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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-145/20

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 luglio 2022. — DS contro Porsche Inter Auto GmbH & Co KG e Volkswagen AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Omologazione dei veicoli a motore – Articolo 5, paragrafo 2 – Impianto di manipolazione – Veicoli a motore – Motori diesel – Sistema di controllo delle emissioni – Software integrato nella centralina di controllo del motore – Valvola per il ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) – Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un “intervallo termico” – Divieto di utilizzo di impianti di manipolazione che riducano l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni – Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) – Eccezione a tale divieto – Tutela dei consumatori – Direttiva 1999/44/CE – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) – Nozione di “beni che presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene” – Veicolo che dispone di omologazione CE – Articolo 3, paragrafo 6 – Nozione di “difetto di conformità minore”. — Causa C-145/20

Giurisprudenza europea62020CJ0145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che un veicolo diesel dotato di un software che riduce l'efficacia del sistema antinquinamento in base alla temperatura non corrisponde alle ragionevoli aspettative del consumatore, anche se è omologato CE. Ha inoltre limitato in modo rigoroso l'eccezione per protezione del motore, escludendo i dispositivi che operano per gran parte dell'anno nelle condizioni normali di guida. Infine, ha escluso che la presenza di un impianto di manipolazione vietato possa essere qualificata come difetto minore, con conseguente irrilevanza della circostanza che il consumatore avrebbe comunque concluso l'acquisto.

Veicolo diesel dotato di impianto di manipolazione: conformità al contratto di vendita, portata dell'eccezione per protezione del motore e qualificazione del difetto come non minore

La questione giuridica

Se un veicolo munito di un impianto di manipolazione vietato dal regolamento n. 715/2007, pur essendo omologato CE e circolante su strada, presenti comunque la qualità abituale ragionevolmente attesa dal consumatore ai sensi della direttiva 1999/44; se un sistema EGR che assicura il rispetto dei limiti emissioni solo nell'intervallo termico possa rientrare nell'eccezione per protezione del motore di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007; e se un tale difetto possa essere qualificato come difetto di conformità minore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 1999/44 quando il consumatore avrebbe comunque acquistato il veicolo.

Principio di diritto

Un veicolo a motore rientrante nel regolamento n. 715/2007 non offre la qualità abituale ragionevolmente attesa dal consumatore se è dotato di un impianto di manipolazione vietato dall'articolo 5, paragrafo 2, anche quando dispone di omologazione CE valida. L'eccezione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è di stretta interpretazione e può operare solo se l'impianto è strettamente necessario a evitare rischi immediati di danni o avarie al motore che comportino un concreto pericolo nella guida; non vi rientra un sistema che debba funzionare per la maggior parte dell'anno in condizioni normali. La presenza di un tale impianto non costituisce un difetto di conformità minore ai sensi della direttiva 1999/44, a prescindere dal fatto che il consumatore avrebbe comunque acquistato il veicolo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 715/2007
  • Articolo 5, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 715/2007
  • Articolo 3, punto 10, regolamento (CE) n. 715/2007
  • Direttiva 1999/44/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), direttiva 1999/44/CE
  • Articolo 3, paragrafo 6, direttiva 1999/44/CE
  • Direttiva 2007/46/CE
  • Regolamento (CE) n. 692/2008

Veicolo diesel con impianto di manipolazione e tutela del consumatore

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof austriaco, riguarda un'autovettura Volkswagen dotata di un software che modifica il ricircolo dei gas di scarico in funzione della temperatura esterna. La Corte interpreta il regolamento (CE) n. 715/2007 in combinazione con la direttiva 1999/44/CE, affrontando sia la legalità del dispositivo sotto il profilo delle emissioni sia le conseguenze civilistiche in termini di conformità del bene al contratto di vendita.

