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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4237/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna pronunciata dal GUP e dalla Corte d'appello. Primo motivo: censura della valutazione probatoria basata sui dati di traffico telefonico (art. 606, comma 1, lett. c) ed e)), sostenendo che i tabulati non provano il contenuto delle conversazioni né l'accordo criminoso; secondo motivo: contestazione della prova del dolo specifico richiesto per la rapina (art. 606, comma 1, lett. b) ed e)), in particolare l'assenza di prova che il Pompeo fosse consapevole che la sua auto sarebbe stata usata per la rapina; terzo motivo: deduzione di violazione relativa all'applicabilità retroattiva dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. (riduzione della pena per rinuncia all'appello), con istanza di rimessione in termini per consentire il beneficio della riduzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti aspecifici e quindi inammissibili: la Corte ha qualificato la sentenza d'appello come doppia conforme rispetto al provvedimento di primo grado e ha ritenuto congrua, diffusa ed esaustiva la motivazione della Corte territoriale, che ha valutato unitariamente elementi quali i numerosi contatti telefonici tra Pompeo e coimputati il giorno della denuncia di furto, il momento e la genericità della denuncia stessa, le immagini delle telecamere che collocano l'auto nel vicentino, il contenuto di una conversazione intercettata (riferimento all'autovettura e a 500 euro), le contraddizioni sulle ragioni del prestito dell'auto e i contatti con altri coimputati; la difesa si è limitata a riproporre le stesse censure già sollevate in appello senza confutare puntualmente la motivazione impugnata. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte ha affermato che l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. è norma incidente sul trattamento sanzionatorio (natura sostanziale) e, quindi, applicabile retroattivamente se più favorevole, ma il beneficio presuppone la rinuncia all'appello; nel caso di specie il ricorrente ha mantenuto censure di merito pertanto non ha operato la rinuncia richiesta e non può beneficiare della riduzione. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c), e)

    La Corte richiama i criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione: vanno formulate critiche specifiche e puntuali alla motivazione della sentenza impugnata; motivi aspecifici o mera riproposizione degli stessi argomenti d'appello determinano l'inammissibilità.

  • art. 442 c.p.p.

    La disposizione, pur inserita nel codice di rito, incide sul trattamento sanzionatorio e ha natura sostanziale; comporta una riduzione della pena per la mancata impugnazione della sentenza abbreviata e, se più favorevole, si applica retroattivamente ai procedimenti non definitivi, ma presuppone la effettiva rinuncia all'impugnazione per poter essere operativa.

  • art. 2 cod. pen.

    Principio della legge penale più favorevole (lex mitior): la norma penale più favorevole al reo si applica anche se sopravvenuta dopo la commissione del fatto, nei limiti e come interpretato dalla giurisprudenza.

  • art. 7 CEDU

    La giurisprudenza della Corte EDU riconosce il principio della retroattività della legge penale più favorevole come corollario del principio di legalità; la Corte italiana lo invoca per confermare l'applicabilità della lex mitior.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e precedenti)

    es. Sezioni Unite n. 8825/2016; n. 2977/1992; n. 18821/2013

    Consolidato orientamento che: a) qualifica come 'doppia conforme' le sentenze di merito che adottano medesimi criteri, consentendo lettura congiunta; b) afferma la natura sostanziale di norme processuali che incidono sul trattamento sanzionatorio e l'applicabilità della lex mitior; c) richiede che il ricorso in cassazione contenga un confronto puntuale e specifico con la motivazione impugnata.

Massime di principio

  • I dati di traffico telefonico (tabulati e contatti) possono avere valore probatorio purché inseriti in un contesto fattuale più ampio (tempistica, immagini video, contenuti intercettati, dichiarazioni contraddittorie) che consenta di inferire l'accordo criminoso; isolatamente sono meno probanti.
  • In cassazione i motivi devono criticare specificamente e puntualmente la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione degli argomenti d'appello senza confronto argomentato con le ragioni della corte di merito è causa di inammissibilità.
  • La norma che prevede riduzioni di pena (art. 442, comma 2-bis, c.p.p.) è considerata di efficacia sostanziale e, se più favorevole, si applica retroattivamente ai procedimenti non definitivi; tuttavia il beneficio richiede l'effettiva rinuncia all'impugnazione prevista dalla norma.
  • La presenza di una 'doppia conforme' (decisioni di primo e secondo grado che condividono motivazione e risultati) rafforza la solidità della valutazione probatoria e rende più difficile per il ricorrente ottenere ammissione del ricorso per deduzioni generiche.
  • Se si intende ottenere il beneficio di una lex mitior collegata alla mancata impugnazione, occorre chiaramente e inequivocabilmente rinunciare all'appello/impugnazione nei termini e modi previsti; altrimenti la corte non può riconoscere d'ufficio la riduzione.

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