Cassazione Penale, Ordinanza n. 09382/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile della violazione dell'obbligo imposto dalla misura di prevenzione, consistente nell'omessa presentazione al commissariato nella data stabilita, in presenza di recidiva aggravata ex art. 99, comma 2, c.p. e della fattispecie di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Nel ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'occasionalità dell'episodio rendeva dubbia la volontà di ribellarsi all'obbligo imposto e che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il proscioglimento per particolare tenuità del fatto, data la scarsa offensività della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse svolto un iter argomentativo logico e completo, correttamente valorizzando la mancata presentazione al commissariato come violazione di una prescrizione specifica sufficiente a integrare il reato. Ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica la valutazione di non particolare tenuità del fatto, in ragione della rilevante pericolosità dell'imputato e dell'esigenza di un controllo costante che la condotta aveva impedito senza valida giustificazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99, comma 2, c.p.
richiamato come circostanza aggravante della recidiva applicata alla fattispecie contestata.
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
norma incriminatrice ritenuta integrata dall'omessa presentazione al commissariato in data stabilita, quale prescrizione specifica della misura di prevenzione.
art. 131-bis c.p.
evocato in ricorso come causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata quale parametro per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496
richiamata per affermare che la violazione di una prescrizione specifica, come l'omessa presentazione al commissariato nella data stabilita, è di per sé penalmente rilevante.
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556
richiamata per ribadire il limite del sindacato di legittimità, non consentito a una rivalutazione del merito.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747
richiamata per il medesimo principio sul divieto di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944
richiamata per delimitare il controllo della Cassazione alla sola correttezza logico-giuridica della decisione impugnata.
Massime di principio
- La mancata osservanza di una prescrizione specifica imposta da una misura di prevenzione, come l'obbligo di presentazione al commissariato, integra di regola la fattispecie penale prevista dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, senza che sia necessaria una particolare intensità dell'atteggiamento di ribellione soggettiva.
- Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, è sufficiente la violazione della prescrizione specifica stabilita dall'autorità, se non sorretta da valida giustificazione.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da una motivazione non manifestamente illogica e può essere esclusa quando la condotta comprometta l'esigenza di controllo su un soggetto ritenuto pericoloso.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o dei medesimi elementi di fatto già esaminati dal giudice territoriale, salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09247/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09257/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09258/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09259/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09262/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09263/2026 del 11/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →