Corte di giustizia, Sentenza C-116/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 luglio 2022. — Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea contro VW e a. — Impugnazione – Funzione pubblica – Pensione – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 20 dell’allegato VIII – Concessione di una pensione di reversibilità – Coniuge superstite di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità – Matrimonio successivo alla cessazione dal servizio di tale funzionario – Condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni alla data del decesso del funzionario – Articolo 18 dell’allegato VIII – Matrimonio precedente alla cessazione dal servizio del funzionario – Condizione di durata minima del matrimonio di un solo anno – Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 20 – Principio della parità di trattamento – Articolo 21, paragrafo 1 – Principio di non discriminazione fondata sull’età – Articolo 52, paragrafo 1 – Assenza di una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto allo scopo perseguito dal legislatore dell’Unione. — Cause riunite da C-116/21 P a C-118/21 P, C-138/21 P e C-139/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla le sentenze del Tribunale che avevano accolto le domande di pensione di reversibilità di tre coniugi superstiti di ex funzionari UE. Ritiene che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, che impone cinque anni di matrimonio per i matrimoni contratti dopo la cessazione dal servizio, non sia contrario alla Carta, poiché la differenza rispetto all’articolo 18 è giustificata dalla prevenzione di abusi e frodi. La Corte precisa inoltre che il controllo del giudice dell’Unione non può sostituirsi alla scelta del legislatore se non in caso di differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata.
Impugnazioni in materia di pensione di reversibilità dei coniugi superstiti di ex funzionari UE: legittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, che prevede per i matrimoni contratti dopo la cessazione dal servizio una durata minima di cinque anni, rispetto all’articolo 18 che ne richiede uno solo.
La questione giuridica
Le questioni principali riguardano: (i) se il Tribunale abbia errato nel ritenere comparabili le situazioni disciplinate dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto e quindi nel ravvisare una disparità di trattamento; (ii) se il controllo di legittimità esercitato dal Tribunale sulla scelta del legislatore dell’Unione fosse eccessivamente penetrante, in particolare alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta; (iii) nella causa RN, se il giudice del rinvio avesse correttamente delimitato l’oggetto del giudizio dopo il rinvio; (iv) se l’articolo 20 dell’allegato VIII violi i principi di parità di trattamento, di non discriminazione fondata sull’età e di proporzionalità; (v) se l’articolo 27 dell’allegato VIII sia stato correttamente interpretato.
Principio di diritto
La Corte afferma che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto non viola né il principio di parità di trattamento né il divieto di discriminazione fondata sull’età: le situazioni disciplinate dagli articoli 18 e 20 sono comparabili, ma la diversa durata minima del matrimonio è giustificata dall’obiettivo di prevenire abusi e frodi e non costituisce una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata. Tuttavia, il Tribunale aveva errato nell’intensità del controllo, poiché, in presenza di un ampio potere discrezionale del legislatore dell’Unione in materia statutaria, il sindacato doveva limitarsi a verificare se la differenza di trattamento fosse arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito. Per tale ragione, la Corte annulla le sentenze impugnate e respinge integralmente i ricorsi di primo grado.
Norme richiamate
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 172 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 1 quinquies dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 35 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 47 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 52 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 76 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articoli 17, 18, 19, 20 e 27 dell’allegato VIII dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
Pensione di reversibilità dei coniugi superstiti di ex funzionari UE: validità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto
La pronuncia riguarda cinque impugnazioni riunite proposte dalla Commissione europea e dal Consiglio contro tre sentenze del Tribunale che avevano annullato le decisioni di rigetto di domande di pensione di reversibilità presentate da VW, BT e RN. La controversia si inserisce nel regime pensionistico dello statuto dei funzionari dell’Unione e verte sulla legittimità della diversa durata minima del matrimonio richiesta, a seconda che il matrimonio sia stato contratto prima o dopo la cessazione dal servizio del funzionario.
Fatti e procedimento principale
VW, BT e RN avevano sposato o risposato ex funzionari dell’Unione già cessati dal servizio; i funzionari erano deceduti meno di cinque anni dopo il matrimonio. La Commissione, tramite il PMO, aveva respinto le domande di pensione di reversibilità perché non rispettavano l’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto, che per i matrimoni contratti dopo la cessazione dal servizio richiede una durata minima di cinque anni. I reclami amministrativi erano stati respinti.
Nel merito, il Tribunale aveva accolto i ricorsi delle interessate, dichiarando illegittimo l’articolo 20 dell’allegato VIII per violazione del principio di parità di trattamento e, a seconda dei casi, anche del principio di proporzionalità e del divieto di discriminazione fondata sull’età. La Corte, in sede di impugnazione, ha riformato tali decisioni.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1 quinquies dello statuto, che vieta le discriminazioni e richiama la parità di trattamento;
- gli articoli 17, 18, 19, 20 e 27 dell’allegato VIII dello statuto, relativi alla pensione di reversibilità in varie ipotesi;
- l’articolo 20, l’articolo 21, paragrafo 1, e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta;
- le disposizioni processuali dell’articolo 256 TFUE, dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura.
