Cassazione Penale, Ordinanza n. 11328/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano generiche e sostanzialmente reiterative di questioni già vagliate e disattese nei giudizi di merito. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'11/04/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente ha censurato, in modo ritenuto estremamente generico, la sussistenza degli elementi costitutivi, anche soggettivi, del reato di evasione a lui ascritto. La Corte di cassazione osserva che tali doglianze replicavano profili già esaminati e respinti nei gradi di merito, con argomentazioni ritenute corrette in diritto, puntuali rispetto alle censure difensive, coerenti con le emergenze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in doglianze generiche che non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in cassazione riproporre censure già esaminate e motivate in modo logico e giuridicamente corretto dai giudici di merito, senza indicare reali vizi della decisione impugnata.
- La contestazione degli elementi costitutivi del reato, compreso l'elemento soggettivo, deve essere sorretta da critiche puntuali: la mera reiterazione di affermazioni difensive già respinte non consente l'accesso al giudizio di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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