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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14915/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU 2014 relativo a terreni di proprietà del contribuente. In primo grado la pretesa impositiva era stata contestata e il giudice provinciale aveva accolto il ricorso, ma in appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso facendo riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), mai invocata dal ricorrente, invece di pronunciarsi sulla qualifica di coltivatore diretto da lui dichiarata e documentata; con il secondo ha dedotto motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. per avere la CTR argomentato solo sulla disciplina dello IAP senza considerare la documentazione sulla qualifica di coltivatore diretto; con il terzo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2083 c.c., 1 D.Lgs. n. 99/2004, 2 e 9 D.Lgs. n. 504/1992 e 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, sostenendo che l'esenzione/agevolazione IMU per i coltivatori diretti doveva essere valutata sulla base dei presupposti propri di tale figura e non di quelli dello IAP; con il quarto ha lamentato ulteriore nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR aveva accolto integralmente l'appello del Comune senza motivare sulla specifica doglianza relativa a un errore di calcolo riferito a una particella catastale, già riconosciuto in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, osservando che la CTR aveva effettivamente delimitato la materia del contendere all'applicazione dell'IMU sui terreni del contribuente e che non vi era stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma piuttosto una questione di corretta sussunzione giuridica. Ha invece accolto il terzo motivo, chiarendo che la CTR aveva erroneamente applicato al coltivatore diretto i requisiti previsti per lo IAP: la figura del coltivatore diretto e quella dell'imprenditore agricolo professionale sono distinte e coesistono nell'ordinamento, sicché non possono essere sovrapposti i rispettivi presupposti normativi ai fini dell'agevolazione/esenzione IMU. È stato accolto anche il quarto motivo, poiché la sentenza impugnata non aveva motivato sulla specifica questione dell'errore di calcolo relativo a una particella catastale, nonostante la stessa fosse stata oggetto di contestazione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione sul primo motivo, ma ravvisa il vizio sul quarto per mancata motivazione su una specifica doglianza.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre motivazione apparente; la Corte ritiene infondata la censura relativa ai primi motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità processuali della sentenza d'appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.

  • art. 2083 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte precisa che il nodo decisivo riguarda la distinta disciplina del coltivatore diretto rispetto allo IAP.

  • art. 1 D.Lgs. n. 99/2004

    disciplina la figura dell'imprenditore agricolo professionale, con requisiti di prevalenza del tempo di lavoro e del reddito; la Corte afferma che tali requisiti non si applicano automaticamente al coltivatore diretto.

  • art. 2 D.Lgs. n. 504/1992

    riconosce la riqualificazione dei terreni agricoli ai fini dell'IMU/ICI per coltivatori diretti e IAP; la Corte ne valorizza la funzione agevolativa per i terreni con utilizzazione agro-silvo-pastorale.

  • art. 9 D.Lgs. n. 504/1992

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sull'agevolazione fiscale per i terreni agricoli.

  • art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina IMU applicabile ai terreni.

  • art. 2135 c.c.

    richiamato nella definizione normativa dello IAP, quale riferimento alle attività agricole rilevanti.

  • art. 48 L. n. 454/1961

    indicato come norma speciale che definisce il coltivatore diretto.

  • art. 6 L. n. 203/1982

    richiamato come norma speciale che descrive il coltivatore diretto in tema di affitto agrario.

  • art. 2 L. n. 1047/1957

    richiamato come ulteriore definizione legislativa di coltivatore diretto.

  • art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 99/2004

    enuncia i requisiti dello IAP; la Corte precisa che sono propri solo di tale figura e non del coltivatore diretto.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione per cassazione, la violazione dell'art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice si pronunci sulla domanda, ma adotti una qualificazione giuridica errata della fattispecie; in tal caso il vizio va ricondotto alla falsa applicazione di legge.
  • La motivazione è apparente quando il giudice omette di confrontarsi con la specifica questione dedotta; non basta, invece, che la ricostruzione giuridica della controversia sia ritenuta dal ricorrente non condivisibile.
  • La figura del coltivatore diretto e quella dell'imprenditore agricolo professionale sono distinte e coesistenti nell'ordinamento; i requisiti normativi dello IAP non possono essere automaticamente estesi al coltivatore diretto.
  • Ai fini delle agevolazioni o esenzioni fiscali sui terreni agricoli, occorre applicare i presupposti propri della qualifica concretamente invocata dal contribuente, senza sovrapporre discipline diverse.
  • Quando una specifica doglianza di parte, già proposta nei gradi di merito, non viene esaminata dalla sentenza di appello, la decisione è cassabile per difetto di motivazione sulla questione decisiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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