Fatti e procedimento principale

DS aveva acquistato nel 2013 un veicolo Volkswagen con motore diesel EA 189 Euro 5 presso Porsche Inter Auto. Il veicolo era dotato di un sistema di commutazione che attivava una modalità più favorevole alle emissioni durante il test di omologazione NEDC e una diversa modalità nella guida reale; dopo un aggiornamento software, il ricircolo dei gas di scarico risultava pienamente efficace solo tra 15 e 33 °C, cioè nell'"intervallo termico". Il KBA tedesco aveva imposto un aggiornamento per ripristinare la conformità, senza revocare l'omologazione CE. Davanti ai giudici austriaci DS chiedeva la risoluzione del contratto, in subordine la riduzione del prezzo o il risarcimento danni.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento n. 715/2007, in particolare:

  • l'articolo 3, punto 10, che definisce l'"impianto di manipolazione";
  • l'articolo 4, che impone ai costruttori il rispetto dei limiti emissivi;
  • l'articolo 5, paragrafo 2, che vieta l'uso di impianti di manipolazione e prevede tre eccezioni, tra cui quella della lettera a) per la protezione del motore e il funzionamento sicuro del veicolo. Sono richiamati anche la direttiva 2007/46/CE, sul quadro dell'omologazione CE e sul certificato di conformità, e la direttiva 1999/44/CE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), sulla conformità al contratto, e l'articolo 3, paragrafo 6, sul difetto di conformità minore.

Prima questione: conformità al contratto e aspettative del consumatore

La Corte afferma che un consumatore che acquista un veicolo appartenente a un tipo omologato e accompagnato da certificato di conformità può ragionevolmente aspettarsi che il veicolo rispetti il regolamento n. 715/2007, in particolare il divieto di impianti di manipolazione. Ne deriva che un veicolo dotato di un dispositivo vietato dall'articolo 5, paragrafo 2, non presenta la qualità abituale di un bene dello stesso tipo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 1999/44. La circostanza che il veicolo sia formalmente omologato CE non cambia la conclusione, perché la normativa sull'omologazione consente anche di scoprire e correggere successivamente elementi di progettazione illeciti.

Seconda questione: portata dell'eccezione per protezione del motore

L'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), va interpretata restrittivamente. La Corte precisa che:

  • il termine "motore" non comprende i componenti del sistema EGR o il filtro antiparticolato, che sono parti distinte del sistema di controllo delle emissioni;
  • per "danni o avarie" devono intendersi rischi immediati ed eccezionali, non il normale invecchiamento o l'accumulo di incrostazioni;
  • la deroga opera solo se non esiste, al momento dell'omologazione, alcuna soluzione tecnica alternativa capace di evitare tali rischi. Pertanto, un sistema che garantisce il rispetto dei limiti solo nell'intervallo termico e che, in condizioni normali di circolazione, deve funzionare per la maggior parte dell'anno non può rientrare nell'eccezione, perché svuoterebbe di contenuto il divieto generale di impianti di manipolazione e comprometterebbe l'obiettivo di riduzione effettiva delle emissioni di NOx per l'intera vita utile del veicolo.

Terza questione: difetto di conformità minore

La Corte esclude che la qualificazione come difetto minore dipenda dal fatto che il consumatore avrebbe comunque acquistato il veicolo se avesse conosciuto il dispositivo. Il carattere minore va valutato oggettivamente, in base alla gravità del difetto e alla sua incidenza sull'equilibrio contrattuale. Nel caso di un impianto di manipolazione vietato, il difetto non può essere considerato minore perché incide su profili essenziali del bene: il rispetto dei limiti di emissione e la conformità alla normativa di omologazione. Di conseguenza, il consumatore non è precluso dal chiedere la risoluzione del contratto per tale solo motivo.

Dispositivo e portata pratica

La Corte risponde che:

  • il veicolo con impianto di manipolazione vietato non è conforme alle qualità normalmente attese dal consumatore;
  • l'eccezione per protezione del motore non copre un dispositivo che operi stabilmente per gran parte dell'anno nelle normali condizioni di guida, salvo rigorosa prova di necessità per evitare rischi immediati e concreti;
  • la presenza di un simile dispositivo non costituisce un difetto di conformità minore. Per gli operatori del settore, la decisione rafforza il nesso tra conformità ambientale dell'omologazione e rimedi civilistici del consumatore, con potenziale rilevanza nei contenziosi su dieselgate e vendite di veicoli non conformi.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicoliemissioni inquinantiimpianti di manipolazionevendita di beni di consumotutela dei consumatori

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