Corte di giustizia, Sentenza C-110/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 luglio 2022. — Universität Bremen contro Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA). — Impugnazione – Ricorso di annullamento – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti non privilegiate nell’ambito di un ricorso diretto dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea – Professore universitario – Professore che insegna presso l’università rappresentata nell’ambito di tale ricorso e che esercita funzioni di coordinatore e di capogruppo del progetto su cui verte la controversia – Requisito di indipendenza – Esistenza di un interesse diretto e individuale alla soluzione della controversia. — Causa C-110/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla l’ordinanza con cui il Tribunale aveva dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso dell’Università di Brema contro il rigetto di una proposta di progetto REA. La Corte chiarisce che il professore universitario che rappresentava l’ateneo, se abilitato dal diritto tedesco al patrocinio, gode degli stessi diritti degli avvocati ex articolo 19, settimo comma, dello Statuto e non può essere escluso solo perché è dipendente dell’università o perché coordina il progetto contestato. La causa è rinviata al Tribunale per l’esame nel merito.
Impugnazione contro l’irricevibilità di un ricorso: un professore universitario abilitato dal diritto nazionale può rappresentare l’università che lo impiega dinanzi ai giudici dell’Unione anche se coordina il progetto controverso, salvo un conflitto che comprometta manifestamente la sua indipendenza.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte, un professore universitario abilitato dal diritto nazionale a patrocinare possa rappresentare davanti al giudice dell’Unione la propria università, e se il suo ruolo di coordinatore/capogruppo del progetto oggetto della controversia integri una mancanza di indipendenza tale da rendere irricevibile il ricorso; in subordine, se la disciplina dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6, paragrafo 1, CEDU imponga una diversa conclusione.
Principio di diritto
L’articolo 19, settimo comma, dello Statuto della Corte attribuisce ai professori universitari abilitati dal diritto nazionale a patrocinare gli stessi diritti riconosciuti agli avvocati; di conseguenza, essi devono in linea di principio soddisfare anche il requisito di indipendenza richiesto per la rappresentanza delle parti non privilegiate. Tuttavia, la sola circostanza che il professore sia dipendente dell’università rappresentata e svolga funzioni di coordinatore o capogruppo del progetto controverso non basta, di per sé, a dimostrare una mancanza di indipendenza che renda irricevibile il ricorso, se non risulta in modo manifesto che tali legami compromettano la sua capacità di difendere al meglio gli interessi del mandante.
Norme richiamate
- Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
- Articolo 67 della Verwaltungsgerichtsordnung (codice tedesco di procedura amministrativa)
Impugnazione dell’Università di Brema contro l’irricevibilità del ricorso
La pronuncia riguarda un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte proposta dall’Universität Bremen contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto come manifestamente irricevibile il ricorso di annullamento presentato contro la decisione della REA di rigetto di una proposta di progetto finanziata nell’ambito di Horizon 2020. Il nodo centrale è la validità della rappresentanza processuale dinanzi ai giudici dell’Unione da parte di un professore universitario che, oltre a insegnare nell’ateneo ricorrente, era coordinatore e capogruppo del progetto controverso.
Fatti e procedimento principale
L’Università di Brema coordinava un consorzio di ricerca e aveva presentato una proposta di progetto a seguito di un invito della REA. La proposta aveva ottenuto 10 punti su 15 ed era quindi ammissibile al finanziamento, ma si era collocata al decimo posto su 14 candidature, mentre solo le prime tre potevano essere finanziate per insufficienza del budget. Con decisione del 16 luglio 2019, la REA aveva quindi rigettato la proposta.
Dinanzi al Tribunale, la REA aveva eccepito l’irricevibilità del ricorso sostenendo che il professore che rappresentava l’Università non fosse terzo rispetto all’ateneo e non soddisfacesse il requisito di indipendenza previsto dall’articolo 19 dello Statuto. Il Tribunale aveva accolto l’eccezione e aveva dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale tramite l’articolo 53, primo comma. La disposizione prevede che le altre parti, diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni, siano rappresentate da un avvocato, e che solo un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro possa rappresentare o assistere una parte davanti alla Corte; il settimo comma estende poi ai professori cittadini degli Stati membri, quando la loro legislazione nazionale riconosca loro il diritto di patrocinare, i diritti riconosciuti agli avvocati.
Sono richiamati anche l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’articolo 56 e l’articolo 61, primo comma, dello Statuto, nonché, sul piano dei diritti fondamentali, l’articolo 47 della Carta e l’articolo 6, paragrafo 1, CEDU.
