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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21899/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma per due motivi principali: 1) violazione delle norme sulla recidiva (art. 99, comma 4 c.p.; artt. 62-bis e 69, comma 4 c.p.), sostenendo che la recidiva reiterata non poteva essere applicata in assenza di una precedente sentenza irrevocabile che avesse già contestato/applicato la recidiva; 2) vizio nella valutazione probatoria e erronea applicazione delle norme sulla particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e sulla determinazione della pena (art. 192 c.p.p., artt. 56, 133 c.p. nonché artt. 27, comma 3 e 3 Cost.), lamentando che il valore e le caratteristiche del televisore sottratto non erano acclarate e che perciò doveva essere applicata la causa di non punibilità o una più favorevole riduzione di pena per il tentativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la questione controversa circa i presupposti della recidiva reiterata fosse stata risolta dalle Sezioni Unite (sentenza 30/03/2023), articolando il principio per cui è sufficiente che al momento del fatto l'imputato sia gravato da più condanne definitive per reati precedenti rappresentativi di maggiore pericolosità sociale; pertanto la recidiva è stata correttamente applicata anche in assenza di una sentenza irrevocabile specifica anteriore. Sul secondo motivo ha dichiarato il motivo generico e comunque manifestamente infondato: la recidiva specifica reiterata è ostativa all'applicazione della particolare tenuità, e la valutazione del giudice di merito circa lo stato del tentativo (l'imputato si era già impossessato del televisore quando fu scoperto) e la determinazione della pena entro il range edittale risultano adeguatamente motivate e rientrano nella discrezionalità del giudice. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna inflitta in appello (reclusione di 1 anno, 9 mesi e 10 giorni e multa di euro 412) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Riferita alla disciplina della recidiva; il ricorso lamentava applicazione indebita della recidiva reiterata, contestazione ritenuta infondata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; invocata dal ricorrente per sostenere la prevalenza delle attenuanti sulle recidive, ma la Corte ha confermato la prevalenza della recidiva dato il quadro delle precedenti condanne.

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    Riguarda i criteri di prevalenza delle circostanze; dedotta ma non accolta in quanto la recidiva specifica è stata ritenuta applicabile e motivata.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti del ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Invocato quanto alla valutazione del dolo e della qualificazione del fatto (consumato vs tentativo); la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva riqualificato il fatto in tentativo ma motivato che l'imputato era già in possesso del bene.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; esclusa dal giudice perché la recidiva specifica reiterata esprimeva abitualità, ostativa all'applicazione della causa.

  • art. 56 cod. pen.

    Principi sul tentativo e sulla diminuzione della pena; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della riduzione e la misura della stessa da parte del giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha giudicato adeguata la motivazione del giudice di merito nell'esercizio della sua discrezionalità.

  • art. 27, comma 3 Cost.

    Richiamato in tema di proporzionalità e determinatezza della pena; il ricorso lo invocava senza che emergesse violazione nella motivazione della pena.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel ricorso per profili di uguaglianza e ragionevolezza della pena; non è stata riconosciuta una lesione applicabile al caso concreto.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020, conv. con legge n.176/2020

    Norma che disciplina il trattamento del ricorso senza udienza con conclusioni scritte; applicata nel procedimento di cassazione qui esaminato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Sezioni Unite, sentenza 30/03/2023

    "ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione"

    Principio decisivo per il caso: la recidiva reiterata può essere riconosciuta anche in assenza di una sentenza irrevocabile emessa anteriormente al fatto specifico, purché siano presenti condanne definitive precedenti adeguatamente motivate.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza delle Sezioni Unite (30/03/2023) la recidiva reiterata può essere riconosciuta se, al momento del fatto, l'imputato è gravato da precedenti condanne definitive che dimostrino maggiore pericolosità sociale; non è necessario che una sentenza irrevocabile che abbia già applicato la recidiva sia anteriore al fatto.
  • La presenza di recidiva specifica reiterata e infraquinquennale è, di norma, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in quanto esprime abitualità.
  • Le valutazioni del giudice di merito sulla qualificazione del fatto (consumato vs tentativo), sul valore del bene e sulla misura della pena rientrano in ampio margine di discrezionalità; il controllo di legittimità è limitato ai profili di manifesta illogicità o insufficiente motivazione.
  • Le doglianze generiche sulla valutazione probatoria sono spesso inammissibili: per ottenere correzioni è necessario indicare specifici profili di vizio o elementi nuovi/omessi nel processo di valutazione.
  • Se si contesta la non applicazione della particolare tenuità o la misura della riduzione per il tentativo in ragione del valore del bene, è utile produrre o indicare elementi concreti sul valore, dimensioni e caratteristiche del bene sottratto per sostenere la tesi.
  • La decisione sulle spese e sul rigetto del ricorso segue automaticamente il principio di condanna per la parte soccombente (art. 616 c.p.p.); bisogna valutare il rischio di condanna alle spese prima di proporre impugnazioni infondate.

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