Cassazione Civile, Ordinanza n. 11299/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto su strada comunale non illuminata e priva di segnaletica di pericolo, in cui un'autovettura di proprietà del ricorrente, condotta dalla moglie, collideva con un cinghiale che attraversava improvvisamente la carreggiata. Il danneggiato chiedeva il risarcimento alla Regione Abruzzo. In primo grado la domanda veniva accolta; in appello, invece, la Regione otteneva la riforma della decisione e il rigetto della domanda, perché il Tribunale riteneva applicabile l'art. 2043 c.c. e non l'art. 2052 c.c., pretendendo la prova di una specifica condotta colposa dell'ente nella gestione e nel controllo della fauna selvatica e valorizzando altresì la dinamica improvvisa del fatto come elemento di inevitabilità. Nel ricorso per cassazione il danneggiato deduceva due motivi: con il primo lamentava la violazione dell'art. 2043 c.c. in luogo dell'art. 2052 c.c., sostenendo che la responsabilità per danni da fauna selvatica va ricondotta alla responsabilità oggettiva dell'ente titolare della gestione del patrimonio faunistico; con il secondo denunciava la violazione degli artt. 2697 c.c. e 2054 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova, affermando che, in base all'art. 2052 c.c., avrebbe dovuto provare solo danno, riferibilità dell'animale e nesso causale, mentre sarebbe spettato alla Regione dimostrare il caso fortuito o l'incidenza esclusiva della condotta di guida.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza del Tribunale di L'Aquila e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione, perché riesamini l'appello applicando l'art. 2052 c.c. e i principi di diritto consolidati in materia di danni cagionati da fauna selvatica. La Corte ha anche precisato che il danneggiato non è esonerato dall'onere di provare in modo rigoroso la dinamica del sinistro e che incombe alla Regione la prova del caso fortuito o dell'incidenza assorbente della condotta del conducente. Spese del giudizio di legittimità rimesse al giudice del rinvio. Nessun ulteriore contributo unificato è dovuto.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
Il vizio di notificazione del ricorso è sanato per raggiungimento dello scopo quando la parte intimata si costituisce e dimostra di aver avuto piena conoscenza dell'atto e possibilità di difesa.
art. 342 c.p.c.
È richiamato nell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta in appello, ma la Corte di cassazione non si sofferma su una sua specifica lettura, perché la questione resta estranea alla ratio decidendi.
art. 2043 c.c.
La Corte afferma che il giudice di appello ha errato nel ricondurre la responsabilità da fauna selvatica al paradigma della responsabilità aquiliana per colpa dell'ente.
art. 2052 c.c.
La responsabilità per danni cagionati da fauna selvatica protetta va ricondotta a questo articolo, quale criterio di imputazione oggettiva fondato sulla titolarità della gestione/utilizzazione del patrimonio faunistico da parte dell'ente pubblico.
art. 2697 c.c.
In base al corretto regime dell'art. 2052 c.c., il danneggiato deve provare il danno, la riferibilità dell'animale e il nesso causale, mentre la prova liberatoria del caso fortuito grava sulla Regione.
art. 2054 c.c.
La presunzione di colpa del conducente può operare solo all'esito della prova positiva, da parte del danneggiato, che la condotta di guida abbia escluso ogni ruolo causale o concausale dell'animale nel sinistro.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama i principi già enunciati in precedenti recenti per una lettura unitaria della materia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Poiché il ricorso è accolto, non sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Costituisce il parametro del contributo unificato cui si riferisce il comma 1-quater.
Massime di principio
- La responsabilità per i danni cagionati da fauna selvatica protetta va inquadrata, secondo l'orientamento consolidato, nell'art. 2052 c.c. e non nell'art. 2043 c.c., con conseguente configurazione di un criterio di imputazione oggettiva in capo all'ente pubblico titolare della gestione del patrimonio faunistico.
- Nel regime dell'art. 2052 c.c., il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro, il danno e il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento; non deve invece provare la colpa dell'ente.
- Spetta all'ente convenuto dimostrare il caso fortuito o l'incidenza esclusiva della condotta del conducente, quale fattore idoneo a interrompere il nesso eziologico e a liberarlo da responsabilità.
- La valutazione sull'eventuale responsabilità del conducente ex art. 2054 c.c. viene dopo e solo se il danneggiato abbia fornito prova rigorosa dell'effettivo ruolo causale dell'animale nel sinistro.
- Il vizio di notificazione del ricorso per cassazione è sanato quando la parte intimata si costituisce ed è così raggiunto lo scopo dell'atto, rendendosi irrilevante l'erroneo luogo della notifica ai fini della validità del contraddittorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11211/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11213/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11220/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11224/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11225/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11228/2026 del 27/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →