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Circolare

Circolare numero 107 del 13-7-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula della convenzione nazionale tra INPS e F.AGR.I. per la riscossione del contributo associativo dovuto dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli aderenti. Richiama le modalità operative già disciplinate dalla circolare n. 85/1998 e precisa flussi, termini, gestione delle deleghe, revoche, rendicontazioni e rapporti finanziari tra Istituto e Associazione. Viene inoltre ribadito che la riscossione avviene insieme ai contributi obbligatori, senza obbligo di esazione coattiva da parte dell’INPS, e che la convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2004 con rinnovo tacito annuale salvo disdetta.

Convenzione INPS-F.AGR.I. per la riscossione del contributo associativo dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli

Convenzione INPS-F.AGR.I. per la riscossione del contributo associativo

La circolare dà notizia della stipula, in data 20 maggio 2004, della convenzione tra INPS e F.AGR.I. (Filiera Agricola Italiana) per la riscossione del contributo associativo dovuto dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli aderenti. L’intervento richiama le modalità operative già definite nella circolare n. 85 del 20 aprile 1998 e disciplina in modo puntuale flussi informativi, deleghe, revoche, rendicontazione e rapporti economici tra le parti.

Ambito e natura della riscossione

La convenzione ha carattere nazionale e si fonda sulla legge 12 marzo 1968, n. 334, che consente agli istituti previdenziali designati di assumere il servizio di esazione dei contributi associativi. Il contributo è qualificato come contributo associativo di assistenza sindacale ed è riscosso congiuntamente ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, seguendo le medesime modalità di pagamento. Nei modelli F24 deve essere indicato anche l’importo del contributo associativo con apposita dizione.

Resta espressamente fermo che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e che l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva.

Trasmissione dei dati degli associati e convalida

Per consentire l’inserimento del contributo associativo negli F24, la F.AGR.I. deve trasmettere alla Sede Centrale INPS - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni i supporti magnetici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati e dei soggetti che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più versare la quota. La trasmissione deve avvenire entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 31 marzo di ciascun anno.

I supporti magnetici devono contenere l’identificazione della SAP competente e del comune sede dell’impresa, oltre a:

  • cognome e nome del titolare dell’impresa;
  • data di nascita;
  • codice INPS d’impresa, salvo le nuove iscrizioni;
  • indirizzo e CAP della sede dell’impresa;
  • codice fiscale e partita IVA;
  • ogni altro elemento essenziale concordato tra le parti.

La Direzione Centrale rende poi disponibili i dati alle Agenzie INPS territorialmente competenti, affinché procedano alla convalida degli associati. Se, in sede di verifica finale, un soggetto non risulta presente negli archivi dell’Istituto, non si procede all’emissione degli F24 e quindi alla riscossione della quota, salvo che l’Associazione ripresenti il nominativo per l’anno successivo.

Deleghe, copie conformi e revoche

Contestualmente all’invio dei supporti magnetici, la F.AGR.I. deve presentare alla competente Agenzia INPS la delega alla riscossione sottoscritta dal singolo socio, secondo un testo concordato con l’Istituto e comprensivo del consenso informato al trattamento dei dati personali e alla loro comunicazione all’Associazione da parte dell’INPS.

Le deleghe devono essere controfirmate e timbrate dalla struttura competente della F.AGR.I. Se viene presentata una copia fotostatica della delega, questa deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale dell’Associazione per attestare la conformità all’originale.

Se pervengono due deleghe a favore di diverse organizzazioni sindacali, produce effetti la prima delega arrivata agli uffici INPS, salvo che la successiva contenga una revoca esplicita della precedente.

Le revoche sono comunicate all’Agenzia INPS con le stesse modalità previste per le deleghe. Se la revoca perviene dopo il 30 marzo, ha effetto per l’INPS dall’anno successivo, per consentire l’armonizzazione delle procedure. In caso di comunicazione diretta dell’associato di recesso, l’Agenzia INPS prende nota della revoca e la trasmette all’Associazione, procedendo alla cancellazione del soggetto secondo le medesime tempistiche.

Determinazione della quota e rapporti con i pagamenti

L’importo del contributo associativo, determinato annualmente dalla F.AGR.I., deve essere notificato all’INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 dicembre di ciascun anno. La misura ha decorrenza dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.

Quando il contribuente non versi integralmente quanto dovuto per i contributi obbligatori, l’intero importo pagato viene imputato prima ai contributi previdenziali e assistenziali; l’eventuale eccedenza è considerata versata a titolo di contributo associativo sindacale.

Acconti, prospetti riepilogativi e conguagli

L’INPS - Sede Centrale corrisponde alla F.AGR.I., entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria, un acconto calcolato applicando all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione la percentuale risultante dal rapporto tra le riscossioni complessive e il totale delle somme poste in riscossione nella precedente scadenza trimestrale, ridotta di due punti.

Gli acconti sono pagati al netto del rimborso spese e dell’IVA. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l’INPS trasmette all’Associazione un prospetto riepilogativo relativo all’anno precedente, con evidenza della situazione finanziaria delle emissioni contributive non ancora completamente acquisite. Il prospetto e il rendiconto devono indicare, per ciascuna emissione:

  • l’importo annuo delle somme imposte;
  • l’ammontare delle quote associative riscosse relative agli F24 elaborati, suddivisi per provincia;
  • l’elenco dei soggetti associati che hanno versato il contributo, divisi per provincia;
  • l’ammontare delle quote riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati;
  • l’importo del rimborso spese e della relativa IVA, comprensiva degli oneri fiscali prescritti;
  • gli acconti già corrisposti;
  • l’eventuale conguaglio.

