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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-128/20

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 luglio 2022. — GSMB Invest GmbH & Co. KG contro Auto Krainer GesmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Omologazione dei veicoli a motore – Articolo 3, punto 10 – Articolo 5, paragrafi 1 e 2 – Impianto di manipolazione – Veicoli a motore – Motori diesel – Emissioni di agenti inquinanti – Sistema di controllo delle emissioni – Software integrato nella centralina di controllo del motore – Valvola per il ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) – Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un “intervallo termico” – Divieto di utilizzo di impianti di manipolazione che riducano l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni – Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) – Eccezione a tale divieto. — Causa C-128/20

Giurisprudenza europea62020CJ0128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato come impianto di manipolazione un software che limita il funzionamento del sistema EGR a un intervallo termico e di altitudine, poiché riduce l’efficacia del controllo delle emissioni nelle normali condizioni di guida. Ha inoltre affermato che l’eccezione per la protezione del motore va interpretata in modo restrittivo e richiede un rischio immediato e concreto, non la mera tutela di componenti meccaniche o l’adeguamento allo stato della tecnica. La pronuncia si inserisce nel contenzioso tra acquirente e venditore del veicolo, rilevante anche per le possibili conseguenze civilistiche dell’illiceità del dispositivo.

Rinvio pregiudiziale sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 715/2007: se un software che limita il ricircolo EGR in funzione di temperatura e altitudine costituisca un impianto di manipolazione e se possa rientrare nell’eccezione per la protezione del motore.

La questione giuridica

Se un software integrato nella centralina motore, che garantisce il rispetto dei limiti di emissione solo in un intervallo termico ristretto e oltre tale intervallo riduce progressivamente il ricircolo dei gas di scarico fino ad annullarlo, costituisca un "impianto di manipolazione" ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007; e, in caso affermativo, se possa essere giustificato dall’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di garantirne il funzionamento sicuro, anche quando esso protegga parti meccaniche come valvola EGR, scambiatore EGR e filtro antiparticolato diesel.

Principio di diritto

Un software che riduce o azzera il ricircolo dei gas di scarico e consente il rispetto dei limiti di emissione solo in un ristretto intervallo di temperatura e di altitudine costituisce un impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007, poiché incide sul sistema di controllo delle emissioni in condizioni di normale uso del veicolo nell’Unione. Tale impianto non può beneficiare dell’eccezione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), salvo che sia dimostrato, in modo restrittivo, che esso sia strettamente necessario a evitare rischi immediati di danni o avarie al motore, di gravità tale da comportare un pericolo concreto nella guida; non basta che protegga componenti meccaniche del sistema EGR o che debba funzionare per la maggior parte dell’anno.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 715/2007
  • Articolo 3, punto 10, regolamento (CE) n. 715/2007
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 715/2007
  • Articolo 5, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 715/2007
  • Articolo 5, paragrafo 2, lettera a), regolamento (CE) n. 715/2007
  • Regolamento (CE) n. 692/2008
  • Articolo 3, paragrafo 9, regolamento (CE) n. 692/2008
  • Articolo 10, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 692/2008
  • Direttiva 2007/46/CE
  • Codice civile generale austriaco (ABGB), articoli 879, paragrafo 1, e 932, paragrafi 1 e 4

Impianto di manipolazione su motore diesel e limite termico di funzionamento

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesgericht Klagenfurt, nell’ambito di una controversia tra GSMB Invest GmbH & Co. KG e Auto Krainer GesmbH relativa all’annullamento di un contratto di vendita di un’autovettura Volkswagen dotata di motore diesel EA 189 e di un software che limita il ricircolo dei gas di scarico in funzione della temperatura e dell’altitudine. La Corte è chiamata a interpretare il regolamento (CE) n. 715/2007, in particolare la nozione di impianto di manipolazione e l’eccezione per la protezione del motore.