Le questioni affrontate dalla Corte
La Corte è chiamata a stabilire:
- se la nozione di avvocato di cui all’articolo 19, terzo comma, e il requisito di abilitazione di cui al quarto comma si applichino anche ai professori universitari richiamati dal settimo comma;
- se il requisito di indipendenza elaborato dalla giurisprudenza per gli avvocati debba valere anche per i professori universitari che rappresentano una parte;
- se il fatto che il professore sia dipendente dell’università rappresentata e sia coordinatore/capogruppo del progetto produca un conflitto tale da giustificare l’irricevibilità;
- se l’interpretazione del Tribunale sia compatibile con il diritto di accesso a un giudice.
Il ragionamento della Corte sull’articolo 19 dello Statuto
La Corte distingue tra due condizioni cumulative dell’articolo 19, terzo e quarto comma: da un lato, la rappresentanza tramite un avvocato; dall’altro, l’abilitazione al patrocinio davanti a un giudice nazionale. Per la seconda condizione, il rinvio al diritto nazionale è espresso.
La Corte precisa che anche l’articolo 19, settimo comma, deve essere letto come rinvio al diritto nazionale per determinare se un professore universitario sia abilitato a patrocinare. Nel caso di specie, è pacifico che il professore che rappresentava l’Università di Brema fosse abilitato dal diritto tedesco a patrocinare come procuratore ad litem; pertanto egli godeva, in base al settimo comma, degli stessi diritti riconosciuti agli avvocati.
Quanto alla prima condizione, relativa alla qualifica di “avvocato”, la Corte ribadisce che essa va interpretata in modo autonomo e uniforme nell’Unione. In tale ambito, il requisito di indipendenza, per le parti non privilegiate, è funzionale alla buona amministrazione della giustizia e alla migliore tutela degli interessi del mandante.
Il requisito di indipendenza: conferma e limiti
La Corte conferma la propria giurisprudenza secondo cui l’indipendenza si definisce:
- in negativo, come assenza di un rapporto di impiego tra rappresentante e cliente;
- in positivo, come rispetto delle regole deontologiche e assenza di legami che compromettano manifestamente la capacità di difendere gli interessi del mandante.
Tuttavia, la Corte chiarisce che, nel caso dei professori universitari abilitati a patrocinare, il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che il solo rapporto di lavoro di diritto pubblico con l’università rappresentata bastasse a escluderne l’indipendenza. La funzione di rappresentanza processuale non rientra infatti nei compiti accademici del professore e si svolge fuori da un vincolo di subordinazione rispetto all’università, anche se quest’ultima è la parte rappresentata.
La Corte aggiunge che, se un vincolo contrattuale di diritto civile tra un avvocato e l’università non è sufficiente per escludere l’indipendenza dell’avvocato, a maggior ragione un rapporto di lavoro di diritto pubblico del professore con l’ateneo non può automaticamente condurre alla stessa conclusione.
Il ruolo di coordinatore del progetto e l’assenza di un conflitto manifesto
Il Tribunale aveva valorizzato il fatto che il professore fosse coordinatore del progetto, capogruppo e titolare di compiti essenziali, ritenendo che ciò creasse uno stretto legame personale con l’oggetto della controversia e un interesse diretto alla sua soluzione. La Corte respinge questa lettura.
Secondo la Corte, tali funzioni possono certamente implicare interessi comuni tra professore e università, ma non dimostrano di per sé una incapacità manifesta di assicurare la difesa degli interessi della parte. In mancanza di elementi ulteriori che mostrino un ostacolo concreto alla rappresentanza, il giudice dell’Unione non può dichiarare l’irricevibilità.
La Corte sottolinea che il sindacato sull’indipendenza del rappresentante è ristretto e deve portare all’esclusione solo quando risulti manifestamente che il rappresentante non è in grado di svolgere il proprio incarico difensivo servendo al meglio il cliente.
Esito sul motivo di impugnazione e dispositivo
La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione e, per tale ragione, annulla l’ordinanza del Tribunale. Non occorre esaminare gli altri argomenti o il secondo motivo relativo all’articolo 47 della Carta e all’articolo 6 CEDU.
Poiché lo stato degli atti non consente alla Corte di statuire definitivamente nel merito, la causa è rinviata al Tribunale ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto. Le spese relative all’impugnazione sono riservate.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che i professori universitari abilitati dal diritto nazionale a patrocinare possono rappresentare una parte dinanzi ai giudici dell’Unione alle condizioni dell’articolo 19 dello Statuto e che la loro indipendenza non è esclusa automaticamente né dal rapporto di impiego con l’università rappresentata né dal fatto di svolgere funzioni di coordinamento nel progetto oggetto della controversia. L’irricevibilità per difetto di rappresentanza può essere pronunciata solo in presenza di un conflitto manifesto e concreto che impedisca al rappresentante di difendere adeguatamente gli interessi del mandante.
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