Contestualmente all’invio del rendiconto, l’INPS provvede a effettuare i conguagli.

Oneri, costi e responsabilità

La F.AGR.I. si impegna a corrispondere all’Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Fino a quel momento restano applicabili i costi previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002. Sono inoltre a carico dell’Associazione tutte le spese e ogni altro eventuale onere, compresi quelli fiscali, inerenti la convenzione.

I rapporti conseguenti alla convenzione, incluse le eventuali restituzioni di somme indebitamente versate, intercorrono direttamente tra l’Associazione e i soggetti passivi del rapporto contributivo. L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione; la F.AGR.I. deve inoltre rimborsare all’Istituto, a semplice presentazione di nota specifica, le spese e gli onorari eventualmente sostenuti in dipendenza di controversie giudiziarie sulla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.

Durata della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2004 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.

Testo della delega

In allegato è riportato il modello di delega da sottoscrivere da parte dell’associato. Il testo prevede la dichiarazione di conoscenza e accettazione dello statuto dell’Associazione, la delega all’INPS a riscuotere i contributi associativi con le stesse modalità e scadenze previste per i contributi obbligatori, la validità annuale non frazionabile e il rinnovo tacito annuale. È inoltre previsto il trattamento dei dati personali, con specifici consensi relativi alle finalità associative, agli adempimenti INPS, al trasferimento all’estero in ipotesi internazionali e all’eventuale trattamento da parte di altri soggetti incaricati dall’INPS.

Punti principali

Stipula della convenzione e ambito

Il 20 maggio 2004 è stata stipulata una convenzione nazionale tra INPS e F.AGR.I. per la riscossione del contributo associativo di assistenza sindacale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 334. La circolare richiama le modalità attuative già indicate nella circolare n. 85 del 20 aprile 1998.

Modalità di riscossione

Il contributo associativo è riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori, con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nei modelli F24 deve essere indicato anche l’importo del contributo associativo, con la dicitura specifica "contributo associativo di assistenza sindacale". La natura volontaria del contributo resta ferma e l’INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva.

Invio dei dati degli associati e termini

La F.AGR.I. deve trasmettere alla Sede Centrale INPS - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni i supporti magnetici con i dati dei nuovi associati e delle revoche entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 31 marzo di ciascun anno. I dati devono contenere, tra l’altro, SAP competente, comune della sede dell’impresa, cognome e nome, data di nascita, codice INPS d’impresa salvo nuove iscrizioni, indirizzo, CAP, codice fiscale, partita IVA ed eventuali ulteriori elementi concordati.

Deleghe e convalida territoriale

Contestualmente all’invio dei supporti magnetici, l’Associazione deve far pervenire alla competente Agenzia INPS le deleghe sottoscritte dagli associati, controfirmate e timbrate dalla struttura F.AGR.I. competente. Le copie fotostatiche della delega sono ammesse solo se controfirmate e timbrate dal rappresentante locale F.AGR.I. come copie conformi all’originale. Le Agenzie territoriali provvedono alla convalida degli associati sulla base dei dati resi disponibili dalla Direzione Centrale.

Revoche e effetti temporali

Le revoche delle deleghe sono comunicate all’Agenzia INPS con le stesse modalità previste per le deleghe. Se la revoca è inviata dopo il 30 marzo, produce effetti per l’INPS dall’anno successivo. Se l’INPS riceve una comunicazione diretta dell’associato di recesso, l’Agenzia prende nota della revoca e la comunica all’Associazione, procedendo alla cancellazione nel rispetto delle stesse tempistiche.

Determinazione della quota e gestione dei pagamenti

L’ammontare del contributo associativo, stabilito annualmente dalla F.AGR.I., deve essere notificato all’INPS con raccomandata A/R entro il 31 dicembre di ciascun anno. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno. Se il contribuente non versa integralmente i contributi obbligatori, quanto pagato è imputato prima ai contributi previdenziali e assistenziali e solo l’eventuale eccedenza al contributo associativo.

Acconti, rendicontazione e conguagli

L’INPS versa alla F.AGR.I., entro il mese successivo alla scadenza del versamento della contribuzione obbligatoria, un acconto calcolato in base al rapporto tra riscossioni e importi posti in riscossione, ridotto di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA. Entro il 30 giugno di ogni anno l’INPS trasmette un prospetto riepilogativo dell’anno precedente e un rendiconto con importi riscossi, spese, IVA, acconti e conguagli, procedendo contestualmente ai relativi conguagli.

Oneri economici e responsabilità

La F.AGR.I. si impegna a corrispondere all’INPS gli importi determinati a seguito della revisione dei costi; fino ad allora restano validi i costi previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002. Sono inoltre a carico della F.AGR.I. le spese e ogni altro eventuale onere, anche fiscale, connesso alla convenzione. I rapporti conseguenti, compresa la restituzione di somme indebitamente versate, intercorrono direttamente tra Associazione e soggetti interessati; l’INPS è sollevato da responsabilità verso terzi.

Durata della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2004 e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta tramite raccomandata A/R spedita entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.

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