Fatti e procedimento principale

Il veicolo oggetto della controversia era stato acquistato nel 2011. Dopo un aggiornamento del software effettuato nel 2017, il sistema di depurazione dei gas di scarico operava solo tra 15 e 33 °C e sotto i 1000 metri di altitudine; al di fuori di tali condizioni la percentuale di ricircolo dei gas di scarico diminuiva linearmente fino a zero, con superamento dei limiti di NOx. La ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto sulla base del diritto civile austriaco, sostenendo che il veicolo non fosse conforme alle norme ambientali applicabili.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento (CE) n. 715/2007, il cui obiettivo è l’armonizzazione delle prescrizioni tecniche per l’omologazione e la riduzione delle emissioni dei veicoli diesel. Rilevano in particolare:

  • l’articolo 3, punto 10, che definisce l’"impianto di manipolazione";
  • l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, che impone ai costruttori di garantire il rispetto dei limiti di emissione per tutta la durata normale del veicolo;
  • l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, che vieta gli impianti di manipolazione e prevede l’eccezione di cui alla lettera a) per la protezione del motore da danni o avarie e per il funzionamento sicuro del veicolo. La sentenza considera anche il regolamento (CE) n. 692/2008, applicabile ratione temporis, soprattutto l’articolo 3, paragrafo 9, che conferma la rilevanza del funzionamento efficiente del sistema di post-trattamento anche a basse temperature.

Prima e terza questione pregiudiziale: qualificazione del software come impianto di manipolazione

La Corte osserva che la nozione di impianto di manipolazione copre sia elementi meccanici sia elementi elettronici, compreso il software che comanda il sistema EGR. Il concetto di "normale funzionamento e normale uso del veicolo" va interpretato autonomamente e in modo uniforme come riferimento alle condizioni reali di guida, non alle sole condizioni di prova di omologazione. Ne consegue che un software che garantisce il rispetto dei valori limite solo nell’intervallo termico indicato riduce l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni normalmente prevedibili nell’uso del veicolo nell’Unione. Pertanto, esso costituisce un impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1.

Seconda questione: portata dell’eccezione di protezione del motore

La Corte ricorda che l’eccezione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), deve essere interpretata restrittivamente. Per rientrare in tale deroga, l’impianto deve essere strettamente necessario a evitare rischi immediati di danni o avarie al motore e a garantire il funzionamento sicuro del veicolo. Non basta che il dispositivo protegga singoli componenti meccanici del sistema EGR, come valvola EGR, scambiatore EGR o filtro antiparticolato diesel, né che sia conforme allo stato della tecnica o conveniente per il costruttore. La Corte aggiunge che, se un impianto deve funzionare per la maggior parte dell’anno nelle normali condizioni di circolazione, esso è incompatibile con la logica eccezionale della deroga e con l’obiettivo di tutela dell’ambiente perseguito dal regolamento.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • il software che garantisce il rispetto dei limiti di emissione solo tra 15 e 33 °C e sotto i 1000 metri costituisce un impianto di manipolazione;
  • tale impianto non può beneficiare dell’eccezione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), salvo prova rigorosa della necessità di prevenire rischi immediati e concreti per il motore;
  • in ogni caso, un dispositivo che debba operare per la maggior parte dell’anno nelle condizioni normali di guida non può rientrare in detta eccezione.

Principio affermato

La pronuncia consolida l’orientamento secondo cui i dispositivi defeat device sono vietati quando riducono l’efficacia del controllo delle emissioni nell’uso reale del veicolo, e che le deroghe ammesse dal regolamento devono restare limitate a situazioni eccezionali e strettamente necessarie. Per la pratica forense e contrattuale, la decisione è rilevante anche in relazione ai rimedi civilistici eventualmente azionabili dall’acquirente del veicolo per difetto di conformità o illiceità del bene venduto.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicoli a motoreemissioni inquinantiimpianti di manipolazionemotori dieselcontratti di vendita di beni mobili

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