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti previsti dalla norma.
art. 192 cod. proc. pen.
Invocato quanto alla valutazione del dolo e della qualificazione del fatto (consumato vs tentativo); la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva riqualificato il fatto in tentativo ma motivato che l'imputato era già in possesso del bene.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; esclusa dal giudice perché la recidiva specifica reiterata esprimeva abitualità, ostativa all'applicazione della causa.
art. 56 cod. pen.
Principi sul tentativo e sulla diminuzione della pena; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della riduzione e la misura della stessa da parte del giudice di merito.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha giudicato adeguata la motivazione del giudice di merito nell'esercizio della sua discrezionalità.
art. 27, comma 3 Cost.
Richiamato in tema di proporzionalità e determinatezza della pena; il ricorso lo invocava senza che emergesse violazione nella motivazione della pena.
art. 3 Cost.
Richiamato nel ricorso per profili di uguaglianza e ragionevolezza della pena; non è stata riconosciuta una lesione applicabile al caso concreto.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020, conv. con legge n.176/2020
Norma che disciplina il trattamento del ricorso senza udienza con conclusioni scritte; applicata nel procedimento di cassazione qui esaminato.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Sezioni Unite, sentenza 30/03/2023
"ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione"
Principio decisivo per il caso: la recidiva reiterata può essere riconosciuta anche in assenza di una sentenza irrevocabile emessa anteriormente al fatto specifico, purché siano presenti condanne definitive precedenti adeguatamente motivate.
Massime di principio
- Dopo la sentenza delle Sezioni Unite (30/03/2023) la recidiva reiterata può essere riconosciuta se, al momento del fatto, l'imputato è gravato da precedenti condanne definitive che dimostrino maggiore pericolosità sociale; non è necessario che una sentenza irrevocabile che abbia già applicato la recidiva sia anteriore al fatto.
- La presenza di recidiva specifica reiterata e infraquinquennale è, di norma, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in quanto esprime abitualità.
- Le valutazioni del giudice di merito sulla qualificazione del fatto (consumato vs tentativo), sul valore del bene e sulla misura della pena rientrano in ampio margine di discrezionalità; il controllo di legittimità è limitato ai profili di manifesta illogicità o insufficiente motivazione.
- Le doglianze generiche sulla valutazione probatoria sono spesso inammissibili: per ottenere correzioni è necessario indicare specifici profili di vizio o elementi nuovi/omessi nel processo di valutazione.
- Se si contesta la non applicazione della particolare tenuità o la misura della riduzione per il tentativo in ragione del valore del bene, è utile produrre o indicare elementi concreti sul valore, dimensioni e caratteristiche del bene sottratto per sostenere la tesi.
- La decisione sulle spese e sul rigetto del ricorso segue automaticamente il principio di condanna per la parte soccombente (art. 616 c.p.p.); bisogna valutare il rischio di condanna alle spese prima di proporre impugnazioni infondate.
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