Ricevibilità delle impugnazioni
La Corte respinge tutte le eccezioni di irricevibilità. Precisa che le impugnazioni sono formulate in modo sufficientemente preciso e riguardano questioni di diritto. Quanto alla causa RN, chiarisce che non vi è stata una doppia impugnazione nella medesima causa: la prima impugnazione si era riferita alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 2016, mentre la seconda riguarda la successiva sentenza del Tribunale resa dopo il rinvio.
Portata del rinvio nella causa RN
Nella causa RN, la Commissione sosteneva che il Tribunale, dopo il rinvio, avesse oltrepassato il perimetro fissato dalla sentenza di impugnazione del 2017. La Corte respinge tale censura: il rinvio aveva comportato l’annullamento integrale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica, sicché il giudice del rinvio doveva statuire nuovamente sull’intero ricorso iniziale, nei limiti dei punti di diritto già decisi in sede di impugnazione.
La Corte precisa inoltre che la sentenza del 2017 non aveva deciso l’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII, ma si era limitata a censurare l’interpretazione data dal Tribunale della funzione pubblica alla disposizione in questione. Perciò il Tribunale, nel giudizio di rinvio, poteva esaminare i motivi originari di illegittimità.
Comparabilità delle situazioni degli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII
La Corte conferma l’impostazione del Tribunale secondo cui le situazioni disciplinate dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII sono comparabili. Il criterio decisivo non è la circostanza che il matrimonio sia stato celebrato prima o dopo la cessazione dal servizio in sé, né la posizione statutaria del funzionario alla data del matrimonio, bensì la natura giuridica del vincolo matrimoniale e la funzione della pensione di reversibilità, che costituisce un reddito sostitutivo per il coniuge superstite.
La diversa durata minima del matrimonio prevista dalle due norme è considerata un elemento accessorio, non tale da mutare la comparabilità delle situazioni. La Corte respinge anche l’argomento secondo cui il rischio di patti successori o la finalità anti-frode inciderebbe sulla comparabilità: questi profili riguardano la giustificazione della differenza di trattamento, non la comparabilità.
Controllo di legittimità e proporzionalità
La Corte censura il Tribunale per aver adottato un livello di controllo troppo intenso. In materia di norme statutarie e di scelte del legislatore dell’Unione, il principio di parità di trattamento è violato solo se la differenziazione è arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito.
Secondo la Corte, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a verificare se la durata di cinque anni richiesta dall’articolo 20, rispetto all’anno richiesto dall’articolo 18, fosse manifestamente inadeguata o arbitraria alla luce dell’obiettivo di prevenire abusi e frodi. Invece, il Tribunale ha compiuto un sindacato più penetrante, sostituendo di fatto la propria valutazione a quella del legislatore.
La Corte riconosce che la finalità di evitare frodi e abusi è un obiettivo di interesse generale e che la durata minima del matrimonio mira a garantire l’effettività e la stabilità del rapporto coniugale. Considera inoltre non arbitrario né manifestamente inadeguato richiedere una durata più lunga nei casi dell’articolo 20, perché il matrimonio contratto dopo la cessazione dal servizio può essere più esposto a comportamenti opportunistici, anche in ragione della maggiore prevedibilità del decesso dell’ex funzionario pensionato.
Non discriminazione fondata sull’età
Nel caso di BT e nelle relative censure del Consiglio, la Corte riconosce che la differenza di trattamento ha anche un effetto indiretto sull’età, poiché gli ex funzionari che si sposano dopo il pensionamento tendono ad essere più anziani. Tuttavia, conclude che anche sotto questo profilo la differenziazione non è arbitraria né manifestamente inadeguata e quindi è compatibile con l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta e con l’articolo 1 quinquies dello statuto.
Articolo 27 dell’allegato VIII
Nella causa VW, la Corte respinge sia l’interpretazione proposta dalla ricorrente sia l’eccezione di illegittimità dell’articolo 27. L’articolo 27 disciplina i diritti del coniuge divorziato e non era applicabile a VW, che al momento del decesso era coniuge non divorziato di un ex funzionario. Inoltre, l’eccezione di illegittimità era formulata in modo troppo generico per consentirne l’esame nel rispetto dei requisiti processuali.
Decisione
La Corte annulla le tre sentenze del Tribunale e, avvalendosi della possibilità di statuire definitivamente, respinge i ricorsi di primo grado di VW, BT e RN. Conferma così la legittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto e il diniego delle pensioni di reversibilità richieste.
Principi affermati
- Le situazioni disciplinate dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello statuto sono comparabili ai fini del principio di parità di trattamento.
- La diversa durata minima del matrimonio prevista dall’articolo 20 rispetto all’articolo 18 non è arbitraria né manifestamente inadeguata, perché è giustificata dall’obiettivo di prevenire abusi e frodi.
- Nel controllo delle scelte del legislatore dell’Unione in materia statutaria, il giudice deve esercitare un sindacato limitato e non sostituire la propria valutazione a quella del legislatore.
- La differenza di trattamento può produrre una discriminazione indiretta fondata sull’età, ma ciò non comporta illegittimità quando la misura supera il test di ragionevolezza e proporzionalità nei termini appena indicati.
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