Cassazione Penale, Ordinanza n. 03685/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato già condannato in primo grado e in appello per false dichiarazioni rese al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, con condotta ritenuta reiterata in tre annualità diverse (2020, 2021 e 2022) e con un indebito percepito di circa 5.000 euro per anno. L'unico motivo di ricorso deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo in sostanza che la modesta entità del danno e la rateizzazione del debito con l'INPS avrebbero dovuto condurre all'esclusione della punibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché generico e sostanzialmente riproduttivo di una questione già esaminata dalla sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la reiterazione della condotta e l'entità dell'indebito come elementi ostativi all'art. 131-bis c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata nel negare la particolare tenuità del fatto, poiché la condotta illecita si era ripetuta in tre annualità e l'importo indebitamente percepito non era esiguo; la rateizzazione del debito con l'INPS non è stata considerata decisiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per le false dichiarazioni finalizzate al conseguimento del reddito di cittadinanza
legge n. 26 del 2019
legge di conversione del d.l. n. 4 del 2019, richiamata per il quadro normativo del reato contestato
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché incompatibile con la reiterazione della condotta e con l'entità dell'indebito percepito
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta illecita risulti reiterata in più annualità, poiché la ripetizione dell'offesa è indice ostativo alla valutazione di particolare tenuità.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., l'entità dell'indebito profitto o vantaggio ottenuto dal reato rileva in modo decisivo: un importo complessivo non modesto può escludere la particolare tenuità anche se il debito sia stato successivamente rateizzato.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa valutazione di merito dei medesimi elementi fattuali, quando la decisione di merito sia sorretta da argomentazioni razionali e non manifeste illogicità.
- Il ricorso che ripropone in modo generico una questione già specificamente esaminata dal giudice di merito può essere dichiarato inammissibile perché non confronta realmente la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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